TAR Catania, sez. II, sentenza 2024-05-31, n. 202402050
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Testo completo
Pubblicato il 31/05/2024
N. 02050/2024 REG.PROV.COLL.
N. 02011/2021 REG.RIC.
N. 00987/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AN (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2011 del 2021, proposto da
SE Lo VA, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfio Gaetano Patanè, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Linguaglossa, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 987 del 2022, proposto da
SE Lo VA, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfio Gaetano Patanè, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Linguaglossa, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
degli atti puntualmente specificati nella parte motiva della presente decisione.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 maggio 2024 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso n. 2011/2021 l’interessato ha impugnato l’ordine di demolizione del Comune di Linguaglossa n. 3 in data 15 settembre 2021, relativo ad opere abusive (“struttura adibita a civile abitazione, costituita in parte da una casa mobile ed in parte da una veranda chiusa, costituenti un corpo unico”) realizzate sul terreno ubicato in Contrada Lavina, censito in catasto al foglio 14, particella 750, ricadente nella fascia di rispetto dei boschi secondo il vigente strumento urbanistico.
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) il ricorrente è proprietario del terreno ubicato in Contrada Lavina, censito in catasto al foglio 14, particella 750, ove è stata collocata una casa mobile con ruote e annessa veranda; b) trattasi di struttura precaria e rimovibile che non altera il paesaggio circostante, in relazione alla quale, tuttavia, il Comune intimato ha ritenuto di adottare il provvedimento in questa sede impugnato.
Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) il provvedimento è stato adottato da un funzionario che non ha compiutamente esternato e documentato la propria legittimazione e la titolarità dei poteri esercitati; b) è stata omessa la prescritta comunicazione di avvio del procedimento; c) l’art. 20 della legge regionale n. 4/2003 consente la realizzazione di strutture precarie e nell’area, tra l'altro, possono essere realizzate nuove costruzioni; d) l’opera non comporta alcuna trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio e l’intervento poteva essere realizzata in assenza di titolo ai sensi degli artt. 9 e 10 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale; e) il concetto di precarietà va determinato privilegiando la valutazione dei metodi e dei materiali usati nella realizzazione delle opere, poiché esula dalle previsioni di cui all’art. 20 della legge regionale n. 4/2003 il criterio della “funzionalità” inerente la natura duratura, o meno, delle esigenze che le opere sono destinate a soddisfare; f) la legge regionale n. 19/2021, apportando modifiche alla legge regionale n.