TAR Roma, sez. I, sentenza 2015-10-26, n. 201512185

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2015-10-26, n. 201512185
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201512185
Data del deposito : 26 ottobre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04557/2015 REG.RIC.

N. 12185/2015 REG.PROV.COLL.

N. 04557/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale n. 4557/153, proposto dal dott. L G, rappresentato e difeso dagli avv.ti G B e F B e con questi elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere dei Mellini, n. 17 Sc B, int. 10, presso lo studio dell’avv. G V,

contro

la Corte dei conti, il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ciascuno in persona del relativo rappresentante legale pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, sono per legge domiciliati,

e con l'intervento di

ad adiuvandum
Regione Basilicata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Pasquale Golia e Maurizio Roberto Brancati e con questi elettivamente domiciliata in Roma, Via Nizza n. 56, presso l’Ufficio di rappresentanza dell’Ente,

per l'annullamento

della nota n. 118/Pres/Ris del 30 ottobre 2014 della Presidenza della Corte dei conti, con la quale quest’ultima ha comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri che il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, nell’adunanza del 7-8 ottobre 2014, ha reso parere non favorevole alla sua designazione, espressa dal Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, a componente la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Regione Basilicata;
del parere non favorevole alla sua designazione a componente della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti, formulato dal Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti nell'adunanza del 7-8 ottobre 2014;
della nota prot. USG/

USRI

0001879 P dell'1 dicembre 2014, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato al Consiglio regionale della Basilicata di non poter procedere alla sua nomina;
della nota prot. USG/

USRI

0001244 P-4.2.15.8.2 del 5 agosto 2014, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel trasmettere al Consiglio di Presidenza della Corte dei conti la documentazione relativa alla sua designazione, da parte del Presidente del Consiglio regionale della Basilicata quale componente la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Regione Basilicata, ha evidenziato perplessità in ordine al possesso, da parte sua, di “esperienze professionali, anche di contenuto economico, aziendalistico, finanziario e contabile, richieste dalla normativa vigente;
della deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti 433/CP/2003, assunta nell’adunanza del 30-31 ottobre 2003, con la quale sono stati individuati i requisiti che devono essere posseduti dai componenti designati (quali componenti le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti) dalle Regioni e dalle autonomie locali ai sensi dell’art. 7, comma 9, l. n. 131 del 2003, relativamente al punto 2), richiedente quale requisito “attività di insegnamento o di ricerca a livello universitario (o comparabile) e/o significative esperienze professionali di prevalente contenuto economico, aziendalistico, finanziario e contabile acquisite prevalentemente presso lo Stato, le Regioni, gli Enti locali o le Aziende pubbliche”, nonché relativamente all’ultimo periodo, nella parte in cui è previsto che i requisiti indicati al punto 2) “debbano essere resi ostensivi in un curriculum vitae a corredo della richiesta di parere all’organo di autogoverno della magistratura contabile”;
della deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti n. 83 del 03/07/2012, assunta nell’adunanza del 5-6 giugno 2012, relativamente all’art. 18, rubricato “pareri per i consiglieri designati dalle Regioni ai sensi dell’art. 7, comma 3 bis, l. n. 131 del 2003”, nella parte in cui ha individuato, quali requisiti che devono essere posseduti, ai fini della valutazione di idoneità, dai componenti designati dalle Regioni ai sensi dell’art. 7, comma 3 bis, l. n. 131 del 2003,”l’attività di insegnamento o di ricerca a livello universitario (o comparabile) e/o significative esperienze professionali di prevalente contenuto economico, aziendalistico, finanziario e contabile acquisite prevalentemente presso lo Stato, le Regioni, gli Enti locali e le Aziende pubbliche”, nonché nella parte in cui ha previsto che i predetti requisiti “debbano essere resi ostensivi in un curriculum vitae a corredo della richiesta di parere all’organo di autogoverno della magistratura contabile”, di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e consequenziale.


Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Corte dei conti, del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l’atto di intervento ad adiuvandum della Regione Basilicata, notificato il 22 aprile 2015 e depositato il successivo 29 aprile;

Viste le memorie prodotte dalle parti in causa costituite a sostegno delle rispettive difese;

Vista l’ordinanza collegiale del Tar Basilicata n. 169 del 13 marzo 2015, con la quale il Tribunale originariamente adito ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, indicando quale Tar competente il Tar Lazio, sede di Roma;

Visto il ricorso in riassunzione, notificato il 27 marzo 2015 e depositato al Tar Lazio il successivo 9 aprile;

Vista l’ordinanza istruttoria n. 9872 del 20 luglio 2015;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 21 ottobre 2015 il Consigliere Giulia Ferrari;
uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:


FATTO

1. Con ricorso notificato in data 19 febbraio e depositato, dinanzi al Tar Basilicata, il successivo 24 febbraio il dott. L G ha impugnato, tra gli altri, la nota n. 118/Pres/Ris del 30 ottobre 2014, con la quale la Presidenza della Corte dei conti ha comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri che il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, nell’adunanza del 7-8 ottobre 2014, aveva espresso parere non favorevole alla sua designazione, espressa dal Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, a componente la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Regione Basilicata, nonché la successiva nota prot. USG/

USRI

0001879 P dell'1 dicembre 2014, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato al Consiglio regionale della Basilicata di non poter procedere alla sua nomina.

A seguito di declaratoria di incompetenza territoriale, pronunciata dal Tar Basilicata con ordinanza collegiale n. 169 del 13 marzo 2015, il ricorso è stato riassunto con atto notificato il 27 marzo 2015 e depositato al Tar Lazio il successivo 9 aprile.

Il ricorrente espone, in fatto, di aver presentato la propria autocandidatura quale componente la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Regione Basilicata, il cui posto era stato oggetto dell’Avviso pubblico indetto dal Presidente del Consiglio della Regione Basilicata con decreto n. 9 del 13 maggio 2014. Su tale candidatura la Commissione consiliare permanente per le questioni istituzionali ha espresso parere favorevole. Con decreto n. 35 dell’1 luglio 2014 il Presidente del Consiglio della Regione Basilicata ha preso atto che il Consiglio regionale, nella seduta del 25 giugno 2014 e in quella straordinaria del 28 giugno 2014, non ha provveduto, nonostante l’avvenuta trasmissione delle domande di candidatura da parte della Commissione, alla designazione di un componente della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Con lo stesso decreto il Presidente del Consiglio della Regione Basilicata, a causa dell’inerzia del Consiglio regionale, ha provveduto alla designazione, quale componente della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, del ricorrente, ritenendo sussistenti in capo allo stesso i requisiti necessari, nonché la competenza e l’esperienza professionale, confermando in tal modo quanto già espresso dalla Commissione. Il decreto è stato trasmesso, unitamente al curriculum vitae, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che, con nota del 5 agosto 2014 lo ha a sua volta inviato al Consiglio di presidenza della Corte dei conti per l’acquisizione del prescritto parere. Nella nota di trasmissione è stata evidenziata l’alta professionalità acquisita dal dott. G nell’Amministrazione regionale, con particolare riguardo alla consulenza giuridica e tecnico-legislativa, nonché amministrativa, ma sono state altresì evidenziate perplessità circa il possesso di esperienze professionali anche a contenuto economico, aziendalistico, finanziari e contabile, richieste dalla vigente normativa. Il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, nell’adunanza del 7-8 ottobre 2014, ha espresso parere non favorevole alla designazione dal dott. G “avendo verificato che il candidato non è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 18, comma 1, lett. b, della deliberazione dello stesso Consiglio n. 83 del 3 luglio 2012, con riferimento alle prescritte significative esperienze professionali di prevalente contenuto economico, aziendalistico, finanziario e contabile, acquisite preferibilmente presso lo Stato, le Regioni, gli Enti locali o le Aziende pubbliche”. Con nota dell’1 dicembre 2014 - trasmessa al ricorrente con comunicazione dell’11 dicembre 2014, ricevuta il successivo 17 dicembre - la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato al Consiglio regionale della Basilicata che, alla luce di tale parere negativo, non era possibile procedere alla suddetta nomina.

2. Avverso i provvedimenti impugnati il ricorrente è insorto deducendo:

a) Violazione e falsa applicazione art. 118, comma 1, Cost. – Violazione del principio di leale collaborazione di cui all’art. 120, ultimo comma, Cost. – Violazione e falsa applicazione art. 7, comma 8 bis, l. n. 131 del 2003 - Violazione e falsa applicazione dell’articolo unico del d.P.R. n. 385 del 1977 – Violazione art. 3, l. n. 2417 del 1990 – Difetto di motivazione – Eccesso di potere in tutte le due forme sintomatiche. In particolare, sviamento, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti – Illegittimità diretta e derivata.

La delibera del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti n. 83 del 3 luglio 2012 e quella precedente n. 433, assunta nell’adunanza del 30-31 ottobre 2003, sono illegittime perché in palese violazione della normativa statale vigente in materia di designazione e nomina dei componenti designati dalle Regioni delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, con conseguente illegittimità, in via derivata, dell’impugnato provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri e del parere negativo espresso dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti in ordine alla nomina del ricorrente quale componente la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Regione Basilicata. La l. n. 131 del 2003, infatti, non attribuisce alla Corte dei conti il potere di specificare ulteriormente i criteri per la designazione e la successiva nomina dei componenti le sezioni regionali di controllo della stessa Corte dei conti, già puntualmente ed esaustivamente indicati dalla legge, laddove prescrive che la designazione deve riguardare persone che “per gli studi compiuti e le esperienze professionali acquisite, sono particolarmente esperte nelle materie aziendalistiche, economiche, finanziarie, giuridiche e contabili”. Aggiungasi che il legislatore, anche alla luce della riforma del titolo V della Costituzionale e della conseguente attribuzione alle Regioni e agli enti locali di un’amplissima gamma di funzioni amministrative, ha introdotto un meccanismo nel quale il potere di individuare un componente delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è attribuito alle Regioni.

Il parere non favorevole espresso dal Consiglio di Presidenza della Corte dei conti è illegittimo anche per vizi propri, quali il difetto di motivazione e carenza di istruttoria.

Anche l’impugnata nota della Presidenza del Consiglio dei ministri è illegittima per vizi propri, quale il difetto di motivazione.

b) Violazione dell’art. 7, comma 8 bis, l. n. 131 del 2003 – Violazione dei criteri indicati nella deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti n. 433/CP/2003, assunta nell’adunanza del 30-31 ottobre 2003, successivamente trasfusi nell’art. 18 della deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti n. 83 del 3 luglio 2012, assunta nell’adunanza del 5-6 giugno 2012 – Eccesso di potere per travisamento, difetto di motivazione e di istruttoria.

In via gradata, ove pure si ritenesse che la Corte dei conti abbia il potere di ulteriormente specificare ed integrare i requisiti prescritti dalla legge per la nomina dei componenti delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti designati dalla Regine, nondimeno il parere non favorevole reso nei confronti del ricorrente sarebbe illegittimo perché, esaminando il suo curriculum, ci si avvede che egli ha maturato plurime esperienze professionali in ambiti diversi.

c) Eccesso di potere per irragionevolezza – Violazione e falsa applicazione art. 3, l. n. 241 del 1990 - Eccesso di potere per insufficienza, perplessità e contraddittorietà della motivazione.

Il ricorrente ha esperienze professionali superiori a quelle dei componenti nominati presso la Sezione di controllo della Corte dei conti della Toscana e di Trento.

3. Si sono costituiti in giudizio la Corte dei conti, il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che hanno sostenuto l’infondatezza, nel merito, del ricorso con due memorie, rivolte rispettivamente in contestazione degli scritti del ricorrente e dell’interventore ad adiuvandum della Regione Basilicata, depositate il 26 giugno 2015.

4. Con atto di intervento ad adiuvandum della Regione Basilicata, notificato il 22 aprile 2015 e depositato il successivo 29 aprile, sono state dedotte argomentazioni a supporto della fondatezza degli scritti del ricorrente.

5. Con ordinanza n. 1947 del 7 maggio 2015 è stata accolta l’istanza cautelare di sospensiva.

6. Con ordinanza n. 9872 del 20 luglio 2015 sono stati disposti incombenti istruttori.

7. All’udienza del 21 ottobre 2015 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. E’ impugnata dal dott. L G la mancata sua nomina quale componente la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Regione Basilicata, conseguente al parere non favorevole reso nei suoi confronti dal Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti nell'adunanza del 7-8 ottobre 2014. Tale parere si fonda sul mancato possesso, in capo allo stesso, dei requisiti previsti dall’art. 18, comma 1, lett. b), della delibera del Consiglio di Presidenza n. 83 del 3 luglio 2012, requisiti che – unitamente alla competenza e all’esperienza professionale – erano stati invece ritenuti presenti dal Presidente del Consiglio regionale di Basilicata che, con decreto n. 35 dell’1 luglio 2014, lo aveva designato.

La delibera del Consiglio di Presidenza n. 83 del 3 luglio 2012, che costituisce dunque l’atto presupposto dell’impugnato parere negativo (e degli atti allo stesso conseguenti) – e che in quanto tale è stato parimenti impugnata dal dott. G – all’art. 18, comma 1, ha individuato i requisiti necessari ai fini della valutazione dell’idoneità dei componenti designati dalle Regioni e dalle autonomie locali ai sensi dell’art. 7, comma 8 bis, l. 5 giugno 2003, n. 131 (c.d. Legge La Loggia) prevedendo, alla lett b), “attività di insegnamento o di ricerca a livello universitario (o comparabile) e/o significative esperienze professionali di prevalente contenuto economico, aziendalistico, finanziario e contabile acquisite preferibilmente presso lo Stato, le Regioni, gli Enti locali o le Aziende pubbliche”.

La delibera ha quindi richiesto, quale connotato che devono avere le attività di insegnamento o di ricerca a livello universitario (o comparabile) e/o significative esperienze professionali, il “prevalente” contenuto “economico, aziendalistico, finanziario e contabile acquisite preferibilmente presso lo Stato, le Regioni, gli Enti locali o le Aziende pubbliche”.

Dunque, è da ritenere – stante il mero richiamo alla lett. b) del comma 1 dell’art. 18 della delibera del Consiglio di Presidenza n. 83 del 3 luglio 2012 – che il parere negativo del Consiglio di presidenza è stato reso sul presupposto che l’esperienza, risultante dal curriculum allegato dal dott. G alla propria istanza di autocandidatura, non dimostrasse una “prevalente” esperienza “economico, aziendalistico, finanziario e contabile”.

Come dedotto dal ricorrente nel primo motivo, tale disposizione si pone in evidente contrasto con l’art. 7, comma 8 bis, l. n. 131 del 2003, secondo cui i componenti della Sezione regionale di controllo sono scelti tra persone “particolarmente esperte nelle materie aziendalistiche, economiche, finanziarie, giuridiche e contabili”. A differenza, quindi, della deliberazione dell’Organo di autogoverno la Legge La Loggia ha attribuito rilevanza anche all’esperienza acquisita nel settore giuridico, come del resto è giusto che sia, considerate le competenze che il primo alinea del precedente comma 7 attribuisce alle Sezioni regionali di controllo che “verificano, nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione, il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma, secondo la rispettiva competenza, nonché la sana gestione finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni …”. A tali Sezioni le Regioni possono, ai sensi del comma 8, richiedere ulteriori forme di collaborazione ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica.

E’ dunque evidente che il Legislatore del 2003 ha assegnato alle Sezioni regionali di controllo competenze sia prettamente giuridiche che economico-contabili e ciò giustifica la pari rilevanza che il Legislatore del 2009 - che ha aggiunto (con l'art. 11, comma 4, l. 4 marzo 2009, n. 15) il comma 8 bis all’art.

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