TAR Roma, sez. 3B, ordinanza cautelare 2022-11-23, n. 202207148

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, ordinanza cautelare 2022-11-23, n. 202207148
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202207148
Data del deposito : 23 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/11/2022

N. 05820/2022 REG.RIC.

N. 07148/2022 REG.PROV.CAU.

N. 05820/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5820 del 2022, proposto da


F M, rappresentato e difeso dall'avvocato A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ministero dell'Universita' e della Ricerca, Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff X Ambito Terr per la Provincia di Biella, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero Universita' e Ricerca, Ufficio Scolastico Reg.Ambito Terr. Biella, Commissione di Esame, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Luca Bertone, non costituito in giudizio;
Marco Aurilia, rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Aurilia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Esito della prova scritta del « Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al

reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23», sostenuta dalla ricorrente in data 24 marzo 2022,Turno 3, nella parte in cui è stato assegnato alla ricorrente un punteggio inferiore a quello spettante ed utile ai fini del superamento della prova, del punteggio numerico, pari a 64/100, assegnato a parte ricorrente in esito alla prova scritta effettuata in data 24 marzo u.s. – orario mattutino (T3), sede di Biella, Q. SELLA – ITI, via Ivrea, 1C, - Laboratorio 29,

del questionario sottoposto a parte ricorrente in occasione della prova scritta di cui sopra, con particolare riferimento ai quesiti n. 20, 32, 49, 36 e 40, quali predisposti a cura della Commissione nazionale di cui all'art. 7, comma 1, del D.M. n. 326 del 9 novembre 2021 e dell'art. 3 del Decreto Dipartimentale n. 23 del 05 gennaio 2022, del correttore e del foglio risposte, dei verbali/atti della Commissione Nazionale citata, la cui acquisizione è qui richiesta, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da sottoporre ai candidati in occasione della prova scritta di cui sopra e le relative risposte, con particolare riferimento ai quesiti n. 20, 32, 49, 36 e 40 del questionario di parte ricorrente,4 dei verbali di correzione, di estremi non conosciuti, qui richiesti in via istruttoria, della prova scritta di parte ricorrente, ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento (anche per la parte in cui non accolgono la richiesta dei candidati di poter utilizzare fogli di carta forniti dalla Commissione per la risposta ad alcuni quesiti) e di correzione della prova scritta, qui richiesti sempre in via istruttoria, della nota prot. 6940 del 5 maggio u.s. a firma del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, nella parte in cui, pur assegnando il punteggio di 66/100, conferma il voto insufficiente ai fini del superamento della prova scritta che occupa, dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova pratica prima ed orale poi, relativamente alla classe di concorso A060 - Tecnologia nella scuola secondaria di I GRADO di cui all'avviso prot. 5072 del 5 aprile u.s. dell'U.S.R. del Piemonte, Ufficio I, nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente nel novero dei candidati ammessi, nonché per l'annullamento degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento, e per ogni statuizione in quanto di ragione, ove occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso, ed ancora per l'adozione di ogni provvedimento cautelare volto all'inserimento di parte ricorrente nell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova pratica prima ed orale poi, relativamente alla classe di concorso oggetto di ricorso, previa rettifica del punteggio in esito alla prova scritta,e per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento di rettifica del punteggio conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea a tutela dell'interesse qui azionato dalla ricorrente per l'inclusione nell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova pratica prima e la prova orale poi, relativamente alla classe di concorso in questione;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte e di Ministero dell'Universita' e della Ricerca e di Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff X Ambito Terr per la Provincia di Biella e di Marco Aurilia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2022 il dott. R T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto necessario, al fine del decidere, che l’amministrazione fornisca dei chiarimenti in merito ai quiz contestati dalla parte ricorrente, già richiesti con precedente ordinanza istruttoria.

Ritenuto di dover concedere all’amministrazione un termine pari a trenta giorni per adempiere all’incombente istruttorio de quo, precisando che l’omessa esecuzione di quanto disposto sarà valutata ai sensi dell’art. 64 c.p.a.

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