TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2024-06-13, n. 202403725
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Testo completo
Pubblicato il 13/06/2024
N. 03725/2024 REG.PROV.COLL.
N. 03472/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3472 del 2023, proposto da
Mary's Beach dei F.lli Mollo s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Massa Lubrense, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G E, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Nmar di Mollo Ncolas e Figli s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele Tortoriello, Ncola Ucciero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, alla Piazza Eritrea n. 3;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- del provvedimento n. 20174/2023 del 26/7/2023 con cui viene ingiunta la rimozione dei servizi igienici installati nell’area demaniale nella disponibilità della ricorrente, con espresso divieto, nelle more, del loro utilizzo;
- di ogni altro atto comunque connesso al provvedimento impugnato e, in particolare, per quanto occorrer possa, dell’avviso di inizio del procedimento n. 14428 del 9/6/2023 e degli accertamenti dell’1/6/2023 prot. n. 14870/2023;
- nonché di ogni altro atto comunque connesso al provvedimento impugnato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Massa Lubrense;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2024 la dott.ssa V L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Con il presente ricorso ritualmente notificato e depositato, la società Mary’s Beach (titolare della concessione demaniale marittima n. 166/2011 avente ad oggetto una porzione di arenile adibita a stabilimento balneare, in località Marina del Cantone) ha chiesto annullarsi il provvedimento a firma del Responsabile del Servizio Demanio del Comune di Massa Lubrense con cui le è stato ingiunto ai sensi dell’art. 54 cod. nav. di rimuovere i servizi igienici abusivamente istallati in tre cabine sovrastanti il tavolato montato sull’arenile (unitamente alla tubazione idrica di adduzione), vietandone contestualmente l’utilizzo.
A sostegno dell’ordine di rimozione, il Comune ha rimarcato che l’adibizione di cabine/spogliatoio a servizi igienici (realizzata mediante installazione di bagni e relative tubature) avrebbe necessitato di apposita autorizzazione ai sensi dell’art. 24 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione.
1.1 - Avverso tale provvedimento, la ricorrente ha dedotto, con un’unica articolata censura:
VIOLAZIONE DELLA L. 241/90 – VIOLAZIONE DELL’ART. 24 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA’ DELL’AMMINISTRAZIONE – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA : la violazione dell’art. 24 cit. (peraltro non fatta oggetto della comunicazione di avvio del procedimento) non è configurabile, dal momento che la ricorrente non ha realizzato innovazioni che incidono sull’uso autorizzato dell’arenile; la ricorrente, peraltro, ha inoltrato al Comune un’istanza di variazione della concessione nel giugno 2022, rimasta senza riscontro; da ultimo nel maggio 2023, ha presentato una c.i.l.a. per il cambio di destinazione d’uso delle cabine/spogliatoio in servizi igienici.
2 - Il Comune di Massa Lubrense ha versato in atti mera costituzione di stile.
3 - Ha spiegato intervento ad opponendum la s.n.c. Nmar di Mollo Ncolas e Figli (titolare di attività di ristorazione svolgentesi in parte su area demaniale marittima in concessione alla società Mary’s Beach ed i cui servivi igienici – per il passato – sono stati