TAR Milano, sez. V, sentenza 2024-07-10, n. 202402114
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Testo completo
Pubblicato il 10/07/2024
N. 02114/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01101/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1101 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Liceo Classico e Scientifico “-OMISSIS-” di Como, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
- del verbale-provvedimento con il quale il Consiglio di classe (3^C) del Liceo Classico e Scientifico “-OMISSIS-” di Como, riunito nella seduta dell’8.06.2022, ha deliberato all’unanimità la non ammissione del ricorrente all’esame di Stato, e quindi del relativo giudizio pubblicato sul registro elettronico famiglie;
- di tutti gli atti presupposti e connessi e, in particolare, della votazione assegnata all’esito dello scrutinio finale a.s. 2021/2022 nelle discipline italiano, latino, greco, storia, filosofia, matematica, fisica.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2024 la dott.ssa C P e udito per la parte resistente il difensore, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato e depositato il 16/06/2022 l’esponente ha chiesto l’annullamento degli atti, in epigrafe specificati, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto più profili.
Con decreto del 17/06/2022, n. 699, il Presidente della Sezione Terza dell’adito TAR « Considerato che la trattazione collegiale dell’istanza cautelare avverrà alla