TAR Milano, sez. V, sentenza 2024-07-10, n. 202402114

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. V, sentenza 2024-07-10, n. 202402114
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202402114
Data del deposito : 10 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/07/2024

N. 02114/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01101/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1101 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Liceo Classico e Scientifico “-OMISSIS-” di Como, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio ex lege in Milano, via Freguglia, 1;



per l'annullamento

- del verbale-provvedimento con il quale il Consiglio di classe (3^C) del Liceo Classico e Scientifico “-OMISSIS-” di Como, riunito nella seduta dell’8.06.2022, ha deliberato all’unanimità la non ammissione del ricorrente all’esame di Stato, e quindi del relativo giudizio pubblicato sul registro elettronico famiglie;

- di tutti gli atti presupposti e connessi e, in particolare, della votazione assegnata all’esito dello scrutinio finale a.s. 2021/2022 nelle discipline italiano, latino, greco, storia, filosofia, matematica, fisica.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2024 la dott.ssa C P e udito per la parte resistente il difensore, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato e depositato il 16/06/2022 l’esponente ha chiesto l’annullamento degli atti, in epigrafe specificati, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto più profili.

Con decreto del 17/06/2022, n. 699, il Presidente della Sezione Terza dell’adito TAR « Considerato che la trattazione collegiale dell’istanza cautelare avverrà alla

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