TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2020-12-04, n. 202013035

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2020-12-04, n. 202013035
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202013035
Data del deposito : 4 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/12/2020

N. 13035/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01924/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1924 del 2006, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Soc Haiel Games S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato A L, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Giuseppe Mazzini, 55;

contro

Roma Capitale, già Comune di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati P B, A C, e domiciliata presso gli Uffici della Avvocatura comunale in Roma, alla via Tempio di Giove n. 21;

per l'annullamento

quanto al ricorso principale

della determina dirigenziale n. 55, del 11.01.2005, emessa dal Comune di Roma, avente ad oggetto la demolizione di opere abusive;

degli atti presupposti tra i quali l’ordine di sospensione dei lavori notificato il 4.05.2005 e la revoca del Nulla osta paesaggistico n. 112/04, notificata il 3.11.2005;

quanto ai motivi aggiunti

della nota n. 5699, del 2.02.2005, con la quale il Comune assume la realizzazione di “opere esterne sulla copertura”.

Nonché per il risarcimento dei danni da quantificarsi in corso di causa.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Roma e di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 30 ottobre 2020 la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

In data 16.11.2004 la Visa Diffusione Moda s.r.l, conduttrice dell’immobile sito in Ostia alla via delle Aleutine- Angolo via Romagnoli, ed esecutrice, per conto di Lidomatic, dei lavori volti a modificare la destinazione dei locali, già adibiti a sala cinematografica, in Sala Bingo depositava presso il Comune di Roma la D.I.A n. 99129 per i suddetti lavori.

Con verbale di sopralluogo del 24.12.2004, tuttavia, la Polizia Municipale accertava che le opere previste dalla DIA erano state eseguite nonostante il titolo non si fosse perfezionato e che le opere esterne erano stata eseguite in assenza di nulla osta paesaggistico.

In data 28.12.2004 il Comune di Roma, rilevando la incompletezza della documentazione allegata alla DIA, priva, tra l’altro, della autorizzazione paesaggistica con riferimento alle opere esterne, ingiungeva alla società la sospensione dei lavori.

In data 30.12.2004 la società Visa presentava istanza di rilascio di autorizzazione paesaggistica per l’esecuzione dei suddetti lavori;
depositava, altresì, la relativa documentazione.

Con nota interna n. 5699, del 2.02.2005, la Polizia Municipale relazionava al Comune circa gli esiti del sopralluogo del 24.12.2004: le opere di cui alla Dia n. 99129/04 dovevano intendersi come realizzate sine titulo giacchè era state eseguite allorquando al DIA non si era ancora perfezionata mentre le opere esterne poste sulla copertura dell’edificio (impianti tecnologici) erano state eseguite in assenza di NO paesaggistico.

Con provvedimento n. 716, del 16.03.2005, il Comune ordinava nuovamente la sospensione dei lavori e vietava la loro prosecuzione, comunicando, altresì, l’avvio del relativo procedimento sanzionatorio;
il Comune recepiva, più nel dettaglio, quanto già accertato con verbale di sopralluogo del 24.12.2004 ovvero constatava che le opere previste dalla DIA, infatti, erano state eseguite nonostante il titolo non si fosse perfezionato e le opere esterne erano stata eseguite in assenza di nulla osta paesaggistico.

In data 18.04.2005 veniva rilasciato il nulla osta paesaggistico n. n. 112/05.

In data 15.02.2006, infine, il Comune notificava l’ingiunzione n. 55/06 con la quale ordinava alla società ricorrente, nel frattempo subentrata alla Lidomatic Srl a seguito di cessione di ramo d’azienda, la demolizione delle opere esterne poste sul terrazzo di copertura dell’edificio

In data 10.06.2005 faceva seguito il sequestro giudiziario probatorio dei locali.

In data 14.06 2005 il Giudice penale autorizzava il dissequestro.

In data 3.11.2005, l’Amministrazione, con provvedimento n. 22511/05, revocava l’autorizzazione paesaggistica n. 112/2005 in quanto i lavori erano stati eseguiti o comunque iniziati in data anteriore al rilascio del nulla osta provvisorio.

Ciò premesso in punto di fatto, la società ricorrente ha dapprima impugnato, innanzi a questo Tribunale, il provvedimento di sospensione dei lavori n. 716, del 16.03.2005, ed il provvedimento di revoca dell’autorizzazione paesaggistica n. 22511/05 con ricorsi poi rinunciati.

Ha, quindi, impugnato, con il presente gravame, l’ingiunzione di demolizione n. 55/06 deducendone l’illegittimità sotto diversi profili. Ed invero, a detta di parte ricorrente, l’ingiunzione n. 55/06 sarebbe illegittima in primo luogo per violazione delle regole sul giusto procedimento, atteso che né l’ordine di sospensione dei lavori né la revoca del nulla osta paesaggistico le sarebbero stati mai comunicati;
nulla, poi, sarebbe stato notificato alla società Lidomatic Srl. Quale ulteriore motivo di censura, la ricorrente ha, poi, rilevato la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 del D.p.r. n. 380/01 e l’eccesso di potere atteso che i lavori posti sul terrazzo di copertura non abbisognavano di alcuna autorizzazione paesaggistica, trattandosi di lavori di minore entità consistenti nella mera sostituzione di impianti già esistenti. Da ultimo, ha rilevato il difetto di istruttoria e di motivazione in quanto il Comune si era limitato a richiamare il solo verbale di sopralluogo del 24 11 2004, senza eseguire alcun ulteriore accertamento.

Si costituiva in resistenza il Comune di Roma depositando documentazione, tra cui la nota interna n. 5699/2005.

Con motivi aggiunti, successivamente notificati in data 4.12.2014 e depositati il 5.12.2014, la ricorrente impugnava tale nota e contestava quanto in essa affermato Con riferimento alle opere interne, infatti, i lavori erano stati iniziati regolarmente in data 18.12.2004 e cioè dopo il decorso del termine di perfezionamento della DIA;
analogamente, dopo la sospensione disposta in data 27,12.2004, data in cui la ricorrente aveva appreso di dover integrare la documentazione depositata con la DIA;
i lavori erano ripresi solo una volta decorsi ulteriori 30 giorni dal deposito della suddetta documentazione integrativa.

Quanto alle opere esterne, invece, la società si era limitata ad appoggiare provvisoriamente, sul terrazzo dell’edificio, i macchinati tecnologici da installare in un secondo momento, materiali, peraltro, meramente sostitutivi di quelli già presenti sul lastrico solare.

Per gli stessi motivi, doveva ritenersi illegittimo anche il provvedimento di revoca della autorizzazione paesaggistica n. 112/2005 anche considerando che le opere contestate non determinavano alcun impatto ambientale in una zona già fortemente urbanizzata;
e del resto, anche il Giudice penale, nel disporre l’archiviazione del procedimento penale avviato nei confronti della ricorrente, aveva rilevato, con provvedimento del 9.01.2006, che i lavori di esecuzione degli impianti tecnologici non avevano comportato né modifiche dei volumi e/o delle superfici.

Aggiungeva la ricorrente che, nel caso in esame, non poteva applicarsi il divieto di autorizzazioni paesaggistiche postume previsto dall’art. 146 comma 10 lett c) del D.lgs n. 42/2004 ma, piuttosto, doveva ritenersi operante il regime transitorio di cui all’art. 159 del citato decreto legislativo, e che, comunque, era stata presentata, in data 18.09.2009, una istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 comma 4 del D.Lgs n. 42/2004 per la sostituzione degli impianti tecnologici.

Con decreto del 6.03.2006 il Tribunale accoglieva l’istanza cautelare e sospendeva l'efficacia della determinazione dirigenziale n. 55 del 11.1.2006.

La ricorrente depositava, infine, la memoria difensiva del 13.10.2020 con la quale insisteva nell’accoglimento di tutti i motivi di ricorso ad eccezione della domanda risarcitoria che veniva espressamente rinunciata. La ricorrente faceva rilevare anche come, se anche il ricorso proposto avverso il provvedimento di annullamento in autotutela della autorizzazione paesaggistica era stato rinunciato, tale rinuncia aveva prodotto effetti di ordine meramente processuale e non aveva formato alcun giudicato in merito alla legittimità di quel provvedimento.

Alla pubblica udienza del 30.10.2020 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono.

Con il provvedimento n. 55/002, qui impugnato, il Comune di Roma ha ingiunto la demolizione delle opere esterne realizzate sul terrazzo di copertura dell’edificio, descrivendole precipuamente come opere di installazione di impianti tecnologici composti di canalizzazioni, motori elettrici e volumi tecnologici. A detta del Comune, tali opere sarebbero state eseguite sine titulo, in zona gravata da vincolo Archeologico, paesaggistico e monumentale.

Ciò detto, deve subito evidenziarsi che l’autorizzazione paesaggistica n. 112/2005 è stata annullata in autotutela con provvedimento n. 22511/05 e che il ricorso proposto avverso tale ultimo provvedimento è stato poi rinunciato dalla ricorrente (sent.

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