TAR Catania, sez. III, sentenza 2020-02-20, n. 202000451

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2020-02-20, n. 202000451
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202000451
Data del deposito : 20 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/02/2020

N. 00451/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00241/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 241 del 2015, proposto da
-O-, rappresentato e difeso dagli avvocati M G, G C, domiciliato presso la Segreteria del TAR in Catania, via Istituto Sacro Cuore n. 22;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per ottenere

la condanna del Ministero della Difesa al rimborso delle spese mediche e al risarcimento del danno biologico subito dal ricorrente, derivante da lesioni già riconosciute dipendenti da causa di servizio e imputabili a colpa del Ministero della Difesa, quale datore di lavoro.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2019 la dott.ssa G L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, militare della Marina, all’epoca dei fatti assegnato alla base navale-O-quale addetto alla componente -O-di bordo, durante il servizio presso il magazzino -O- in data 03.07.2012 incorreva in un infortunio, consistente nella caduta accidentale dal soppalco del magazzino, riportando molteplici lesioni che sono state riconosciute come dipendenti da causa di servizio.

In seguito al riconoscimento della causa di servizio il ricorrente, con lettera raccomandata del 22.04.2014, avanzava al Ministero richiesta volta ad ottenere il risarcimento del danno biologico oltre al rimborso delle spese mediche sostenute.

Non avendo ottenuto alcun riscontro, il ricorrente, sul presupposto che l’infortunio che lo ha colpito è stato provocato dalle particolari condizioni in cui ha prestato servizio, con il ricorso all’esame ha chiesto la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno biologico permanente da lui patito, quantificato in Euro 11.975,55, oltre al risarcimento del danno per invalidità temporanea patito in corrispondenza di 172 giorni di malattia (quantificato in Euro 6.786,45) e, ancora, al rimborso delle spese mediche sostenute ( Euro 8.000,00) e a quelle che si renderanno necessarie per la sostituzione delle quattro -O-ogni 10 anni, pari ad Euro 16.000,00, come risulta da consulenza tecnica di parte prodotta in atti.

A fondamento della proposta domanda il ricorrente ha, in particolare, dedotto la responsabilità del Ministero della Difesa per la violazione dell’art. 2087 del codice civile, per la mancata adozione di idonee misure di sicurezza per la tutela dell’integrità fisica del personale, anche attraverso l’utilizzo di mezzi di protezione, nonché per la mancata informazione circa i rischi legati alla specifica organizzazione del lavoro e le norme antinfortunistiche essenziali, in sostanza evidenziando l’illecito civilistico imputato alla parte datoriale pubblica e sotteso all’assenza di qualsiasi misura precauzionale volta a ridurre l’incidenza del rischio specifico connesso alle mansioni svolte.

Ha, inoltre, evidenziato il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell’amministrazione e il danno patito - atteso che la caduta dal soppalco è avvenuta per cedimento delle sbarre di ferro che delimitavano il soppalco stesso - facendo rinvio alle risultanze delle diagnosi e degli accertamenti medici.

Egli ha infine ribadito le lesioni riportate (“ -O- ”) ed ha allegato perizia di parte con quantificazione del danno subito, chiedendo che sulle somme liquidate a titolo di danno siano computati i relativi accessori.

Il Ministero della Difesa si è costituito per resistere al ricorso.

All’odierna udienza pubblica la causa è stata trattenuta per la decisione.

Il ricorso è fondato in parte e, pertanto, va accolto nei limiti di seguito precisati.

Alla luce delle risultanze istruttorie non può sussistere dubbio sulla responsabilità esclusiva dell'ente datoriale nella causazione dell'infortunio occorso all'odierno ricorrente, ente al quale va addebitata una colpa specifica per la violazione di leggi e regolamenti concernenti la sicurezza sul lavoro. Risulta, invero, accertato che il ricorrente al momento dell’infortunio lavorava su di un soppalco e la caduta a terra è stata determinata dal cedimento delle sbarre che facevano da ringhiera, ciò che risulta dalle dichiarazioni dei colleghi del ricorrente presenti sul posto e che hanno assistito all’incidente.

Ne deriva che quale che sia la causa concreta che ha determinato l'allentamento delle sbarre predette, si tratta comunque di causa riconducibile alla sfera di responsabilità colposa dell’amministrazione, quanto meno per carente manutenzione, in quanto l'evento dannoso è stato in ogni caso prodotto da un assetto organizzativo - di mezzi e di personale - non rispettoso delle norme generali sulla sicurezza dell'ambiente di lavoro, mentre sarebbe stato evitabile con l'adozione delle cautele e degli accorgimenti tecnici da ritenere connaturali al tipo di attività esercitata.

Si aggiunga che, poiché risulta comprovato il nesso causale tra evento dannoso e prestazione lavorativa, incombeva all'amministrazione fornire la prova rigorosa della riconducibilità dell'infortunio a causa non imputabile all’amministrazione stessa, nonché di aver adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza apprestando tutte le misure per evitare il danno;
onere della prova che non è stato assolto dal Ministero.

Deve dunque affermarsi la riconduzione dell'evento lesivo all'esclusiva responsabilità colposa dell'Amministrazione datrice di lavoro.

Quanto al danno risarcibile, si osserva che nella consulenza medico-legale di parte prodotta dal ricorrente (v. relazione del 20.11.2014 del medico legale -O-) l'entità dei postumi invalidanti permanenti correlati al sinistro in argomento (-O-, -O- a dx di lieve entità e -O-, esiti di -O-di 11,12,21 e 22 trattati con-O-, -O-) risulta determinata nella percentuale dell’8 %, mentre risulta delimitabile in complessivi 172 giorni il periodo di malattia con corrispondente inabilità lavorativa assoluta .

Risultano documentate spese mediche già sostenute per Euro 8.000,00 e spese preventivate per la sostituzione delle quattro -O-ogni 10 anni, pari ad Euro 16.000,00, per una richiesta complessiva pari ad Euro 42.762,00, oltre accessori.

Il Collegio osserva che la domanda risarcitoria può trovare accoglimento in parte, e precisamente con riferimento alle spese mediche documentate per Euro 8.000,00, al danno ulteriore costituito dal danno biologico temporaneo pari ad Euro 6.786,45 e alle spese per la sostituzione delle -O-ogni 10 anni, pari ad Euro 16.000,00.

Non può trovare accoglimento la richiesta di risarcimento del danno biologico permanente, quantificato in Euro 11.975,55, tenuto conto che, mentre in origine il danno biologico non rientrava tra i rischi coperti dall'assicurazione INAIL, e quindi esso era risarcibile secondo le regole civili, a seguito del D.Lgs. n. 38 del 2000 l'assicurazione obbligatoria ha ad oggetto la lesione permanente dell'integrità psicofisica del lavoratore, e quindi il danno biologico risulta tendenzialmente coperto dall'assicurazione, residuando la responsabilità del datore di lavoro per il solo danno biologico differenziale.

Invero per gli infortuni sul lavoro verificatisi a decorrere dal 25 luglio 2000, l’art. 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%;
l'indennizzo è corrisposto dal giorno successivo a quello di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta ed è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%;
qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.

Ne consegue, nel caso di specie, che poiché l’infortunio si è verificato il 3 luglio 2012, e l’entità del danno risarcibile è stata determinata nella percentuale dell’8%, trova applicazione la nuova disciplina, che pone a carico dell’INAIL il ristoro del danno biologico permanente.

D’altra parte nulla si dice in ricorso sull'indennizzo liquidato, o liquidabile dall'INAIL e sul perché viene richiesto al Ministero l’indennizzo per i postumi permanenti, mentre non giova al ricorrente richiamare la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 365/2011 per sostenere che il risarcimento del danno biologico “ costituisce un diritto del lavoratore infortunato da far valere autonomamente, e non già a titolo differenziale, nei confronti del proprio datore di lavoro, indipendentemente dalla entità dell'indennizzo erogato dall'istituto assicuratore ” ( cfr. sentenza citata) nei casi di infortunio o malattia professionale addebitabili a colpa dell’amministrazione, come nel caso di specie.

La sentenza richiamata si riferisce, infatti, ad un infortunio sul lavoro verificatosi nel 1991, quando il danno biologico non rientrava nella copertura dell'assicurazione obbligatoria disciplinata dal d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 (applicabile ratione temporis alla fattispecie di cui alla sentenza citata), mentre, come affermato nella stesa sentenza, “ secondo la disciplina successiva, introdotta dall'art. 13 d. lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, anche il danno biologico è coperto da tale forma assicurativa ”.

In conclusione, ritenuta, nei limiti sopra precisati, la fondatezza del gravame, l’Amministrazione va condannata alla corresponsione, in favore del ricorrente:

a) delle spese mediche documentate per Euro 8.000,00 oltre interessi dalle singole scadenze al soddisfo;

b) del danno ulteriore costituito dal danno biologico temporaneo pari ad Euro 6.786,45 e dalla sostituzione delle -O-per Euro 16.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali a far tempo dalla realizzazione dell’evento dannoso (luglio 2012) fino alla data dell’effettivo pagamento.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

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