TAR Roma, sez. 3B, sentenza breve 2022-09-09, n. 202211753
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Testo completo
Pubblicato il 09/09/2022
N. 11753/2022 REG.PROV.COLL.
N. 08454/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8454 del 2022, proposto da
OS CA, AC IC, OS RA, AR NG, rappresentati e difesi dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano, 15;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, Ufficio Scolastico Regionale Molise, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
A) del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale i ricorrenti sono stati esclusi dal concorso ordinario per il reclutamento del personale docente indetto con d.D.G. 21 aprile 2020 prot. n. 499, con riferimento ai posti banditi nella Regione e per la classe concorsuale così come indicati in epigrafe, siccome risultati non idonei alla prova scritta; B) i provvedimenti avente eventualmente forma digitale, recanti la correzione degli elaborati dei ricorrenti e la conseguente attribuzione del punteggio inferiore a 70/100 pt. ma superiore a 60/100 pt., C) dei provvedimenti con i quali sono stati approvati gli elenchi dei candidati ammessi alle successive prove concorsuali (pratica ed orale); D) del d.D.G. 5 gennaio 2022 prot. n. 23 (pubblicato sulla GURI – 4° Serie speciale “Concorsi ed esami” n. 5 del 18 gennaio 2022), recante modifica ed integrazione della lex specialis, nella parte in cui prevede come soglia idoneativa di superamento della prova scritta il punteggio minimo pari a 70/100 pt.; E) qualora occorra, del D.M. 20 aprile 2020 n. 201 e del D.M. 9 novembre 2021 n. 326, quali atti presupposti recanti la disciplina regolamentare del concorso de quo; F) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti,
nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto dei ricorrenti a partecipare alla procedura concorsuale di cui è causa,
conseguentemente, anche ai sensi dell'art. 30 cod. proc. amm. per la condanna delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a disporre l'ammissione dei ricorrenti alla procedura concorsuale di cui è causa, consentendole di espletare le successive prove di merito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale Sardegna e di Ufficio Scolastico Regionale Marche e di Ufficio Scolastico Regionale Veneto e di Ufficio Scolastico Regionale Liguria e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria e di Ufficio