TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2022-12-22, n. 202217328
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Pubblicato il 22/12/2022
N. 17328/2022 REG.PROV.COLL.
N. 10518/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10518 del 2018, proposto da
S K, rappresentata e difesa dall'avvocato P C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della nota del Ministero della Salute, tramite la Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del S.S.N. - Ufficio 2 - prot. 0034370 del 10/07/2018 – fascicolo DGPROF/2/1.5.h.a.7.4/2017/86 -, notificata il 21/07/2018, con la quale viene negato il riconoscimento in Italia del titolo di medico specialista denominato “Certificato n.643”, corrispondente al titolo di specialista in “pediatria”, conseguito dalla ricorrente nella Federazione Russa presso l'Accademia Statale di Medicina di Voronezh (Federazione Russa);
- della nota del Ministero della Salute, tramite la Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del S.S.N. - Ufficio 2 - prot. 0027321 datata 23/5/2018 – fascicolo DGPROF/2/1.5.h.a.7.4/2017/86 - con la quale si comunicavano i motivi ostativi al riconoscimento del titolo di medico specialista denominato “Certificato n.643” corrispondente al titolo di specialista in “pediatria”, conseguito dalla ricorrente nella Federazione Russa presso l'Accademia Statale di Medicina di Voronezh (Federazione Russa).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2022 la dott.ssa C L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha impugnato la nota del Ministero della Salute, con la quale viene negato il riconoscimento in Italia del titolo di medico specialista denominato “Certificato n.643”, corrispondente al titolo di specialista in “pediatria”, conseguito dalla ricorrente nella Federazione Russa presso l'Accademia Statale di Medicina di Voronezh (Federazione Russa).
In particolare, l’Amministrazione ha ritenuto che “ l'art. 34. co. 4. del decreto legislativo 9 novembre 2007. n. 206 e s.m. prevede che le durate minime della formazione specialistica non possono essere inferiori a quelle indicate, per ciascuna di tale formazione. nell'allegato V. punto 5.1.3.
Il corso di specializzazione in pediatria, al termine del quale la S.V. ha conseguito il titolo di cui viene chiesto il riconoscimento, ha previsto una durata degli studi pari a neanche undici mesi, inferiore alla durata prevista dalla norma sopra richiamata per il conseguimento in Italia del titolo di medico specialista in pediatria.
Peraltro la S.V. come attestato dal suddetto "Certificato n. 643", rilasciato dall'Accademia Statale di Medicina di Voronezh- Cattedra di neonatologia, ha conseguito il titolo di medico specialista in pediatria al termine di un corso di studi in neonatologia.
Si sottolinea a tal riguardo, che la neonatologia, secondo gli ordinamenti didattici vigenti in Italia, rappresenta solo una parte della materia generale pediatria. Anche per tale motivo, quindi, ovvero per carenza di formazione specialistica rispetto agli ordinamenti didattici vigenti nel nostro Paese, la domanda avanzata dalla S.V. non può essere accolta ”.
La ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1. Violazione e/o falsa applicazione della l.7/12/2015 n.214 – violazione e falsa applicazione del principio e del meccanismo di riconoscimento automatico dei titoli di studio – eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione – eccesso di potere per manifesta illogicità e contraddittorietà. 2. Violazione e falsa applicazione dei principi stabiliti dalla Convenzione di Lisbona – mancata attivazione di misure compensative – violazione e falsa applicazione della direttiva 2005/36/CE e dei relativi principi.
Sostiene la ricorrente:
- che l’amministrazione non ha in alcun modo evidenziato le sostanziali differenze di contenuti formativi tra il corso di formazione specialistica previsto dall'ordinamento della Federazione Russa e quello previsto dall'ordinamento italiano;
- che le autorità della Federazione Russa – da un lato – ed il Consolato Generale – dall’altro – hanno certificato che ha conseguito la qualifica di “Medico specialista in Pediatria” avendo frequentato – dal 1° settembre 1997 al 29 luglio 1998 – il richiesto corso di specializzazione professionale, un ulteriore corso di riqualificazione professionale e avendo ricoperto ininterrottamente dal 28/9/1998 al 28/2/2006 la carica di medico neonatologo.
Si è costituito il Ministero resistente controdeducendo nel merito.
Alla pubblica udienza del 2 dicembre 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è infondato.
Il d.P.R. n. 394/99, testo vigente, prevede che si applichino alle procedure di riconoscimento, per intero, le disposizioni di cui al titolo III del d.lgs. n. 206/2007 che ha recepito la Direttiva 2005/36/CE del 7 settembre 2005 in materia, così come modificata dalla direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013.
Segnatamente, il predetto d.P.R., agli artt. 49 e 50, disciplina il riconoscimento dei titoli extracomunitari posseduti da cittadini extracomunitari.
In particolare, l’art. 49 prevede che il Ministro competente, cui è presentata la domanda di riconoscimento, sentite le conferenze dei servizi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e all'articolo 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, può stabilire, con proprio decreto, che il riconoscimento sia subordinato ad una misura compensativa, consistente nel superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento.
Il d.lgs. n. 206/2007, poi, prevede all'art. 16 che: “ 1. Ai fini del riconoscimento professionale come disciplinato dal presente titolo, il cittadino di cui all'articolo 2 presenta apposita domanda all'autorità competente di cui all'articolo 5. 2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l'autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l'Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.