TAR Venezia, sez. II, ordinanza cautelare 2024-09-10, n. 202400377

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. II, ordinanza cautelare 2024-09-10, n. 202400377
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202400377
Data del deposito : 10 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/09/2024

N. 00861/2024 REG.RIC.

N. 00377/2024 REG.PROV.CAU.

N. 00861/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 861 del 2024, proposto da

S G, rappresentato e difeso dagli avvocati A G, R R, con domicilio eletto presso lo studio R R in Verona, via Luigi Da Porto 4;

contro

COMUNE DI BRENZONE SUL GARDA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati S B, N L B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

anche inaudita altera parte ex art. 56 cpa

dell’ ORDINANZA DI DEMOLIZIONE/RIMOZIONE E RIPRISTINO del Comune di Brenzone sul Garda n. 38 del 29.04.2024, ricevuta a mezzo pec il 05.05.2024, con cui il Comune di Brenzone sul Garda ha ordinato alla ricorrente la eliminazione di tutte le opere asseritamente eseguite in assenza di titolo autorizzativo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Brenzone Sul Garda;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2024 la dott.ssa G F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Nonostante la costituzione del Comune (avvenuta dopo l’emanazione del Decreto presidenziale di accoglimento n. 281 del 6.7.2024) la misura cautelare va confermata, richiamando tutte le motivazioni ivi contenute, evidenziando, in sintesi, che:

- il “ fabbricato rurale ” risulta già dall’impianto catastale del 1877, e poi, riportato nell’accatastamento del 2012;

- lo stato legittimo dell’immobile è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto (art. 9 bis TU edilizia 380/2001);

- le modifiche apportate al fabbricato (bivacco-baita) non sono tali, ad un esame sommario tipico di questa fase cautelare, da poter qualificare la costruzione agricola come “ abitazione ”, a seguito della realizzazione di alcune minime opere interne (piccolo bagno, scala, inserimento di un letto per l’ utilizzo come pernotto);

- l’utilizzo del fabbricato “ rurale ” non va necessariamente circoscritto al concetto di deposito attrezzi , allevamento animali,…, ma include anche la possibilità di dotare la struttura di servizi minimi essenziali, fruendo della possibilità di soggiornarvi, quanto meno saltuariamente;

- la circostanza che la ricorrente non sia imprenditrice agricola non assume rilevanza essendo il fabbricato risalente, con inesistenza “attuale” di un vincolo “soggettivo” di “qualifica” in capo al proprietario.

L’analisi della legittimità dell’imposta rimozione di queste opere, riferite ad un immobile (di complessivi 32 mq.), può essere posposta alla decisione di merito, e, nelle more, il Collegio ritiene di consentire il mantenimento dello stato attuale dell’immobile.

Le spese di giudizio di questa fase possono essere compensate, in considerazione della peculiarità del contenzioso.

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