TAR Torino, sez. II, sentenza 2021-12-09, n. 202101146

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2021-12-09, n. 202101146
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202101146
Data del deposito : 9 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/12/2021

N. 01146/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00358/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 358 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati F E, F D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Motorizzazione Civile di -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, con il quale l’Ufficio della Motorizzazione Civile di -OMISSIS- ha disposto la revisione della patente di guida di cui è titolare il ricorrente, mediante nuovo esame di idoneità;

nonché di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e/o conseguente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Motorizzazione civile di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2021 il dott. Marcello Faviere e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il Sig. -OMISSIS-, titolare di patente AB, in data 7.08.2020 mentre era alla guida del proprio motociclo, rimaneva coinvolto in un incidente stradale attraversando un incrocio in -OMISSIS-, all’altezza di via -OMISSIS-, all'intersezione con via -OMISSIS-.

A seguito di tale evento l’Ufficio della Motorizzazione Civile di -OMISSIS-, dopo aver avviato ritualmente il procedimento ed aver ricevuto le controdeduzioni dell’interessato, adottava il provvedimento prot. n. -OMISSIS- con il quale disponeva la revisione della patente di guida.

Il provvedimento risulta così motivato: “ Vista la comunicazione n. -OMISSIS-, dalla quale risulta che la S.V. il giorno -OMISSIS- alla guida di motociclo non si fermava a segnale di stop collidendo con veicolo a cui avrebbe dovuto concedere precedenza e causando sinistro con lesioni - viol. Art. 145 [comma 5] C.D.S. ; Considerato che il suddetto comportamento di guida fa sorgere dubbi sulla persistenza nella S.V. dei requisiti di idoneità tecnica prescritti per il possesso della patente di guida;
visto l’art. 128 del D.L.vo 30 aprile 1992, n 285 e successive modificazioni (Codice della Strada)”.

Il provvedimento conclude altresì disponendo un nuovo esame di idoneità tecnica ingiungendo al destinatario di presentare entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del provvedimento istanza di esame di idoneità (teoria e pratica).

2. Il sig. -OMISSIS- ha impugnato il citato provvedimento con ricorso notificato il 27.04.2021 e ritualmente depositato avanti questo Tribunale con il quale lamenta, in due distinti motivi, violazione di legge ed eccesso di potere ed insta per il rilascio di misure cautelari.

Per resistere al gravame si è costituito il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (il 30.04.2021) che ha depositato memoria (il 20.05.2021), seguito dal ricorrente che ha depositato documenti (il 22.09.2021) e memoria.

Con ordinanza n. 200/2021 questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare per ragioni di periculum in mora .

All’udienza pubblica del 03.11.2021, sentito il difensore del ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione.

3. Il ricorso è infondato.

4. Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione ed erronea applicazione dell’art. 128 del D.Lgs. n. 285/1992, degli artt. 3, 7 e 10, della L. n. 241/1990, degli artt. 3 e 97 della Costituzione, nonché eccesso di potere per assoluta carenza di istruttoria e travisamento dei fatti, illogicità, irragionevolezza, sproporzione ed ingiustizia manifesta.

In particolare il ricorrente censura il provvedimento non ritenendo esplicitate le ragioni che hanno indotto l’amministrazione a ritenere che i requisiti di idoneità tecnica siano venuti meno. Partendo dal presupposto che il provvedimento emanato abbia natura discrezionale il ricorrente evidenzia che il provvedimento doveva esplicitare le motivazioni citate, non essendo l’incidente (o comunque l’unica infrazione verificatasi) di per sé sufficiente a generare la revisione della patente.

Il motivo poi prosegue con censure di natura procedimentale che denoterebbero carenza istruttoria. In sostanza il provvedimento non riporta alcun riferimento alle controdeduzioni prodotte dal ricorrente in sede procedimentale e l’amministrazione non avrebbe preso in considerazione elementi istruttori già in suo possesso (quale, ad esempio, il fatto che negli ultimi 15 anni non ci sono state decurtazioni di punti dalla patente a carico del ricorrente).

L’amministrazione, nelle proprie memorie, evidenzia che la violazione contestata al ricorrente viene rubricata dal legislatore tra le norme comportamentali più rilevanti, tanto da assegnare in conseguenza della violazione della stessa non solo una sanzione amministrativa pecuniaria, ma anche la decurtazione di ben 6 punti tra quelli assegnati al titolo abilitativo. La gravità della condotta stradale del ricorrente sarebbe di per sé indicativa ed idonea ad integrare i presupposti per la revisione della patente di cui all’art. 128 del Codice della Strada.

Il motivo è infondato.

L’art. 128, comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992, dispone che “ gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri […] possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica […] ”.

1 -bis. I responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia sono obbligati a dare comunicazione dei casi di coma di durata superiore a 48 ore agli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. In seguito a tale comunicazione i soggetti di cui al periodo precedente sono tenuti alla revisione della patente di guida. La successiva idoneità alla guida è valutata dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dell'articolo 119, sentito lo specialista dell'unità riabilitativa che ha seguito l'evoluzione clinica del paziente .

1-ter. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale se ha determinato lesioni gravi alle persone e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

1-quater. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente minore degli anni diciotto sia autore materiale di una violazione delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

1-quinquies. Si procede ai sensi del comma 1-bis anche nel caso in cui i medici di cui all'articolo 119, comma 2, anche in sede di accertamenti medico-legali diversi da quelli di cui al predetto articolo, accertino la sussistenza, in soggetti già titolari di patente, di patologie incompatibili con l'idoneità alla guida ai sensi della normativa vigente.

L’articolo in commento presenta, al primo comma, una ipotesi di potere discrezionale, mentre ai commi successivi tipizza una serie di fattispecie vincolate nelle quali la revisione della patente consegue direttamente alla violazione di precisi precetti normativi.

Occorre evidenziare che, nel caso di specie, non ricorre alcuna delle fattispecie tipizzate, neanche quella di cui al comma 1 quater di cui al citato art. 128. Stando al verbale della polizia municipale, infatti, la norma violata risulta l’art. 145 del codice della Strada (rubricato “precedenze”) che così recita “[…] 5 . I conducenti sono tenuti a fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto, prima di immettersi nella intersezione, quando sia così stabilito dall'autorità competente ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale […] 10. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 167 ad euro 665. 11. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 10 per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI ”.

La giurisprudenza, anche di questo Tribunale, ha avuto modo di precisare che la revisione della patente di guida di cui all'art. 128, comma 1, non configura né costituisce una sanzione amministrativa, ma rappresenta un provvedimento amministrativo non sanzionatorio, funzionale alla garanzia della sicurezza del traffico stradale (TAR Piemonte, Sez. II, 9.11.2017, n. 1184;
cfr. anche Consiglio di Stato, Sez. III, 12.05.2011, n. 3813).

Tale ampia finalità può essere definita “cautelare”, con la conseguenza che può legittimamente trovare il proprio fondamento in una specifica ed eventualmente anche unica infrazione, purché idonea, nella sua connotazione, ad attestare la sussistenza dei presupposti indicati dalla suindicata normativa.

Ciò rende sufficiente, ai fini della completa istruttoria di tale tipologia di provvedimenti, che l’amministrazione riscontri circostanze e dinamiche sufficientemente palesi e gravi tali da fare sorgere dubbi sulla permanenza dei citati requisiti.

Anche la connotazione dei presupposti normativi evidenzia tale finalità, essendo riservata alla competente amministrazione la valutazione circa i dubbi sulla persistenza dei requisiti e dell'idoneità, e affinché sorgano i prescritti dubbi non sono necessari accertamenti giudiziali di illeciti, civili o amministrativi, perché l'uso del termine “dubbio” milita nel senso di una cognizione anticipata rispetto a detti accertamenti.

Il presupposto che legittima la revisione della patente di guida risiede, ai sensi dell'art. 128, comma 1, D.Lgs. n. 285 del 1992, nell'insorgenza dei dubbi sulla persistenza, nel titolare, dei requisiti fisici e psichici o della idoneità tecnica;
ciò che legittima l'Autorità competente a disporre la revisione della patente di guida non è rappresentato dalla certezza della responsabilità del conducente, bensì dal dubbio, ingenerato dalla dinamica di un sinistro ovvero dalla complessiva condotta di guida tenuta, sulla persistenza dei requisiti psico-fisici ovvero dell'idoneità tecnica
” (T.A.R. Friuli-V. Giulia Trieste Sez. I, 13/03/2021, n. 73). “ L'applicazione della misura della revisione della patente non è subordinata all'accertamento di una pluralità di violazioni nei confronti del medesimo soggetto, potendo anche una sola violazione, purché connotata da una gravità tale da suscitare il dubbio sulla persistenza dei requisiti di idoneità, giustificare la richiesta di un nuovo esame di idoneità alla guida ” (Cons. Stato Sez. V, 03/03/2021, n. 1807).

Il collegio è consapevole che a fronte di tale potere discrezionale l’amministrazione ha l’onere di fornire adeguata motivazione a supporto delle decisioni adottate. Sulla ampiezza di tale motivazione è stato altresì stabilito che “ non è legittimo il provvedimento con cui l'Amministrazione si limita a fare menzione dell'infrazione contestata (omessa precedenza), la cui natura, peraltro, in assenza di un supporto motivazionale minimo, non appare di per sé sola in grado di giustificare i dubbi circa la persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica idonea per la detenzione della patente di guida ” (T.A.R. Friuli-V. Giulia Trieste Sez. I, 20/05/2021, n. 161).

Orbene tale principio trova un significativo contemperamento in tutti quei casi in cui le dinamiche degli eventi, incluse le conseguenze dell’infrazione, siano tali da essere immediatamente esplicative dei dubbi che possono insorgere sul possesso e mantenimento dei requisiti di idoneità di cui all’art. 128, comma 1 citato. Come sostenuto da costante giurisprudenza “la condotta del conducente che non rispettando la distanza di sicurezza provochi un sinistro con l'automezzo che lo precede, con gravi lesioni per sé e per gli altri soggetti coinvolti, integra una violazione che per la sua indubbia gravità, e costituisce una sufficiente motivazione della decisione dell'amministrazione di sottoporla ad esame di idoneità. Infatti, l'assunto che una singola infrazione alle norme del codice della strada, non possa costituire, di per sé presupposto del provvedimento inteso a prescrivere la revisione della patente, è valido essere solo ove la stessa non sia di particolare gravità. Mentre è sempre disposta la revisione della patente di guida quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale, se ha determinato lesioni gravi alle persone, stante l'elevata gravità dell'evento ” (T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, 10/04/2020, n. 613).

Nel caso di specie è pacifico che il ricorrente non solo non ha rispettato il segnale di “stop” ed ha omesso di fermarsi, ma non ha dato precedenza ad un veicolo in transito proveniente dalla sua destra.

Tale comportamento ha generato l’urto tra i veicoli e conseguenze fisiche allo stesso ricorrente, che veniva sbalzato dalla sella procurandosi lesioni (con prognosi di novanta giorni), ed agli occupanti del veicolo urtato, che venivano comunque condotti al pronto soccorso.

Gli eventi si svolgevano peraltro in un contesto in cui dalla posizione dei conducenti la visuale era ottimale per potersi reciprocamente visualizzare (cfr. relazione tecnica doc. all 4 al ricorso), il che avvalora la tesi dell’amministrazione resistente circa l’impatto che la velocità del veicolo ha avuto nell’intera dinamica del sinistro.

In tale contesto non si può contestare la illegittimità di un provvedimento che dispone la revisione del titolo di guida per carenza di espressa motivazione poiché le dinamiche dei fatti e le conseguenze del sinistro sono sufficientemente chiare per esplicitare le ragioni che hanno condotto l’amministrazione ad assumere la decisione contestata. Come ribadito dalla giurisprudenza infatti “ L'amministrazione deve dunque spiegare le ragioni per le quali tale violazione (che da sola giustifica unicamente la comminazione delle misure sanzionatorie) sia ritenuta tale da ingenerare dubbi circa il persistente possesso dei requisiti tecnici che debbono far capo al titolare di patente di giuda. Tale esplicita motivazione non è, tuttavia, necessaria allorquando il provvedimento non si fonda solo sulla violazione delle norme del codice della strada, ma anche sul fatto che tale violazione sia stata causa di un incidente stradale particolarmente grave, la cui dinamica oggettiva riveli di per sé la sussistenza di un comportamento del conducente che denota scarsa conoscenza delle regole che disciplinano la circolazione stradale, scarsa attenzione e scarsa prudenza nella guida ” (T.A.R. Lombardia Milano Sez. III Sent., 18/03/2011, n. 748).

Per tali ordini di ragioni il primo motivo di ricorso è fondato.

5. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione dell’art. 125 e dell’art. 128 D.Lgs. n. 285/1992 sotto altro profilo;
eccesso di potere per carenza di presupposti, illogicità ed ingiustizia manifeste.

Il ricorrente sostiene che il provvedimento impugnato sarebbe rivolto alla categoria errata di patente (del tipo B invece che di tipo A). Essendo gli eventi occorsi mentre egli era alla guida di un motociclo e non di una autovettura, il provvedimento avrebbe dovuto colpire la patente di categoria A e non B.

La doglianza non persuade.

Il Collegio ritiene che per valutare la ragionevolezza della decisione dell’amministrazione occorre considerare gli eventi e la tipologia di infrazione commessa.

Le norme violate ed i danni cagionati dipendono da una serie di eventi e comportamenti che non attengono alla capacità o abilità di guida di un determinato tipo di veicolo, ma al mancato rispetto delle norme di condotta stradale.

Come sopra evidenziato, ciò che legittima l’adozione delle misure di cui all’art. 128, comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 è il dubbio, ingenerato dalla dinamica di un sinistro ovvero dalla complessiva condotta di guida tenuta, sulla persistenza dei requisiti psico-fisici ovvero dell'idoneità tecnica.

Le valutazioni compiute dalla amministrazione, pertanto, correttamente prescindono dalla tipologia di titolo e veicolo ma si attagliano sulla valutazione di un oggetto più pertinente, vale a dire la condotta del conducente.

Per tali ragioni anche il secondo motivo non risulta fondato.

6. Il ricorso nel suo complesso è infondato e pertanto deve essere respinto.

7. In considerazione della particolarità delle questioni giuridiche affrontate sussistono i presupposti per compensare le spese di lite.

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