TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2023-08-16, n. 202300624
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 16/08/2023
N. 00624/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00580/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 580 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro C M - Soc. Coop. per Azioni, Restauri e Ambiente Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato M I Q, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati M P, A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Autonoma della Sardegna, Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, non costituito in giudizio;
nei confronti
Comune di Cagliari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l’annullamento e/o accertamento dell'illegittimità e conseguente rettifica/integrazione, in parte qua:
- della Deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 19/23 del 21.6.2022 recante “Approvazione e divulgazione dell'edizione 2022 del Prezzario dei lavori pubblici della Regione Sardegna. D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – L.R. 13 marzo 2018 n. 8, art. 22”, nonché di tutti gli atti richiamati nella medesima Deliberazione n. 19/23 del 21.6.2022, nella parte in cui hanno individuato il prezzo elementare delle palancole metalliche in acciaio di tipo “LARSSEN” (SAR22_SL.0006.0004.0002) e conseguente prezzo della fornitura e posa in opera delle medesime palancole (Codice del Prezzario Regionale SAR22_PF.0002.0002.0113, SAR22_PF.0002.0002.0114 e SAR22_PF.0002.0002.0115);
- della risposta email della Regione Sardegna del 7.9.2022, a firma dell'Ing. Manuela Mancosu (Responsabile Settore dell'edilizia sanitaria, patrimoniale, demaniale e degli interventi per la sicurezza sui luoghi di lavoro e dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici, Assessorato dei Lavori pubblici Servizio interventi delle opere sanitarie, degli enti e della sicurezza sui luoghi di lavoro, bilancio, personale e osservatorio - SIS), alla richiesta di rettifica del prezzo della fornitura e posa delle predette palancole;
- di ogni ulteriore atto e provvedimento presupposto, connesso e consequenziale anche se ignoto, compresi i verbali, le rilevazioni e le risultanze del Gruppo tecnico di lavoro costituito per procedere atte attività di redazione e aggiornamento del prezzario regionale;
nonché, ai sensi dell'art. 116, co. 2, c.p.a.,
per l’annullamento del silenzio - diniego formatosi sull'istanza d'accesso del 19.7.2022 volta ad accedere “alla documentazione istruttoria (relazioni, analisi prezzi, verifiche di mercato) utilizzata per la determinazione del prezzo delle palancole riportato nel prezzario” e della predetta email della Regione Sardegna del 7.9.2022,
per l'accertamento del diritto di parte ricorrente ad accedere alla predetta documentazione, con ogni conseguente ordine di esibizione in giudizio, anche in via istruttoria.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 27/1/2023:
per l'annullamento e/o accertamento dell'illegittimità e conseguente rettifica/integrazione, in parte qua:
- della Deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 19/23 del 21.6.2022, degli atti richiamati, della risposta e-mail della Regione Sardegna suindicate e di ogni ulteriore atto e provvedimento presupposto, connesso e consequenziale anche se ignoto, compresi i verbali, le rilevazioni e le risultanze del Gruppo tecnico di lavoro costituito per procedere atte attività di redazione e aggiornamento del prezzario regionale;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna e del Comune di Cagliari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 luglio 2023 la dott.ssa J B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Le Società ricorrenti hanno agito in giudizio per l’annullamento della Deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 19/23 del 21.6.2022 di “ Approvazione e divulgazione dell’edizione 2022 del Prezzario dei lavori pubblici della Regione Sardegna. D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – L.R. 13 marzo 2018 n. 8, art. 22 ”, nella parte è stato individuato il prezzo elementare delle palancole metalliche in acciaio di tipo “LARSSEN” (SAR22_SL.0006.0004.0002) e il conseguente prezzo della fornitura e posa in opera delle stesse (Codici del Prezzario SAR22 PF.0002.0002.0113, PF.0002.0002.0114 e PF.0002.0002.0115).
In fatto hanno allegato che:
- il Consorzio C M è un operatore nel settore degli appalti che ha ricevuto in affidamento dal Comune di Cagliari l’appalto integrato complesso, avente ad oggetto la redazione della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori, per la realizzazione del porticciolo per la piccola pesca in località Sant’Elia, progetto funzionale preliminare per la realizzazione dei moli foranei, dragaggi e protezioni banchinali, per il corrispettivo di € 4.350.807,66;
- nell’ambito del predetto appalto, che il Consorzio ha scelto di eseguire attraverso la propria consorziata Restauri e Ambiente Soc. Coop., è prevista la fornitura e posa e in opera di 867.221,22 kg di palancole metalliche in acciaio, e cioè di quei componenti strutturali che vengono infissi nel terreno e uniti tra loro formando una paratia verticale per costituire un’opera di contenimento di terra o acqua, prestazione da completare in base al cronoprogramma entro il 2022;
- il prezzo previsto in contratto per la fornitura e posa era al tempo della redazione del progetto esecutivo del 2019 di €/kg 1,585, comprensivo della fornitura delle palancole, che si attestava sul valore di €/kg 1,08, nonché della posa del materiale, delle spese generali (15%) e dell’utile di impresa (10%);
- è accaduto tuttavia che, a seguito del noto imprevisto incremento dei prezzi dei materiali da costruzione degli ultimi anni, il prezzo della fornitura e posa delle palancole è sensibilmente aumentato, al punto che la sola fornitura del materiale (senza considerare anche la posa, le spese generali e l’utile di impresa) si attestava a luglio 2022 nell’ordine di almeno €/kg 1,75, rispetto al prezzo di 1,08 €/kg al tempo del progetto esecutivo, e il prezzo complessivo dell’intera fornitura con posa ha raggiunto a luglio 2022 un valore quantificabile in almeno 2,83 €/Kg, rispetto al prezzo originario di €/kg 1,585; pertanto, moltiplicando tale nuovo prezzo per gli 867.221,22 kg di fornitura previsti, il costo della prestazione d’appalto è passato da circa 1,3 milioni di euro (1,585 € moltiplicati per i kg di fornitura) a circa 2,5 milioni di euro (2,83 € moltiplicati per i kg di fornitura);
- per fronteggiare il fenomeno del caro materiali e le connesse conseguenze negative per gli operatori economici impegnati nell’esecuzione di appalti pubblici, il legislatore è intervenuto con il D.L. n. 50/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17/5/2022, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164), onerando le Committenti di provvedere all’incremento del prezzo dei materiali di appalto, tenendo conto delle rilevazioni contenute nei prezzari regionali appositamente aggiornati, secondo le modalità previste dalla norma;
in particolare, l’art. 26 del citato Decreto ha statuito che: “ Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, nonché' di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4. Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento è effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i termini di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento …. 2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, e limitatamente all'anno 2022, le regioni, entro il 31 luglio 2022, procedono ad un aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto, in attuazione delle linee guida di