TAR Pescara, sez. I, sentenza 2021-12-30, n. 202100529

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Pescara, sez. I, sentenza 2021-12-30, n. 202100529
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
Numero : 202100529
Data del deposito : 30 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/12/2021

N. 00529/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00254/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di ES (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 254 del 2021, proposto da:
San Vito Resort Village, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Fabrizio Rulli, con domicilio eletto in forma digitale come da PEC da Registri di Giustizia, nonché in forma fisica presso il suo studio in ES, corso Umberto I n. 65;



contro

Comune di San Vito Chietino, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Colasante, con domicilio eletto in forma digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

Associazione Nuovo Senso Civico Onlus, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;



per l'accertamento dell'inottemperanza del Comune di San Vito Chietino dell'obbligo di concludere il procedimento amministrativo di approvazione della proposta di Piano di Lottizzazione della società ricorrente, adottato con la Deliberazione di Giunta Municipale n. 59 del 30.10.2015, come disposto dalla Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo n 346/2020 e per la determinazione delle modalità di esecuzione della sentenza ex art. 114 comma 4 Codice del Processo Amministrativo.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Vito Chietino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2021 la dott.ssa Renata Emma Ianigro e uditi per la società ricorrente l’avv. Fabrizio Rulli, e per il Comune l’avv. Paolo Catenaro;



FATTO e DIRITTO

1.Con ricorso iscritto al n.254/2021 e depositato il 16.06.2021, la società ricorrente, quale proprietaria di un’area di circa m.q. 127.500 in agro del Comune di San Vito Chietino località Foreste destinata a zona Turistico Ricettiva come da variante puntuale approvata con deliberazione C.C. 16 del 29.05.2015, instava per l’ottemperanza della sentenza n.346/2020 con cui questo T.a.r. annullava la deliberazione di Consiglio Comunale n.71/2018 e la conseguente delibera Giunta n.110/2018 con cui veniva respinta la proposta di piano di lottizzazione privata convenzionata ex lege regionale n.18/1983 adottata con delibera di Giunta n.59/2015, ed imponeva all’amministrazione di concludere il procedimento entro e non oltre il termine di 120 giorni.

Premesso che la sentenza era stata appellata dal Comune, e che, nelle more, con deliberazione n. 25 del 25.03.2021, la Giunta Municipale deliberava nuovamente la non approvazione del Piano di lottizzazione in argomento sulla base delle seguenti motivazioni:

-mancata acquisizione del parere della competente Soprintendenza ex art. 28 della legge urbanistica n.1150/1942 in relazione alla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Governo avverso la novella (ricorso n.102/2020) della legge regionale n.18/1983;

- omessa verifica di assoggettabilità a VAS in contrasto con gli artt. 6 commi 1-3 e 12 del d.lgs. n.152/2006 allegato IV richiamato dallart. 6 comma 2 lettera a) che contempla i villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari;

- per il mancato riscontro alle richieste di chiarimenti e di integrazioni, e non essendo possibile disporre l’integrazione dell’istruttoria a causa della impugnazione pendente in Consiglio di Statone;

- visti i pareri negativi di cui alle note prot. n.13962 del 22.12.2015 e prot. n.1778 del 12.02.2018 con cui la Provincia esprimeva la necessità di una rivisitazione della proposta di variante onde ricondurla ad una condizione di compatibilità pianificatoria con il vigente P.T.C.P. e di coerenza alle prescrizioni giuridico procedimentali della normativa vigente in materia, nonché acquisito il parere del Responsabile del Settore ex art. 40 del d.lgs. 267/2000.

Tanto premesso deduceva la nullità ed inefficacia della Deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 22.03.2021 e, in via subordinata la sua illegittimità, per violazione dell’art. 33 c.p.a., dell’art. 12 della legge n1150/1942, e dell’art. 6 comma 2 lettera a) del Codice dell’Ambiente.

Esponeva che, con la delibera di Giunta n. 25 cit., l’amministrazione comunale aveva all’evidenza eluso le statuizioni giudiziali, dimostrando un atteggiamento gravemente ostruzionistico e contrario alle enunciazioni del T.a.r. , laddove la questione di legittimità costituzionale della legge regionale non poteva essere considerata ostativa in quanto già sollevata in sede di appello, la decisione del T.a.r. aveva ordinato di rinnovare la fase partecipativa della Provincia provvedendo al riesame delle osservazioni, l’art. 5 della legge regionale n.29/2020 nel modificare l’art. 20 della legge regionale n.18/1983 ha abrogato il comma 4 sulla obbligatorietà del parere della Provincia nella fase di approvazione del piano, la normativa in materia di VAS era stata puntualmente seguita nella fase di adozione della variante puntuale adottata con delibera C.C. n.29/2011 rimettendo alla fase della pianificazione e progettazione esecutiva le prescrizioni imposte in sede di VAS come chiarito dal capo 3 della sentenza.

Opponeva comunque l’illegittimità della delibera medesima per violazione dell’art. 16 comma 12 della legge n. 1150/1942, secondo cui lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica non è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di VAS definisca l’assetto localizzativo delle nuove previsioni e dotazioni territoriali. Aggiungeva che la necessità di duplicazione della VAS era da escludere anche ai sensi del punto 8 dell’allegato IV dell’articolo 6 comma 2 lett.a) del Codice dell’Ambiente che riguarda l’esame di compatibilità dei progetti ed attiene a profili strettamente edilizi e non anche all’approvazione del piano attuativo.

Sulla base di tali motivi, concludeva per la declaratoria di nullità ovvero di inefficacia della delibera di Giunta Comunale n. 25 del 22.03.2021 per elusione del giudicato, e, conseguentemente, determinare le modalità per la corretta esecuzione della ottemperanda decisione, provvedendo, se del caso, alla nomina di un Commissario ad Acta secondo l’art. 114 comma 4 c.p.a.. In via subordinata instava per la declaratoria di illegittimità del provvedimento impugnato previa conversione del giudizio in rito ordinario, con ogni conseguenziale pronuncia anche in ordine alle spese di giudizio.

Costituitosi il Comune di San Vito Chietino, con memoria del 21.07.2021, opponeva che la domanda di ottemperanza è secondaria rispetto a quella principale di annullamento che è irricevibile poiché tardiva, in quanto la delibera è stata notificata il 25 marzo 2021 e non il 6 aprile 2021 ed il ricorso è stato notificato il 7.06.2021, e dal momento che il nuovo provvedimento è sorretto da motivazioni inedite, e che l’ottemperanza è comunque inammissibile dato che la sentenza non è passata in giudicato.

Nel merito escludeva la configurabilità di alcuna elusione della decisione del T.a.r. n. 346/2020 poiché i motivi a sostegno della D.G. 25/2021 sono del tutto estranei a quelli su cui si è pronunciato il giudice di primo grado, e ripropongono le questioni sollevate in appello innanzi al Consiglio di Stato (poi decise con la reiezione dell’appello), e concludeva quindi per l’inammissibilità, e, in subordine, per la reiezione del ricorso.

Alla camera di consiglio del

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