TAR Palermo, sez. II, ordinanza collegiale 2021-10-29, n. 202102937

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, ordinanza collegiale 2021-10-29, n. 202102937
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202102937
Data del deposito : 29 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/10/2021

N. 01695/2021 REG.RIC.

N. 02937/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01695/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1695 del 2021, proposto da


-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato E L, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;


contro

Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Direzione Generale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;
domicilio digitale: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it;
domicilio fisico: Palermo, via Valerio Villareale n. 6;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento,

previa sospensione cautelare,

a) del decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia del 9 giugno 2021 numero 13729, di approvazione della graduatoria generale di merito integrata del concorso, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento a tempo indeterminato del personale docente relativa alla classe di concorso - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CHITARRA) per la regione Sicilia e la medesima graduatoria nella parte in cui non ricomprende il ricorrente che ne è stato illegittimamente escluso;

b) del decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia del 25 giugno 2021 numero 15710, di approvazione della graduatoria generale di merito relativa alla classe di concorso AB56-STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CHITARRA) per la regione Sicilia – sostitutiva di quella indicata al punto a), che è stata rettificata a seguito di reclamo di altro candidato - e la medesima graduatoria nella parte in cui non ricomprende il ricorrente che ne è stato illegittimamente escluso;

c) degli esiti della prova scritta per la classe di concorso, l’avviso del dirigente dell’Ufficio IV dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia di pubblicazione degli stessi dell’8 giugno 2021 numero 13531 e l’elenco allegato nella parte in cui non ricomprendono il ricorrente che ne è stato illegittimamente escluso;

d) della griglia di valutazione dei quesiti a risposta aperta relativi alla prova scritta svolta dal ricorrente e il verbale numero 3 relativo alla seduta del 14 maggio 2021, elaborati in videoconferenza dalla Commissione di valutazione del concorso per la classe AB56, rilasciati a seguito di apposita istanza di accesso;
e in via gradata e subordinata;

e) dell’intera procedura e di tutti gli atti e provvedimenti della stessa, ivi compresi i decreti del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia del 1° febbraio 2021 e del 22 aprile 2021 di nomina e di rettifica della commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per posti di personale docente relativa all'insegnamento Chitarra, nella parte in cui ricomprendono quale componente della commissione giudicatrice il professore -OMISSIS-– docente in servizio presso l’I.C. “Rodari-Nosengo” di Gravina di Catania- invece che escluderlo per ragioni di incompatibilità;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e dell’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2021 la dott.ssa R S R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che occorre acquisire, da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, documentati chiarimenti, ove occorra preceduti dall’acquisizione di elementi conoscitivi da parte dei sindacati che l’amministrazione vorrà consultare, in ordine alle seguenti circostanze:

- se, nel periodo intercorrente tra la data della nomina quale componente della commissione del concorso indicato in epigrafe e quella di approvazione della relativa graduatoria, il sig. -OMISSIS-abbia rivestito la qualità di rappresentante sindacale o di soggetto designato dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali (cfr. art. 53, co. 3 d.lgs. 165/01);

- quali accorgimenti abbia adottato la commissione di concorso al fine di impedire che le valutazioni relative ai singoli candidati venissero scambiate tra loro, circostanza, questa adombrata in ricorso sulla base dei giudizi espressi dalla commissione e relativi agli elaborati prodotti in giudizio;

Ritenuto, altresì, che deve procedersi all’integrazione del contraddittorio nei confronti di coloro che si sono collocati utilmente nella graduatoria impugnata;

Ritenuta la necessità di autorizzare la notificazione per pubblici proclami ai sensi del combinato disposto dell’art. 49 c.p.a. e dell’art. 150 c.p.c.;

Rilevato che l’art. 52, c. 2 c.p.a. stabilisce che «il Presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell’art. 151 cod. proc. civ.» ;

Ritenuto che il predetto art. 52, c. 2 può applicarsi, ad avviso del Collegio, anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, consentendo di ordinare la pubblicazione del ricorso, nonché della presente ordinanza, nel testo integrale, sull’albo on line dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia;

Ritenuto, pertanto, che il procedimento per la notificazione per pubblici proclami potrà articolarsi secondo le modalità e nei termini di seguito elencati:

1. l’avviso, da pubblicarsi su istanza della parte ricorrente sull’albo pretorio on line dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, dovrà contenere le seguenti informazioni: a) l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede;
b) il numero di registro generale del procedimento;
c) il nominativo della parte ricorrente;
d) gli estremi dei provvedimenti impugnati;
e) l’indicazione di ciascun controinteressato;
f) il testo integrale del ricorso introduttivo;
g) il testo integrale della presente ordinanza;

2. il ricorrente avanzerà apposita istanza alla predetta Amministrazione nel termine perentorio di dieci (10) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, cui seguirà tempestiva pubblicazione a cura dell’Amministrazione;
seguirà il deposito, a cura del ricorrente, presso la segreteria del Tribunale adito, della prova dell’intervenuta pubblicazione, entro il termine perentorio di giorni cinque (5) successivi all’avvenuta pubblicazione;
l’avviso non dovrà essere comunque rimosso dai siti dell’Amministrazione, sino alla pubblicazione della sentenza di questo Tribunale che definirà il giudizio;

Ritenuto di dover fissare, per la trattazione nel merito della presente controversia, l’udienza pubblica del 22 aprile 2022, ai sensi dell’art. 55, comma 10 del c.p.a.;

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