TAR Torino, sez. I, sentenza 2022-02-10, n. 202200108

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2022-02-10, n. 202200108
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202200108
Data del deposito : 10 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/02/2022

N. 00108/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00718/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 718 del 2020, proposto da
Galatea Logistica Auto S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Castiglione D/S, via C. Battisti n. 84;

contro

Autorità di Regolazione dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, n. 21;

nei confronti

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento prot. 0011458/2020 datato 05/08/2020 del Dirigente ART Ing. Roberto Piazza inviato a mezzo P.e.c. ricevuta in pari data con il quale la Galatea Logistica Auto S.r.l. è stata ritenuta rientrante nell'ambito di applicazione della delibera ART n. 130/2019 per l'impianto ferroviario raccordato alla Stazione di Bologna Interporto con l'obbligo di ottemperare alle disposizioni previste dalle misure 4 e 6 dell'allegato A della suddetta delibera con la comminatoria delle sanzioni previste dall'art. 37 comma 14 del D.lgs 112/2015 in caso di inottemperanza;

- nonché di ogni atto ad essa presupposto, connesso e conseguente tra cui

- la comunicazione prot. 0013583/2019 datata 28.10.2019 dello stesso Dirigente ART

- la delibera Art n. 130/2019 del 30.9.2019 ed allegato A recante “Misure concernenti l'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari” emessa a conclusione del procedimento avviato con le delibera n. 98 / 2018 del 12.10.2018

e/o per l'accertamento

del diritto della Galatea Logistica Auto S.r.l. ad essere esclusa dalla misura di regolazione di cui alla delibera n. 130/2019 e di conseguenza del diritto della stessa azienda ricorrente a non essere assoggettata al pagamento del contributo per il funzionamento dell'ART.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2021 la dott.ssa Flavia Risso;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con la delibera n. 98/2018, dell’11 ottobre 2018 l’Autorità di Regolazione dei Trasporti (di seguito Autorità) avviava il procedimento volto a definire le misure concernenti l’accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari.

Con successiva delibera n. 42/2019, del 12 aprile 2019, oltre a prorogare i termini di conclusione del procedimento, l’Autorità indiceva la consultazione pubblica.

Nella memoria del 23 novembre 2021 l’Autorità evidenzia che alla consultazione pubblica partecipavano vari soggetti, tra cui i gestori delle infrastrutture ferroviarie e le associazioni di categoria e che il testo posto in consultazione era stato oggetto di un’audizione degli stakeholder tenutasi il 24 maggio 2019.

Sempre nella memoria si legge che in data 31 maggio 2019, nell’ambito dell’iter di perimetrazione dei soggetti destinatari delle Misure, gli Uffici dell’Autorità individuavano i Gestori di impianti raccordati sulla base dell’elenco degli impianti raccordati fornito dai Gestori delle reti ferroviarie rientranti nel campo di applicazione del d.lgs. n. 112/2015 e dalle Autorità di Sistema Portuali e indirizzavano a tali Gestori – tra i quali la società ricorrente – la nota prot. 6909/2019.

Con tale nota, gli Uffici comunicavano l’intendimento di applicare le misure di regolazione proposte con la sopra citata delibera n. 42/2019 “…a tutti gli operatori degli impianti di servizio collegati alle reti ferroviarie di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) e comma 4, del d.lgs. 112/2015, tra i quali rientrano anche i soggetti responsabili della prestazione dei servizi svolti negli stessi impianti, nonché ai gestori dell’infrastruttura, ai proprietari degli impianti di servizio, ed ai richiedenti allaccio all’infrastruttura ferroviaria” e di voler “esentare dall’applicazione delle stesse, ad eccezione della misura 14, i soggetti responsabili della gestione di infrastrutture private collegate alle reti ferroviarie rientranti nell’ambito di applicazione del d.lgs. 112/2015 e adibite unicamente alle operazioni merci dei proprietari delle infrastrutture stesse, nonché i fornitori di servizi all’interno di queste, dovendosi altresì evidenziare che l’esenzione non si applica se tali infrastrutture private sono necessarie per l’accesso agli impianti di servizio essenziali per la prestazione di servizi di trasporto o se servono o potrebbero servire più di un cliente finale”.

Con la stessa comunicazione, veniva richiesto a tali Gestori di indicare l’appartenenza alle suddette categorie di soggetti “si invita Codesta Società a voler specificare se gli impianti raccordati da essa gestiti rientrano tra quelli annoverabili nel punto 1 o nel punto 2”.

Con delibera dell’Autorità del 30 settembre 2019, n. 130, veniva concluso il procedimento avente ad oggetto l’accesso agli impianti di servizio ed ai servizi ferroviari che presso tali impianti vengono erogati, avviato con delibera dell’11 ottobre 2018, n. 98.

Con nota prot. n. 13583 del 28 ottobre 2019, a firma del Dirigente dell’Ufficio Accesso alle Infrastrutture dell’Autorità, l’ART richiedeva alla ricorrente di compilare i moduli alla stessa allegati, dichiarando se la stessa società rientrasse o meno nell’ambito di applicazione delle misure approvate con la delibera n. 130/2019.

In particolare, nella nota si legge “Si comunica che in data 1° ottobre 2019 l’Autorità ha concluso il procedimento avviato con la delibera n. 98/2018 del 12 ottobre 2018 ed ha pubblicato sul proprio sito web la delibera n. 130/2019, recante le “Misure concernenti l’accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari”, a cui si rimanda tramite il seguente link: http://www.autorita-trasporti.it/delibere/delibera-n-130-2019/. Il punto 3 della misura 3 dell’allegato A alla citata delibera prevede quanto segue: “entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto di regolazione, i Gestori di impianti interconnessi devono notificare, sulla base delle istruzioni operative che saranno pubblicate dall’Autorità sul proprio sito web entro 30 giorni dalla suddetta data di pubblicazione, la propria dichiarazione di appartenenza o non appartenenza all’ambito di applicazione di cui alla Misura 3”. Di conseguenza le scadenze temporali, di cui sopra, fanno riferimento ad una data di pubblicazione delle istruzioni operative non successiva al 31 ottobre 2019 ed al conseguente termine ultimo per l’effettuazione delle specificate notifiche, da parte dei citati Gestori di impianti/siti interconnessi, pari al 29 gennaio 2020. Evidenziando come la delibera n. 130/2019 concluda l’attività di consultazione e raccolta dati effettuata dall’Autorità anche attraverso l’interlocuzione con i Gestori di impianti/siti destinatari della presente comunicazione e la loro cortese collaborazione, si richiama la necessità di ottemperare alle misure recate da detta delibera, ed in particolare alla citata misura 3, che esula da qualsiasi correlazione con le comunicazioni già intercorse nel periodo antecedente alla pubblicazione della delibera in oggetto. La compilazione dei moduli predisposti per la notifica di cui trattasi, effettuabile attenendosi scrupolosamente alle istruzioni di dettaglio che saranno pubblicate sul sito web dell’Autorità entro e non oltre il 31 ottobre p.v., è soggetta alla normativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”. Le dichiarazioni saranno inoltre oggetto di verifica da parte degli Uffici dell’Autorità. Si rammenta che, in caso di mancata risposta, o di informazioni non veritiere o incomplete, si applicano le sanzioni penali e amministrative previste dalla normativa vigente”.

Con nota prot. n. 1660 del 29 gennaio 2020, la ricorrente effettuava la notifica della dichiarazione di appartenenza di cui alla citata Misura 3.3 della delibera n. 130/2019, affermando di non esservi inclusa.

Con nota prot. 11453/2020 del 5 agosto 2020, gli Uffici dell’Autorità evidenziavano come gli impianti gestiti dall’odierna ricorrente, alla luce di quanto disposto dalla Misura 3.2 e da quanto chiarito dal modulo 2, dovessero essere considerati rientranti nell’ambito di applicazione della delibera in esame, in quanto – tra l’altro – utilizzati per le operazioni merci (auto) di soggetti terzi.

Con il gravame indicato in epigrafe, la ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la nota ART del 5 agosto 2020, deducendone l’illegittimità per: 1) Violazione degli art. 7 e 10 della legge n. 241 del 1990 e/o eccesso di potere per difetto di motivazione ed istruttoria;
2) Violazione dell’art. 37 del d.l. n. 201/2011 per come modificato dall’art. 16 del d.l. n. 109/2018, dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 69/2017, degli artt. 3, 23, e 97 della Costituzione, della legge n. 481/1995, del principio di certezza del diritto, eccesso di potere per manifesta irragionevolezza ed illogicità, carenza dei presupposti e manifesta contraddittorietà ed illogicità;
3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 37 d.l. 201/2011, dell’art. 3 della direttiva 2012/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico e dell’art. 3 decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante “Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)” in relazione alla L. 481/95 e eccesso di potere per sviamento di potere;
4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 37, comma 2, del decreto legge n. 201 del 2011 in relazione dell’art. 3 della direttiva 2012/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico e dell’art. 3 decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante “Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)” e eccesso di potere;
5) Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 comma 3 della direttiva 2012/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico e dell’art. 1, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante “Attuazione” e eccesso di potere.

La ricorrente ha altresì chiesto l’accertamento del diritto di essere esclusa dall’ambito di applicazione della stessa delibera n. 130/2019, nonché dall’assoggettamento al pagamento del contributo per il funzionamento dell’Autorità.

All’udienza pubblica del 15 dicembre 2021, il Collegio ha dato atto del deposito della richiesta di passaggio in decisione delle parti ed ha assegnato la causa a decisione.

DIRITTO

1. – In via preliminare, il Collegio deve esaminare l’eccezione di tardività del deposito della documentazione e della memoria dell’Avvocatura dello Stato sollevata dalla ricorrente.

Più nello specifico, la ricorrente sostiene che i documenti prodotti dalla difesa erariale andavano depositati ex art. 73 del c.p.a. quaranta giorni liberi prima dell’udienza e non solo il 23 novembre 2021.

La ricorrente sostiene che sarebbe tardiva anche la memoria depositata in data 23 novembre 2021, poiché non sarebbe stata preceduta dalla rituale memoria per l’udienza pubblica del 15 dicembre 2021 entro i trenta giorni prima dell’udienza ex art. 73 del c.p.a.

Sul punto, il Collegio si limita ad osservare che nel rito ordinario, effettivamente, le parti possono depositare documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell’udienza, memorie fino a trenta giorni liberi prima, e repliche fino a venti giorni liberi prima (art. 73, comma 1, c.p.a.), termini che però nel rito dell’art. 119 c.p.a. (rito applicabile al caso in esame) diventano, rispettivamente, venti giorni, quindici giorni e dieci giorni.

L’eccezione di tardività del deposito della documentazione e di inammissibilità della memoria sollevata dalla ricorrente pertanto non può essere accolta.

2. - Deve adesso essere esaminata l’eccezione di irricevibilità/inammissibilità del ricorso per tardività sollevata dall’Avvocatura dello Stato;
eccezione, in relazione alla quale, peraltro, la ricorrente ha potuto difendersi con la memoria depositata in data 24 novembre 2021.

Più nello specifico, la difesa erariale sostiene che la ricorrente abbia impugnato una nota che costituirebbe una mera comunicazione a firma del Dirigente dell’Ufficio responsabile del procedimento di cui alla delibera n. 130/2019, con cui, a seguito del ricevimento della dichiarazione di non appartenenza all’ambito trasmessa dalla odierna ricorrente, detto Ufficio si sarebbe limitato a riprendere i passaggi della delibera n. 130/2019 e del Modulo 2 compilato dalla società, dai quali (già) si evincerebbe l’appartenenza di quest’ultima all’ambito della delibera.

Secondo la difesa erariale, la presunta lesività, alla luce dei motivi di ricorso sollevati dalla ricorrente, deriverebbe dunque direttamente dalla delibera n. 130/2019 che già chiaramente delinea il perimetro applicativo delle misure adottate dall’Autorità e che la ricorrente aveva, pertanto, l’onere di impugnare tempestivamente.

L’esame dell’eccezione di che trattasi necessita di un breve inquadramento normativo-regolatorio della fattispecie in esame.

La direttiva 2012/34/UE ha istituito uno spazio unico europeo per il trasporto ferroviario, introducendo una disciplina volta a promuovere lo sviluppo della competizione e della libera circolazione di persone e merci, allo scopo di agevolare il trasporto ferroviario tra gli Stati membri dell’Unione europea.

La direttiva è stata recepita con il decreto legislativo n. 112/2015, il quale richiama, tra gli altri, il principio di “libertà di accesso al mercato dei trasporti di merci e di passeggeri per ferrovia da parte delle imprese ferroviarie...a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti e tali da garantire lo sviluppo della concorrenza nel settore ferroviario” (articolo 2, comma 1, lettera c).

Sul piano della gestione dell’infrastruttura, tale principio viene declinato nel diritto di accesso a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti alla infrastruttura ferroviaria, alle infrastrutture di collegamento agli impianti di servizio, nonché a questi ultimi e ai servizi forniti in tale ambito (articoli 12, comma 1 e 13, comma 2).

Per quanto interessa nella fattispecie in esame, si evidenzia che sono classificati come impianti di servizio anche gli scali merci e le aree, impianti ed edifici destinati alla sosta, al ricovero ed al deposito di materiale rotabile e di merci. Invero, l’articolo 13, comma 2, lettere b) e d) recita “Gli operatori degli impianti di servizio forniscono, a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti, a tutte le imprese ferroviarie l'accesso, compreso quello alle linee ferroviarie, ai seguenti impianti di servizio, se esistenti, e ai servizi forniti in tale ambito:…b) scali merci;…d) aree, impianti ed edifici destinati alla sosta, al ricovero ed al deposito di materiale rotabile e di merci”.

Con specifico riferimento al diritto di accesso agli impianti di servizio e ai servizi forniti nell’ambito degli stessi, nel Considerando n. 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2177/2017 - relativo all’accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari – si legge quanto segue: “Secondo la prassi attuale, in molti casi chiedono accesso agli impianti di servizio richiedenti quali caricatori e spedizionieri. L'impresa ferroviaria designata dal richiedente tuttavia spesso non intrattiene una relazione contrattuale con l'operatore dell'impianto di servizio. È pertanto opportuno chiarire che non solo le imprese ferroviarie ma anche altri richiedenti dovrebbero avere il diritto di chiedere l'accesso agli impianti di servizio alle condizioni specificate nel presente regolamento, nel caso in cui il diritto nazionale preveda tale possibilità. Gli operatori di tali impianti di servizio dovrebbero essere vincolati dal presente regolamento, a prescindere dal fatto che intrattengano una relazione contrattuale con un'impresa ferroviaria o con un altro richiedente autorizzato a richiedere capacità negli impianti di servizio conformemente al diritto nazionale”.

Tutto ciò, in conformità con le finalità perseguite dalla normativa eurounitaria di settore, ispirata alla promozione della concorrenza tra le imprese ferroviarie, ma anche a “rendere efficienti e competitivi i trasporti su rotaia rispetto agli altri modi di trasporto” (quinto Considerando della direttiva).

Pertanto, la prospettiva eurounitaria va oltre il proposito di evitare le distorsioni della concorrenza tra le imprese ferroviarie, mirando anche alla promozione del trasporto su ferrovia nell’ottica di una mobilità sostenibile (si veda il secondo Considerando della direttiva).

L’ART evidenzia che, sotto questo punto di vista, l’applicazione nei confronti di terzi, che non siano imprese ferroviarie, di condizioni di accesso agli impianti di servizio e ai servizi in essi forniti a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti consente di incentivare l’utilizzo del trasporto ferroviario, nel rispetto della volontà delle istituzioni comunitarie.

La finalità di promuovere il trasporto su ferrovia nell’ottica di una mobilità sostenibile emerge chiaramente nella comunicazione delle Commissione dell’11 dicembre 2019 avente ad oggetto “Il Green Deal europeo” dove, per quanto interessa in questa sede, si legge “Una priorità è quella di trasferire una parte sostanziale del 75 % dei trasporti interni di merci che oggi avviene su strada alle ferrovie e alle vie navigabili interne”

Quanto sopra evidenziato trova conferma in diverse disposizioni del decreto legislativo n. 112/2015.

Invero, l’operatore dell’impianto di servizio è definito come “un'entità pubblica o privata responsabile della gestione di uno o più impianti di servizio o della prestazione di uno o più servizi alle imprese ferroviarie di cui all'articolo 13, commi 2, 9 e 11” (articolo 3, comma 1, lettera n), mentre il richiedente è “un'impresa ferroviaria o un gruppo internazionale di imprese ferroviarie o altre persone fisiche o giuridiche, quali le regioni e le provincie autonome e, più in generale, le autorità competenti di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i caricatori, gli spedizionieri e gli operatori di trasporti combinati, con un interesse di pubblico servizio o commerciale ad acquisire capacità di infrastruttura ai fini dell'effettuazione di un servizio di trasporto ferroviario” (articolo 3, comma 1, lettera cc).

Ai “richiedenti”, così come sopra definiti, l’articolo 13, comma 7, garantisce, nel caso in cui non esista alcuna alternativa valida e non sia possibile soddisfare tutte le richieste di capacità dell’impianto sulla base di esigenze dimostrate, la possibilità di proporre un reclamo all’organismo di regolazione, il quale esamina il caso e, se opportuno, interviene per assicurare che allo stesso sia assicurata una parte adeguata di capacità.

In tale contesto normativo si inserisce l’atto di regolazione di cui alla delibera dell’Autorità n. 130/2019, avente ad oggetto “Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 98/2018 — "Misure concernenti l'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari”.

L’atto di regolazione di che trattasi è strutturato in tre sezioni: La prima sezione (Misure da 1 a 3) individua oggetto, finalità e ambito d’applicazione dell’atto stesso.

In particolare, la Misura 3, interessata dalla presente controversia, disciplina l’ambito di applicazione della delibera.

Al punto 1 della Misura 3, è previsto quanto segue: “Le misure di regolazione di cui al presente atto si applicano a tutti gli operatori degli impianti di servizio interconnessi alle reti ferroviarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e comma 4, del d.lgs. 112/2015 (di seguito anche: gli operatori), tra i quali rientrano anche i soggetti responsabili della prestazione (di seguito anche: i fornitori) dei servizi svolti negli stessi. Sono inoltre soggetti alle presenti misure di regolazione i gestori dell'infrastruttura, i proprietari degli impianti di servizio, nonché i richiedenti allaccio all'infrastruttura ferroviaria”.

Il successivo punto 2 precisa che: “Sono esclusi dall'applicazione delle presenti misure di regolazione, ad eccezione della misura 14, i soggetti responsabili della gestione di infrastrutture private – interconnesse alle reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del d.lgs. 112/2015 - adibite unicamente alle operazioni merci del proprietario delle infrastrutture stesse ed i fornitori di servizi all'interno di queste. L'esclusione non si applica se tali infrastrutture private sono necessarie per l'accesso agli impianti di servizio essenziali per la prestazione di servizi di trasporto o se servono o potrebbero servire più di un cliente finale”.

Infine, il successivo punto 3, introdotto per far fronte ad un’esigenza di maggior trasparenza e certezza a favore dei richiedenti, sorta in sede di consultazione (si vedano le pag. 17 e 18 della relazione istruttoria), prescrive quanto segue: “Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto di regolazione, i gestori di impianti interconnessi devono notificare, sulla base delle istruzioni operative che saranno pubblicate dall'Autorità sul proprio sito web entro 30 giorni dalla suddetta data di pubblicazione, la propria dichiarazione di appartenenza o non appartenenza all'ambito di applicazione di cui alla Misura 3. L'Autorità valuta, sulla base delle dinamiche evolutive dei mercati pertinenti, l'opportunità di reiterare il processo di notifica, con una periodicità almeno biennale”.

La seconda sezione del provvedimento introduce obblighi generali inerenti all’accesso e all’erogazione dei servizi svolti da operatori e proprietari di impianti.

La terza ed ultima sezione, infine, regola obblighi specifici per l’accesso a taluni spazi e servizi.

Ebbene, il Collegio ritiene che la delibera n. 130 del 2019, al punto 3.1 individui con precisione i destinatari della regolamentazione di che trattasi.

L’individuazione dei destinatari della regolamentazione risulta ulteriormente precisata dalla previsione di cui al punto 3.2 che chiarisce quali sono gli unici soggetti esclusi dal relativo campo di applicazione “i soggetti responsabili della gestione di infrastrutture private – interconnesse alle reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del d.lgs. 112/2015 - adibite unicamente alle operazioni merci del proprietario delle infrastrutture stesse ed i fornitori di servizi all'interno di queste”.

Per evitare dubbi interpretativi, nella delibera si specifica ulteriormente che “L'esclusione non si applica se tali infrastrutture private sono necessarie per l'accesso agli impianti di servizio essenziali per la prestazione di servizi di trasporto o se servono o potrebbero servire più di un cliente finale”.

L’ulteriore specificazione contenuta nella delibera, tra l’altro, chiariva pertanto – senza lasciare alcun margine a diverse libere interpretazione - che se le infrastrutture private servivano o potevano servire più di un cliente finale, le stesse non potevano ritenersi escluse dall’ambito applicativo della delibera medesima.

Sempre per ragioni di ulteriore e maggiore trasparenza e certezza, al punto 3.3. era infine richiesta da parte dei gestori di impianti interconnessi di notificare la propria dichiarazione di appartenenza o non appartenenza all'ambito di applicazione di cui alla Misura 3.

Peraltro, nonostante la già chiara disposizione contenuta nel punto 3.2, per il caso in cui fossero ancora residuati dubbi interpretativi, il modulo predisposto dall’Autorità, che i gestori degli impianti dovevano compilare, chiariva ulteriormente che la locuzione “soggetto responsabile della gestione di infrastrutture private adibite unicamente alle operazioni merci del proprietario delle infrastrutture stesse ed ai fornitori di servizi all’interno di queste” “presuppone che il citato “proprietario” possieda, oltre alle infrastrutture, anche le merci e la titolarità delle operazioni di movimentazione delle stesse nelle infrastrutture di cui trattasi. Si tratta quindi di infrastrutture, collegate alle reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del d.lgs. 112/2015, che operano esclusivamente a supporto di stabilimenti di produzione o trasformazione a carattere industriale (ad esempio: lavorazione metalli, lavorazioni cereali, lavorazioni chimiche, lavorazioni di tipo manufatturiero in genere, etc.) e i cui servizi non sono fruibili da soggetti terzi non coinvolti nel processo industriale stesso. Come riportato nel punto 2 della misura 3 recata dalla delibera n. 130/2019, “L'esclusione non si applica se tali infrastrutture private sono necessarie per l'accesso agli impianti di servizio essenziali per la prestazione di servizi di trasporto o se servono o potrebbero servire più di un cliente finale”.

Come evidenziato nella parte in fatto, l’Autorità, con nota prot. 13583 del 28 ottobre 2019, a firma del Dirigente dell’Ufficio Accesso alle Infrastrutture dell’Autorità, si è limitata a richiedere alla ricorrente di compilare i moduli alla stessa allegati (che contenevano la chiara precisazione sopra riportata), dichiarando se la stessa società rientrasse o meno nell’ambito di applicazione delle misure approvate con la delibera n. 130 del 2019, e ciò, peraltro, solo per finalità di maggior trasparenza e certezza.

Con nota prot. n. 1660 del 29 gennaio 2020, la ricorrente effettuava la notifica della dichiarazione di appartenenza di cui alla citata Misura 3.3 della delibera n. 130/2019, affermando tuttavia di non esservi inclusa, in ragione delle seguenti motivazioni: “In primo luogo. La esponente non gestisce infrastrutture ferroviarie ma si limita unicamente ad una attività di piazzalistica (deposito, manutenzione e preparazione alla consegna) di auto ricevute da vettore terzo anche a mezzo ferrovia attraverso un binario al servizio anche di terzi. In secondo luogo. Le misure previste dalla delibera ART 130/2019, riguardano sostanzialmente i criteri e le valutazioni delle richieste di allacciamento alle infrastrutture ferroviari nazionali. Dette misure sono dirette ai Gestori delle infrastrutture ferroviarie nazionali e cioè a chi rilascia le concessioni di allaccio e non a chi beneficia della possibilità di utilizzo delle infrastrutture ferroviarie. La Galatea opera in un mercato liberalizzato, beneficia della regolazione che ART svolge nei confronti delle infrastrutture ferroviarie nazionali in regime di monopolio e non risulta che il settore in cui svolge l’attività l’esponente sia stato interessato da qualsivoglia intervento di carattere “regolatorio” dell’Autorità. Da ultimo si osserva che la deducente, per quanto riguarda l’utilizzo della rete ferroviaria, è da ritenersi utente e non regolato in quanto beneficia come tante altre Società dei raccordi ferroviari”.

Il Collegio ritiene che effettivamente la delibera n. 130 del 2019 individuasse con precisione i soggetti destinatari della regolamentazione, chiarendo con altrettanta puntualità quali fossero gli unici soggetti esclusi.

La stessa è direttamente lesiva nei confronti della ricorrente e, pertanto, avrebbe dovuto essere impugnata nei termini di legge.

L’interpretazione della disposizione contenuta nella delibera era peraltro ulteriormente chiarita nel modulo predisposto dall’Autorità che, ovviamente, avrebbe dovuto essere compilato dai soggetti interessati in conformità a quanto ivi indicato.

Invero, gli Uffici dell’Autorità, con la nota impugnata con il presente ricorso, si sono limitati ad evidenziare come gli impianti gestiti dall’odierna ricorrente, alla luce di quanto disposto dalla Misura 3.2 e da quanto chiarito dal modulo 2, dovessero essere considerati rientranti nell’ambito di applicazione della delibera in esame, in quanto – tra l’altro – utilizzati per le operazioni merci (auto) di soggetti terzi, senza peraltro esprimere valutazioni ulteriori rispetto a quanto già disposto con la delibera medesima.

Più nello specifico, nella nota si legge “nella descrizione delle attività è dichiarato, tra l'altro, che codesta Società “si limita unicamente ad una attività di piazzalistica (deposito, manutenzione e preparazione alla consegna) di auto ricevute da vettore terzo anche a mezzo ferrovia attraverso un binario al servizio anche di terzi" (enfasi aggiunta);
nel punto 3.2 dell'Allegato A alla delibera n. 130/2019 è ribadito che...Inoltre, il modulo 2 chiarisce nella nota a pagina 2 che…;
dalle considerazioni prima menzionate emerge chiaramente che Galatea non è il proprietario dell'infrastruttura, espleta movimentazione merci per conto terzi (auto) e non di propria proprietà e che il raccordo è utilizzato da più di un cliente finale. Alla luce di quanto sopra si evidenzia come la dichiarazione resa da codesta Società sia da considerarsi erronea e si rappresenta come l'impianto raccordato alla stazione di Bologna Interporto, gestito da Codesta Società, rientri nell'ambito di applicazione della delibera n. 130/2019”.

La nota del 5 agosto 2020 pertanto ha natura meramente confermativa della delibera n. 130 del 2019 e, come tale, è insuscettibile di autonoma impugnazione.

La presunta lesività, alla luce dei motivi di ricorso sollevati dalla ricorrente, deriva dunque direttamente dalla delibera n. 130/2019 (resa pubblica in data 1° ottobre 2019 e comunicata in data 28 ottobre 2019);
delibera che, come evidenziato, già chiaramente delinea il perimetro applicativo delle misure adottate dall’Autorità e che, pertanto, la ricorrente aveva l’onere di impugnare tempestivamente.

Per completezza, in ogni caso, si evidenzia che, alla luce del chiaro contenuto della delibera, la nota impugnata aveva comunque un contenuto vincolato e pertanto qualunque vizio procedimentale o formale sarebbe stato irrilevante ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241 del 1990.

In conclusione, l’eccezione di irricevibilità/inammissibilità sollevata dall’Autorità deve essere accolta e, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con riferimento alla nota del 5 agosto 2020 e irricevibile con riferimento alla delibera n. 130 del 2019.

Inammissibile deve essere dichiarata anche la domanda di accertamento “del diritto di essere esclusa dall’ambito di applicazione della stessa delibera n. 130/2019”, poiché non è configurabile un “diritto” siffatto, essendo la delibera di regolazione di che trattasi esplicazione di un potere autoritativo.

Del pari risulta essere inammissibile la domanda di accertamento del diritto di essere esclusa “dall’assoggettamento al pagamento del contributo per il funzionamento dell’Autorità” perché trattasi di una domanda di accertamento proposta solo ed esclusivamente in via consequenziale alla domanda di accertamento “del diritto di essere esclusa dall’ambito di applicazione della stessa delibera n. 130/2019”, non supportata da alcun argomento specifico.

Considerata la peculiarità della questione sussistono valide ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

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