TAR Ancona, sez. I, sentenza 2020-10-28, n. 202000630

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2020-10-28, n. 202000630
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202000630
Data del deposito : 28 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/10/2020

N. 00630/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00056/2019 REG.RIC.

N. 00461/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 56 del 2019, proposto da
Azienda Agraria Green Farm di G L D & C. - Società Agricola Semplice, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A D E, R L, R V e F P F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato R L in Ancona, corso Stamira, 49;



contro

Provincia di Ancona, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati C D e F B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

sul ricorso numero di registro generale 461 del 2019, proposto da
Azienda Agraria Green Farm di G L D & C. - Società Agricola Semplice, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A D E, R L, R V e F P F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato R L in Ancona, corso Stamira, 49;



contro

Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Pasquale De Bellis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, piazza Cavour, 23;



nei confronti

Provincia di Ancona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati C D e F B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato C D in Ancona, Strada di Passo Varano - 19/A;



per l'annullamento

quanto al ricorso n. 56 del 2019:

- della Determinazione del Dirigente della Provincia di Ancona, Settore IV, 4.3 - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali 4.3.1 - UO Valutazioni Ambientali, del 3 dicembre 2018 n. 1265, avente ad oggetto “ Procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) ex artt. 12 L.R. 3/2012 e 23 d.lgs. 152/2006 – Impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza pari a 990 KWe mediante digestione anaerobica di biomasse provenienti da filiera corta. Proponente: Azienda Agraria Green Farm di G L D & C. - Società Agricola Semplice. Giudizio di compatibilità ambientale negativo ”;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, anche allo stato non conosciuto;

quanto al ricorso n. 461 del 2019:

- del decreto del Dirigente della P.F. Bonifiche, Fonti Energetiche, Rifiuti e Cave e Miniere n. 110 del 9 agosto 2019, avente ad oggetto “ Art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 - autorizzazione impianto a biogas nel Comune di Osimo (AN) Località coppa - DDPF n. 22/EFR del 20/04/12 e DDPF n. 104/EFR del 24/10/2012 - Az. Agricola GREEN FARM di G L D ”;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, anche allo stato non conosciuto;

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Ancona e della Regione Marche;

Visti tutti gli atti delle cause;

Visto l’art. 84 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge n. 27 del 2020, e s.m.i.;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 giugno 2020 la dott.ssa S D M e rilevato che l’udienza si è svolta attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams”;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO

1. L’Azienda Agraria “Green Farm” è titolare di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biogas mediante biomasse, sito in località “Coppa” nel Comune di Osimo, della potenza elettrica di 990 KWe e della potenza termica di 2,46 MWt.

La realizzazione e la messa in esercizio dell’impianto venivano autorizzate dalla Regione Marche con decreto n. 22/EFR del 20 aprile 2012, reso ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, mentre, con successivo decreto n. 104/EFR del 24 ottobre 2012, la Regione assentiva una variante in corso d’opera per alcune modifiche migliorative al progetto. Dopo che l’impianto veniva ultimato e attivato (tra il dicembre del 2012 e il gennaio del 2013) e dopo che la società aveva ottenuto la qualifica di Impianto Alimentato da Fonti Rinnovabili (IAFR), la suddetta autorizzazione veniva annullata dal Consiglio di Stato con sentenza del 22 settembre 2014, n. 4729, in ragione del mancato assoggettamento a VIA del progetto; era, infatti, intervenuta, nel frattempo, la sentenza della Corte Costituzionale n. 93/2013, che aveva dichiarato illegittima la legge regionale delle Marche 26 marzo 2012, n. 3, in applicazione della quale non era stato ritenuto necessario il menzionato assoggettamento a VIA.

1.1. La società, quindi, avviava un procedimento di VIA (postuma) innanzi alla Provincia di Ancona, che, tra successive richieste di integrazioni documentali e sopravvenute modifiche del quadro normativo di riferimento, si procrastinava per alcuni anni.

Nelle more, entrava in vigore il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 52 del 30 marzo 2015, recante “ Linee guida per la verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome, previsto dall’articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 ”. Tale decreto interveniva in senso sostanziale in punto di soglie da applicare per l’assoggettamento dei progetti alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, e, per quanto di interesse nel presente giudizio, esonerava l’impianto del tipo di quello realizzato dalla Green Farm, in ragione della sua potenza nominale – pari a 990 KWe e 2,46 MWt – dal procedimento di valutazione di impatto ambientale.

1.2. Stante la normativa sopravvenuta, nelle date del 28 aprile 2015 e del 20 giugno 2016, Green Farm inoltrava alla Regione Marche una istanza di convalida/conferma della Autorizzazione Unica rilasciata nel 2012, dandone notizia anche alla Provincia il successivo 29 aprile 2015.

Tuttavia, mentre si era in attesa della risposta della Regione, la Provincia di Ancona, con nota prot. n. 40491 del 24 novembre 2017, comunicava, ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, il preavviso di rigetto del procedimento di VIA postuma e, successivamente, inoltrava a Green Farm ulteriori richieste di integrazione documentale, a cui la stessa dava seguito con proprie osservazioni.

1.3. In data 23 aprile 2018, a distanza di circa tre anni, la Regione Marche, con nota prot. 330.20.30/201/EFR_11/14, riscontrava la richiesta di convalida/conferma avanzata da Green Farm, informando di ritenere opportuno attendere l’esito della VIA postuma.

Green Farm, stante l’inerzia dell’Amministrazione provinciale e decorsi infruttuosamente i termini di durata massima di conclusione del procedimento di VIA postuma, con ricorso iscritto al RG n. 527 del 2018, impugnava dinanzi a questo Tribunale il silenzio inadempimento serbato dalla Provincia di Ancona.

In data 4 dicembre 2018, quest’ultima, a conclusione del sopra descritto iter procedimentale, emetteva il provvedimento definitivo di diniego di cui alla determinazione n. 1265 del 3 dicembre 2018, fatto oggetto di impugnativa con il ricorso RG n. 56 del 2019.

1.4. Successivamente, e precisamente in data 18 gennaio 2019, Green Farm diffidava la Regione Marche affinché autorizzasse la riattivazione dell’impianto ovvero avviasse il procedimento di autorizzazione, stante la normativa sopravvenuta.

La Regione convocava la Conferenza di servizi decisoria di cui all’art. 14, comma 2, della legge n. 241 del 1990, in seno alla quale tutti gli Enti coinvolti rilasciavano parere favorevole ad eccezione della Provincia di Ancona, la quale, pur non esprimendosi con un vero e proprio parere, tuttavia richiamava il procedimento di VIA e l’esito negativo del medesimo.

La Regione, dunque, dopo il preavviso di rigetto notificato in data 9 maggio 2019 e dopo l’ulteriore diffida inoltratale dalla ricorrente a concludere il procedimento, emetteva il provvedimento di diniego impugnato con il ricorso RG n. 461 del 2019, contenente anche l’ordine di ripristino dello stato dei luoghi.

2. Quanto al gravame RG n. 56 del 2019, la ricorrente deduce, a sostegno, quanto segue:

- violazione e falsa applicazione dell’art. 12 della legge regionale n. 3 del 2012 e dell’art. 23 del d.lgs. n. 152 del 2006; eccesso di potere per erronea valutazione e travisamento dei fatti, nonché violazione del principio del buon andamento. Lamenta la ricorrente che la Provincia, data la normativa sopravvenuta e vigente al momento dell’adozione del provvedimento impugnato – che esclude gli impianti quali quello in parola dall’ambito di applicazione della procedura di VIA – avrebbe dovuto archiviare il procedimento a suo tempo avviato sotto la vigenza di una differente disciplina. Più in dettaglio, la stessa sostiene che già l’art. 6 del d.lgs. n. 152/2006, in combinato disposto con l’Allegato IV alla parte II, sottopone gli “ impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW ” a verifica di assoggettabilità di competenza delle Regioni e che, in disparte la questione se la citata sentenza della Corte Costituzionale abbia travolto o meno per intero l’art. 3 della L.R. Marche n. 3/2012 e il relativo allegato B2, che esonera dalla VIA gli impianti di potenza nominale inferiore a 3 MW, sta di fatto che il sopravvenuto D.M. del 30 marzo 2015, recante “ Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 ”, conferma l’importanza delle soglie numeriche relative alla potenza dell’impianto per stabilire di assoggettare o meno il progetto a VIA. La ricorrente, richiamando un precedente di questo Tribunale (T.A.R. Marche, Sez. I, 10 febbraio 2017, n. 114), assume che, da un lato, il D.L. n. 91/2014 ha modificato il d.lgs. n. 152/2006 abrogando le norme che consentivano alla Regione di fissare soglie di esenzione dalla VIA differenziate (art. 6, comma 9, del T.U., nella versione previgente all’entrata in vigore dell’art. 15), dall’altro lato, il D.M. citato ha stabilito i parametri uniformi validi a livello nazionale per l’esenzione dalla VIA di

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