TAR Bari, sez. I, sentenza 2024-01-12, n. 202400058
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Pubblicato il 12/01/2024
N. 00058/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00936/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 936 del 2023, proposto da
Consorzio per il risanamento del rione di Corso Giannone e strade gradonate adiacenti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune San Marco in Lamis, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del Provvedimento finale prot. 0014433 del 24.07.2023, avente ad oggetto “richiesta di accesso agli atti amministrativi ex L. 241/90 e s.m.i.- Rif.to richiesta del 06.02.2023 prot. 2667. Decisione n.90/2023 della Commissione per l'accesso e riscontro nota prot. 9793 del 15.05.2023 e l'attivazione procedimento riesame del 15.06.2023 prot. 11875.
Richiedente: sig. Polignone Arcangelo in qualità di presidente p.t. e legale rappresentante del Consorzio per il risanamento del rione di Corso Giannone e strade gradonate adiacenti - - società cooperativa edilizia per azioni, con sede in San Marco in Lamis alla Via Allegato box B1.
Riferimento: esito relativo ai sopralluoghi effettuati in data 25.03.2021 e 24.04.2021 lastrico solare complesso immobiliare compreso tra via Allegato, via Croce e via San. Nicandro.
DPR 12.04.2006, n. 184 – provvedimento finale”;
-di ogni ulteriore atto presupposto, connesso o consequenziale con cui è stato dapprima negato l'accesso e, successivamente, limitato nella parte di cui in interesse.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune San Marco in Lamis;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2024 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Consorzio “per il risanamento del rione di Corso Giannone e strade gradonate adiacenti del Comune di San Marco in Lamis” ha chiesto di ottenere copia integrale della relazione del perito di parte nominato dal medesimo Comune per verificare l’adempimento degli impegni assunti in una convenzione stipulata fra l’ente locale e il predetto Consorzio il 24 novembre 2003.
In particolare l’amministrazione comunale assume che il Consorzio non abbia adempiuto gli oneri posti a suo carico dalla sopra citata convenzione, in cui il Comune avrebbe ceduto al Consorzio il diritto di superficie per novanta anni su di un proprio terreno pari a mq 3.760, perché il consorzio realizzasse un fabbricato di tre piani fuori terra da adibirsi a box auto da cedersi a privati;tutto ciò a fronte dell’impegno del Consorzio a realizzare – a titolo di corrispettivo- opere di sistemazione delle strade pubbliche nell’area prospiciente ai predetti box auto, un parco giochi ed un’area parcheggio non coperta insistenti entrambi sul solaio di copertura dell’intero fabbricato (lastricato carrabile).
Dopo il completamento dei lavori di realizzazione dei box auto, sull’assunto che il consorzio non abbia provveduto al trasferimento dell’area parcheggio che doveva essere realizzato sul solaio di copertura del fabbricato, il Comune di San Marco in Lamis ha nominato un proprio consulente tecnico per svolgere una verifica sullo stato dei luoghi e sull’adempimento degli impegni contenuti nella convenzione stipulata fra il medesimo Comune ed il Consorzio il 24 novembre 2003.
Il consorzio, quindi, con nota 5.2.2023 ha presentato al Comune una richiesta di accesso agli atti, chiedendo copia: 1) della “documentazione relativa alla verifica effettuata da codesto Ente dopo l’ultimazione dei lavori di costruzione dei box garage di via Allegato da parte di questo Consorzio, come dichiarato nella Vostra nota n. di prot. 15909 del 09.10.2020, con le testuali parole riportate di seguito: “E’ bene ricordare che sin dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione dei box garage di via Allegato, Codesto Ente ha verificato la non perfetta esecuzione del lastrico solare di cui trattasi secondo le regole dell’arte,”;
2) (degli) Esiti relativi ai sopralluoghi effettuati in data 25.03.2021 e 24.04.2021”.
Il Comune ha respinto la richiesta di accesso e il consorzio ha chiesto l’intervento della Commissione per l’Accesso ai Documenti Amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che, con nota 4.5.2023 Prot.n.0013135, ha concluso il procedimento, accogliendo parzialmente le richieste del Consorzio.
La commissione, in particolare, ha respinto la richiesta del Consorzio in ordine alla documentazione di cui al punto 1, afferente la “dichiarazione” contenuta nella Nota 09.10.2020 Prot.n.15909 perché inesistente, mentre ha accolto la richiesta di accesso alla documentazione relativa agli esiti dei sopralluoghi effettuati il 25.3.2021 ed il 21.4.2021, sul parcheggio/lastrico solare carrabile ritenendo gli stessi esiti non qualificabili quali ‘scritti difensivi’. Di conseguenza, ha invitato l’Amministrazione civica a riesaminare l’originaria istanza di accesso del Consorzio.
Il Comune di San Marco in Lamis, in esecuzione di quanto affermato dalla Commissione per l’Accesso ai Documenti Amministrativi, ha riesaminato l’originaria richiesta di accesso del 6.2.2023 prot.n.2667 e, con provvedimento del 24.7.2023 ha consentito “l’accesso agli atti di cui all’esito relativo ai sopralluoghi effettuati in data 25.03.2021 e 24.04.2021” e alla “relazione tecnica del tecnico incaricato arch. Michele De Santis, fatta eccezione per le pagine n.6 e 7 fino all’ultimo capoverso, in quanto in quella precipua parte ci sono ‘scritti difensivi’ (riflessioni di carattere giuridico sull’adempimento e inadempimento delle prescrizioni contrattuali) di cui la stessa Presidenza del Consiglio ha ritenuto la non estensibilità”.
Il Consorzio, quindi, ha impugnato il predetto diniego parziale di accesso deducendo i seguenti motivi:
1) Eccesso di potere per sviamento dall’interesse pubblico e dalla causa tipica, travisamento dei fatti e dei presupposti in fatto. Violazione e falsa applicazione della Decisione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in accoglimento del ricorso. Violazione dell’art. 97 della Costituzione. Arbitrarietà. Violazione di legge;
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 24 L. 241/90 e 9 del d.P.R. 184/2006. Difetto di istruttoria;
3) Violazione degli artt. 24 e 113 Cost. - Violazione e falsa applicazione dell’art. 22 della legge 241/90. Violazione del diritto di difesa e di effettività della tutela giurisdizionale;
4) Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione del principio di trasparenza e buona amministrazione dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per illogicità manifesta.
L’istante, in sintesi chiede di avere copia anche della parte della relazione del consulente del Comune, che conterrebbe riflessioni giuridiche sull’adempimento o inadempimento degli oneri imposti dalla convenzione del 2003, indicati nel diniego come “scritti difensivi’ (riflessioni di carattere giuridico sull’adempimento e inadempimento delle prescrizioni contrattuali)”.
Il Comune di San Marco in Lamis si è costituito in giudizio e ha eccepito di aver adempiuto alla richiesta di accesso, trasmettendo copia degli esiti del sopralluogo del 15 marzo 2021, indicati quale Allegato 3 alla predetta Relazione e gli esiti del sopralluogo del 21 aprile 2021, indicati quali allegato 7 alla relazione.
Inoltre, il Comune rappresenta di aver fornito anche copia degli esiti del sopralluogo del 25 marzo 2021, indicati quale allegato 6 alla relazione e copia della stessa relazione del proprio consulente, escludendo solo la parte contenente ‘scritti difensivi’ e riflessioni di carattere giuridico sull’adempimento e inadempimento delle prescrizioni contrattuali e quindi, costituenti linee di strategia difensiva consigliate dal consulente al comune intimato.
Alla camera di consiglio del 10 gennaio 2024, dopo ampia discussione tra le parti, la causa è stata trattenuta in decisione.