TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2019-03-26, n. 201904025
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Testo completo
Pubblicato il 26/03/2019
N. 04025/2019 REG.PROV.COLL.
N. 15871/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15871 del 2015, proposto da:
Innovatec s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. A S D, presso il cui studio in Roma, p.zza S. Lorenzo in Lucina, 26, ha eletto domicilio;
contro
Gse - Gestore dei servizi energetici s.p.a., in persona del Direttore degli affari legali e societari, rappresentata e difesa dagli avv.ti G C S, Piero d’Amelio, E R, M A F e A P, elettivamente domiciliata presso lo studio dei primi tre in Roma, via di Porta Pinciana, 6;
Ministero dello sviluppo economico, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliato;
per l'annullamento
- del provvedimento del Gse prot. P20150079175 del 15.10.2015, avente a oggetto “Accoglimento parziale […] della richiesta di verifica e certificazione (RVC) n. 0834410096415R025”, presentata dalla società ricorrente, nella parte in cui è stato riconosciuto un numero di titoli di efficienza energetica (tee) inferiore a quello richiesto;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale e in particolare delle note del Gse P20150054699 del 15.6.2015, recante richiesta di integrazione della menzionata RVC, e P20150069882 del 17.8.2015, recante preavviso di rigetto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 27 febbraio 2019 il cons. M.A. di Nezza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato quanto segue in
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente instaurato la società Innovatec, nel premettere di aver realizzato un intervento consistente nell’“installazione di un impianto di riscaldamento alimentato a biomassa legnosa nel settore della serricoltura” e di aver presentato richiesta di verifica e certificazione (RVC) dei risparmi ai sensi della scheda 40E allegata al d.m. 28.12.2012, parzialmente accolta dal Gse con atto del 15.10.2015 (all’esito di una complessa attività in contraddittorio nel corso della quale era stata inviata anche una richiesta di integrazione documentale), ha chiesto l’annullamento di detta determinazione nella parte in cui non ha accolto integralmente la RVC riconoscendo un numero di TEE (titoli di efficienza energetica o certificati bianchi) inferiore a quello richiesto.
A sostegno del ricorso, illustrata la disciplina delle incentivazioni di cui al citato d.m. 28.12.2012, ha prospettato:
I) Violazione e falsa applicazione del d.m. 28.12.2012 e delle linee guida di cui alla delib. Aeeg EEN 9/11 del 27 ottobre 2011; eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà, illogicità e ingiustizia manifesta, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto : nell’attività di valutazione e certificazione della RVC il Gestore non avrebbe applicato il metodo standardizzato, previsto e disciplinato dal d.m. 28.12.2012 (e relativa scheda tecnica 40E, allegata allo stesso) e dalle Linee guida di cui alla delib. Aeeg EEN 9/11, ma avrebbe utilizzato un metodo di valutazione non basato su alcuna previsione normativa; in particolare, la ricorrente avrebbe prodotto tutta la documentazione necessaria (sia quella prevista dalle Linee guida sia quella aggiuntiva indicata dal Gestore e da Enea), avendo in seguito dato corso anche all’ulteriore richiesta del Gse di conoscere elementi relativi allo specifico impianto (computo del profilo orario per il giorno più freddo, mensile dei carichi termici della serra, ecc.), mentre il