TAR Bari, sez. I, sentenza 2009-07-22, n. 200901924
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N. 01924/2009 REG.SEN.
N. 02408/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2408 del 2004, proposto da:
La Lucentezza S.r.l., in proprio e quale mandataria dell’a.t.i. con L’Aurora S.c. a r.l., rappresentata e difesa dall'avv. G V, con domicilio eletto presso G V, in Bari, via Q.Sella, 36;
contro
Comune di Bari, rappresentato e difeso dagli avv.ti B C e R L, con domicilio eletto in Bari, presso l’Avvocatura Comunale, via P. Amedeo 26;
nei confronti di
La Pulisan S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. F M, con domicilio eletto presso F M, in Bari, via Quintino Sella, 40;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della determinazione dirigenziale n. 2004/100/0128 del 6.8.2004, con cui il raggruppamento La Lucentezza s.r.l. - L’Aurora s.c.r.l. è stato escluso dalla gara per l’affidamento del servizio di pulizia degli Uffici Giudiziari di Bari, con decadenza dall’aggiudicazione provvisoria;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, compresa la nota del 9.8.2004 prot. inf. n. 170328 del 9.8.2004 a firma del Direttore del Settore Appalti del Comune di Bari, di comunicazione della predetta determinazione;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bari;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di La Pulisan S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. C A e uditi nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2009 i difensori delle parti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5 novembre 2004 La Lucentezza S.r.l., in proprio e quale mandataria dell’a.t.i. con L’Aurora S.c. a r.l., ha impugnato, insieme agli atti presupposti e connessi, la determinazione dirigenziale n. 2004/100/0128 del 6.8.2004, con cui il raggruppamento da essa capeggiato è stato escluso, con decadenza dall’aggiudicazione provvisoria, dalla gara per l’affidamento del servizio di pulizia degli uffici giudiziari, bandita dal Comune di Bari con determinazione dirigenziale del 21 novembre 2001.
Di tali atti ha chiesto l’annullamento per violazione e falsa applicazione dell’art. 17 D.Lgs. n. 157 del 1995;violazione della direttiva 92/50/CE;eccesso di potere sotto i profili dello sviamento, erroneità e difetto di presupposti.
Si sono costituite in giudizio l’Amministrazione intimata e la società controinteressata, le quali hanno controdedotto, concludendo per la reiezione del ricorso siccome inammissibile ed infondato.
La domanda di sospensiva, avanzata contestualmente al ricorso, è stata respinta con ordinanza n. 1144 del 24 novembre 2004 di questa Sezione.
Con atto depositato in data 21 novembre 2008 il difensore della ricorrente ha dichiarato che la sua assistita non ha più interesse alla decisione del giudizio.
La dichiarazione è stata, poi, ribadita in udienza.
Deve darsi atto, pertanto, dell'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti in causa spese e competenze di giudizio;