TAR Catania, sez. II, sentenza 2016-11-10, n. 201602905
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Pubblicato il 10/11/2016
N. 02905/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02026/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2026 del 2014, proposto da:
Job Creation S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avvocato S B (C.F. BSCSRG65P14M088Y), con domicilio presso il suo studio, in Catania, Via Teatro Greco 76;
contro
Comune di Catania, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dagli Avvocati D M (C.F. MCRDNL69H67C351K) ed A M (C.F. MZZNNA59L44E506O), presso cui è domiciliato, in Catania, Via Umberto 151;
nei confronti di
Alessi S.p.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avvocato A C (C.F. CNSNTN67P07D810G), con domicilio presso il suo studio, in Catania, Via Conte Ruggero 81;
per l’annullamento
a) della deliberazione n. 59 in data 6 maggio 2014 della Giunta Municipale di Catania, avente ad oggetto “Atto di indirizzo - Approvazione Protocollo d’Intesa per il riordino della impiantistica pubblicitaria”;b) della deliberazione n. 87 in data 1 luglio 2014 della Giunta Municipale di Catania, avente ad oggetto “Deroghe alle distanze minime previste dall’art. 51 del d.p.r. n. 495/1992 e dall’art. 20, ultimo comma, del Regolamento Comunale delle Affissioni e Pubblicità. Presa d’atto ed approvazione di facoltà già espresse ed individuate dai competenti Uffici in sede di Conferenza dei Servizi”, compresi i pareri, le conferenze dei servizi del 9-10 ottobre 2010 e del 30 aprile 2014, la nota n. 64522 del 10 marzo 2010, i verbali n. 140743 del 30 aprile 2014 e n. 208009 del 30 maggio 2014
Visti tutti gli atti e i documenti di causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 novembre 2016 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente gravame la società ricorrente ha impugnato: a) la deliberazione n. 59 in data 6 maggio 2014 della Giunta Municipale di Catania, avente ad oggetto “Atto di indirizzo - Approvazione Protocollo d’Intesa per il riordino della impiantistica pubblicitaria”;b) la deliberazione n. 87 in data 1 luglio 2014 della Giunta Municipale di Catania, avente ad oggetto “Deroghe alle distanze minime previste dall’art. 51 del d.p.r. n. 495/1992 e dall’art. 20, ultimo comma, del Regolamento Comunale delle Affissioni e Pubblicità. Presa d’atto ed approvazione di facoltà già espresse ed individuate dai competenti Uffici in sede di Conferenza dei Servizi”, compresi i pareri, le conferenze dei servizi del 9-10 ottobre 2010 e del 30 aprile 2014, la nota n. 64522 del 10 marzo 2010, i verbali n. 140743 del 30 aprile 2014 e n. 208009 del 30 maggio 2014.
Nel ricorso si espone, in punto di fatto, quanto segue: a) nella città di Catania il settore pubblicitario è disciplinato, in particolare, dal regolamento per la pubblicità e le affissioni entrato in vigore l’1 gennaio 1995;b) quasi tutte le autorizzazioni, tuttavia, sono state rilasciate prima dell’emanazione del decreto legislativo n. 507/1993 e sono, quindi, antecedenti le norme del citato regolamento, nonché il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari approvato con delibera consiliare n. 1106 del 24 aprile 1997;c) con alcuni provvedimenti di “riordino”, il Comune ha sanato autorizzazioni rilasciate prima del 1993 ed ormai decadute, consentendo ai titolari degli impianti di mantenerli in posizioni non previste dal Piano Generale;d) a seguito di un tavolo di concertazione e di un protocollo di intesa confluito nell’atto di indirizzo di cui alla delibera di Giunta n. 59 del 6 maggio 2014, il Comune ha sanato anche impianti già revocati e in contrasto con le previsioni del Codice della Strada, consentendo, sulla base del verbale della conferenza dei servizi in data 10 marzo 2010, “apposite deroghe alle norme sul posizionamento degli impianti pubblicitari contenute nel regolamento d’attuazione del Codice della Strada”;e) con la delibera di Giunta n. 87 dell’1 luglio 2014, il Comune ha definitivamente approvato le deroghe con effetto retroattivo.
La ricorrente, inoltre, ha precisato quanto segue: a) le “vecchie” autorizzazioni erano state assentite ai sensi dell’art. 28, quarto comma, del d.p.r. n. 639/1972 e in forza della delibera consiliare n. 37 del 10 aprile 1987;b) il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari è uno strumento di pianificazione e contingentamento introdotto dal decreto legislativo n. 507/1993, tramite il quale sono previamente individuati i siti ove può svolgersi l’attività pubblicitaria e che, per quanto attiene al Comune di Catania, è stato approvato con la citata delibera consiliare n. 1106 del 24 aprile 1997;c) la disciplina transitoria per i titolari di vecchie autorizzazioni è alternativamente prevista dall’art. 58 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada (il quale contempla l’adeguamento degli impianti, ovvero la loro collocazione in altro tratto stradale disponibile dopo il rilascio di una nuova autorizzazione) e dall’art. 41 del dal regolamento comunale per la pubblicità e le affissioni (che prevede l’eventuale modifica o sostituzione, previo adeguamento, dell’impianto);c) il Comune di Catania, invece, ha concesso una terza possibilità alle ditte interessate, ammettendo lo spostamento in altro luogo di impianti non adeguati.
Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) la Giunta Comunale ha usurpato le attribuzioni proprie del Consiglio, in violazione dell’art. 42, primo e secondo comma, lett. a, del decreto legislativo n. 267/2000, in quanto: - ha riaperto i termini tassativi di adeguamento degli impianti di cui all’art. 58 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada e di cui all’art. 41 del regolamento comunale per la pubblicità e le affissioni;- ha contemplato un nuovo ed inedito metodo (a sorteggio) di rilascio dell’autorizzazione rispetto a quello di cui all’art. 12 del citato regolamento comunale;- ha modificato il regolamento comunale stabilendo la misura delle deroghe alle distanze senza alcuna valutazione in concreto della pericolosità dei singoli impianti;- ha eluso il disposto dell’art. 53 del citato regolamento di esecuzione, il quale impone la validità triennale dell’autorizzazione;- ha permesso alle ditte di mantenere i propri impianti in siti non previsti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari;c) le delibere impugnate, inoltre, risultano viziate per sviamento di potere, non perseguendo alcuna finalità pubblicistica, e per difetto di istruttoria, atteso che la deroga alle distanze è stata assentita indiscriminatamente;d) risulta, altresì, illegittima l’applicazione retroattiva delle deroghe già determinate con l’iniziale conferenza dei servizi in data 10 marzo 2010, risultando evidente che quanto stabilito in tale sede avrebbe potuto trovare applicazione solo a far tempo dall’approvazione della delibera n. 87 dell’1 luglio 2014, con conseguente impossibilità di inficiare le revoche già disposte e le relative verbalizzazioni già effettuate dalla Polizia Municipale, e con l’ulteriore, inaccettabile conseguenza che alle ditte titolari di “vecchie” autorizzazioni è in questo modo consentito di bypassare l’iter autorizzatorio di cui all’art. 12 del regolamento comunale, scavalcando tutte le ditte che avevano già fatto richiesta di autorizzazione preventiva all’installazione di impianti pubblicitari.