TAR Bari, sez. I, sentenza 2022-09-27, n. 202201264

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2022-09-27, n. 202201264
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202201264
Data del deposito : 27 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/09/2022

N. 01264/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00644/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 644 del 2018, proposto da
Società Cooperativa Medusa a R.L. in liquidazione Coatta Amministrativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A G O, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Polignano a Mare, non costituito in giudizio;

Sul ricorso in riassunzione ex art. 59 della l. n. 69/2009 ed art. 11 c.p.a.

in relazione alla richiesta di riconoscimento del diritto alla revisione del prezzo per l’intero periodo contrattuale ex art. 10 del Capitolato Speciale, come esposto nel giudizio incardinato innanzi al Tribunale di Bari, Sez. distaccata di Monopoli, R.G. n. 142/2008, deciso con sentenza del 3.2.2011, successivamente appellata innanzi alla Corte d'Appello di Bari (di cui al n. 1173/2011 di R.G.) e infine deciso con sentenza della Corte d'Appello di Bari, sez. II, 25.8.2017, n. 1119.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 settembre 2022 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Bari, Sez. distaccata di Monopoli in data 10.5.2008 il Comune di Polignano a Mare ha convenuto in giudizio la Medusa Società Cooperativa a r.l. per sentirla condannare a danni cagionati dalla impresa nella esecuzione del servizio di igiene urbana espletato per l’ente.

Costituitasi in giudizio, la società Medusa ha contestato tale pretesa ed ha spiegato domanda riconvenzionale, volta ad ottenere: i) l’adeguamento revisionale del prezzo di appalto;
ii) il corrispettivo contrattualmente legato dall’art. 9 del C.s.a. (capitolato speciale di appalto) alla maggiore quantità di rifiuti smaltiti, rispetto a quelli previsti nel progetto iniziale.

In particolare con il contratto di durata settennale rep. n. 3909 del 3.2.2003, stipulato tra il Comune di Polignano a Mare e la Medusa Soc. Coop. a r.1., a quest’ultima è stato affidato il servizio di igiene urbana e dei servizi complementari nel territorio del Comune di Polignano a Mare. Per il servizio veniva concordata tra le parti, quale corrispettivo annuo, la somma di €. 1.483.374,68 oltre I.V.A. ed Ecotassa.

L’art. 9 del capitolato speciale disciplinava le ipotesi di modifiche e ampliamento dei servizi: “… Il canone sarà adeguato a richiesta di una delle parti soltanto ove, in costanza del rapporto contrattuale, si verifichi una delle seguenti condizioni: a) l’aumento o la diminuzione di oltre il 10% della popolazione residente ...;
b) estensione dei servizi in aree non delimitate nella planimetria allegata, tali da richiedere l’immissione di mezzi e/ o attrezzature e/ o personale ... per superfici stradali incrementali superiori a 20.000 mq...;
c) aumento o diminuzione di oltre il 10% del costo di smaltimento/trattamento dei RSU e assimilabili.
..”.

All’art. 10 del Capitolato Speciale d’Appalto era previsto un sistema di revisione dei prezzi secondo cui “ il prezzo di aggiudicazione rimane fisso ed immodificabile per tutto il servizio ad eccezione dei casi previsti dal precedente articolo e salvo quanto previsto dal 4° comma, art. 6, della Legge n. 537 del 24.12.1993, così come modificato dall’art. 44 della Legge 724/94... Il canone non potrà in nessun caso subire variazioni per i primi due anni di concessione. ..”.

La Medusa Soc. Coop. a r.1., quindi, ha chiesto la revisione dei prezzi, chiedendo l’applicazione delle predette disposizioni, come di seguito indicato:

- con nota prot. n. 142/A/05 del 31.03.2005 veniva richiesta la revisione periodica del prezzo contrattuale a decorrere dal 01.04.2005;

- con nota prot. n. 93/A/06 del 30.03.2006 veniva richiesta la revisione del prezzo contrattuale a partire dal 01.04.2006 in considerazione degli aumenti intervenuti nei costi di gestione del servizio;

- con nota prot. n. 81/A/07 del 26.03.2007 veniva richiesta la revisione dal 01.04.2007;

- con nota a firma del sottoscritto procuratore si sollecitava la P.A odierna resistente all’espletamento dell’istruttoria come previsto dalle disposizioni di Legge.

Il Comune di Polignano a Mare con nota raccomandata prot. n. 281 P.M del 13.05.2008 ha respinto le suddette richieste.

Quindi la Cooperativa Medusa a r.l. ha adito questo Tribunale per ottenere il riconoscimento del proprio diritto di credito nei confronti del Comune di Polignano e la revisione del prezzo per l’intero periodo contrattuale ex art. 10 del Capitolato Speciale.

Oltre alla domanda di revisione dei prezzi formulata ai sensi dell’art. 6, comma 19 della L. 537/93 e dell’art. 10 del C.s.a., la cooperativa ricorrente ha chiesto l’adeguamento del canone ai sensi dell’art. 9 del C.s.a. per euro 1.260.095,00. In proposito ha sostenuto che, in base alla tabella riepilogativa per il periodo 2003-2007 il costo per lo smaltimento in discarica dei RSU sarebbe stato di gran lunga superiore a quello contemplato nella analisi economica, comportando maggiori oneri di smaltimento per euro 1.260.095,00, che dovranno ovviamente essere restituiti alla società Medusa Coop. ai sensi dell’art. 9 del Capitolato.

L’atto di citazione della Medusa proposto in sede civile, in via riconvenzionale, conteneva quindi una richiesta di riconoscimento dei costi ulteriori per i maggiori quantitativi di rifiuti smaltiti e per i maggiori oneri di conferimento in discarica, così come previsto dall’art. 9 del capitolato speciale e una seconda richiesta di revisione del canone contrattuale ex art. 10 del medesimo capitolato.

La prima richiesta (compenso per maggiori oneri di smaltimento) è ragguagliata ai costi effettivamente sostenuti dall’impresa per via dei maggiori oneri di conferimento in discarica, in ragione di un aumento dei prezzi, ovvero di una crescita della quantità dei rifiuti smaltiti.

La seconda richiesta (revisione del canone contrattuale) è diversa dalla prima ed è legata all’andamento dell’inflazione, che consente alla impresa appaltatrice di ottenere un adeguamento del canone di appalto, divenuto incongruo all’esito dell’aumento dei prezzi dei fattori produttivi.

Nel corso del giudizio civile la Medusa è stata posta in liquidazione coatta amministrativa.

Il Tribunale di Bari, Sezione distaccata di Monopoli, ha deciso ritenendo: i) improcedibile la domanda risarcitoria proposta dal Comune;
ii) inammissibile per difetto di giurisdizione la domanda di revisione del canone proposta dalla Medusa. La Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 1119/2017 pubblicata il 25.8.2017, ha confermato la sentenza di primo grado ribadendo il difetto di giurisdizione dell’A.G.O., già dichiarato dal giudice di prime cure.

Alla luce di tali decisioni la cooperativa ripropone innanzi a questo giudice la domanda già proposta innanzi al giudice ordinario, deducendo i seguenti motivi:

Revisione del canone ex art. 9 Capitolato Speciale d’Appalto.

La Soc. Coop. Medusa a r.l. negli anni di espletamento del servizio avrebbe provveduto a smaltire, senza ricevere congruo ed adeguato corrispettivo, una quantità di rifiuti di gran lunga superiore a quella pattuita e prevista nel bando di gara.

In base alla tabella riepilogativa nel periodo 2003-2007 il costo per lo smaltimento in discarica dei RSU sarebbe stato di gran lunga superiore a quello contemplato nella analisi economica, comportando maggiori oneri di smaltimento per euro 1.260.095,00, da restituire alla società Medusa Coop. in base all’art. 9 del Capitolato.

Tale maggior costo dovrebbe essere restituito anche in base all’art. 15 della direttiva 75/442 [ora art. 14 della direttiva 2008/98/Ce] secondo cui, conformemente al principio “chi inquina paga”, il costo dello smaltimento dei rifiuti dovrebbe essere sostenuto dal detentore che consegna i rifiuti ad un operatore incaricato del loro smaltimento, quale sarebbe il Comune e non da un mero intermediario come la ricorrente, che si occupa del recupero o dello smaltimento dei rifiuti per conto di altri.

Alle medesime conclusioni dovrebbe giungersi in base alla disciplina nazionale di cui agli artt. 10 e 49 del d.lgs. n. 22/1997 (abrogato nel 2006, ma ratione temporis applicabile alla odierna vicenda), all’art. 188 del d.lgs. n. 152/2006, all’art. 243 bis, comma 8, lett. c), del d.lgs. n. 267/2000, nonché art. 1, comma 667, della l. n. 147/2013.

È chiesto quindi di condannare l’amministrazione intimata al pagamento dei maggiori costi di smaltimento sopportati dalla impresa ricorrente.

Il Comune di Polignano non si è costituito in giudizio.

Alla pubblica udienza del 21 settembre 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

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