TAR Palermo, sez. I, sentenza 2022-11-28, n. 202203390
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Testo completo
Pubblicato il 28/11/2022
N. 03390/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00979/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 979 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati G I e G I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. G I in Palermo, viale Libertà n. 171;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale n. 6;
per l’annullamento
- del provvedimento d'informativa antimafia interdittiva, prot. Interno n. 0035293 del 10/03/2021, adottato dal Prefetto della Provincia di Palermo, con il quale si informa che la ditta ricorrente “è interdetta ai sensi degli artt. 84, 89 bis e 91, comma 6, del decreto legislativo n. 159/2011 e ss.mm.ii.”;
- del provvedimento prot.n. 53021 del 13.4.2021 adottato dal Prefetto della Provincia di Palermo di diniego dell'iscrizione della ditta ricorrente nella lista di fornitori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. “White list”) (doc.n.2);
- (ove occorra e per quanto di ragione) del verbale della riunione del Gruppo Provinciale Interforze del 24/02/2021;
- (ove occorra e per quanto di ragione) del verbale della riunione del Gruppo Provinciale Interforze del 19/06/2019;
- nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 maggio 2022 il dott. Francesco Mulieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con il ricorso notificato il 10 maggio 2021 e depositato il 31 maggio successivo, il ricorrente - premesso di occuparsi di “trasporti di materiali a discarica conto terzi, trasporto e smaltimento di rifiuti conto terzi; noli a freddo; noli a caldo; autotrasporto conto terzi” - ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati con i quali la Prefettura di Palermo ha adottato dapprima un’informazione antimafia interdittiva, con preavviso di diniego di iscrizione alla White List e, qualche giorno dopo, sulla base della medesima motivazione, ha negato l’iscrizione alle White List.
Dei suddetti provvedimenti, fondati sulla circostanza che il ricorrente, titolare dell’omonima ditta, è figlio del Sig. -OMISSIS-, condannato nel 2019 per reati riconducibili all’art. 416 bis c.p., il primo ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva, per i seguenti motivi:
1) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 67, 70, 83, 84, 85, 86, 89 bis, 91 e 92 del d.lgs. n. 159/2011, 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 e 4 del d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, L. n. 241/90, dell’art. 3, L.r. n. 10/91, e degli artt. 24 e 97 Cost. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e di istruttoria. Travisamento dei fatti, difetto ed erroneità dei presupposti e di motivazione. Contraddittorietà e illogicità manifesta”.
Il ricorrente lamenta che il provvedimento interdittivo impugnato non sarebbe in grado di resistere alle censure di difetto di motivazione sul punto della rilevanza dei fatti e delle circostanze che possono giustificare, al di là del “rapporto parentale”, l’esistenza di un intreccio di interessi economici attuali, tale da determinare un’immanente situazione di condizionamento e di contiguità con interessi malavitosi da parte della ditta ricorrente. Deduce in particolare che le ditte del padre del ricorrente (condannato con sentenza emessa il 7 febbraio 2019, dal Tribunale di Palermo – 3° sez. penale n. -OMISSIS-/19, a 13 anni e mesi 6 di reclusione per associazione mafiosa) avrebbero operato in settori di attività diversi rispetto a quella del ricorrente: le stesse, infatti, sarebbero state dedite ai lavori edili, mentre la ditta oggi interdetta si occuperebbe di altro (trasporti di materiali a discarica conto terzi, trasporto e smaltimento di rifiuti conto terzi; noli a freddo; noli a caldo; autotrasporto conto terzi). Sarebbe acclarato inoltre che da oltre 10 anni il padre non avrebbe più avuto rapporti di lavoro con il figlio e che non vi sarebbero nel provvedimento impugnato altri indizi concreti tali da far ritenere che il padre abbia continuato a prestare la sua opera nell’impresa del figlio, il quale peraltro avrebbe un suo autonomo nucleo familiare, essendo coniugato. Evidenzia inoltre che il ricorrente avrebbe sporto denunzia nei confronti di una richiesta estorsiva e intimidatoria di “messa a posto”; che avrebbe effettuato trasporti per diversi anni in favore della società -OMISSIS- s.c. a r.l., anch’essa vessata dalla delinquenza organizzata; che a seguito del mancato pagamento dei lavori svolti in favore di diversi privati, sarebbe stato costretto a chiedere da parte degli organi di giustizia l’emissione di svariati decreti ingiuntivi per il recupero dei relativi crediti. Da tali situazioni l’amministrazione avrebbe dovuto ricavare elementi idonei a dimostrare l’assenza di collegamenti del ricorrente con il padre.
2) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 24, 97 e 113 della Cost., e degli art. 1, 3, 7 e 8, 9, 10, 10 bis e 11 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.. Omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, difetto di motivazione in ordine all’omessa indicazione delle ragioni di urgenza”.
Il ricorrente deduce che essendo il verbale del Gruppo Provinciale Interforze del 24/02/2021 di quattordici giorni antecedente all’adozione dell’informativa impugnata, nel suddetto termine l’Amministrazione avrebbe potuto consentire alla ditta ricorrente di partecipare e di intervenire nel procedimento, senza alcun aggravio procedimentale né alcun allungamento dei termini di conclusione dello stesso procedimento; considerato che le richieste di informativa del Comune di Palermo risalgono al 20/04/2016 e 24/02/2017, l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento sarebbe, nel caso concreto, ingiustificata e del tutto illogica e immotivata.
2. - Per resistere al ricorso e sostenere la legittimità dei provvedimenti impugnati si è costituito l’Ufficio Territoriale del Governo di Palermo che ha depositato documenti nonché una memoria con la quale ha replicato alle argomentazioni sviluppate in ricorso, chiedendone il rigetto.
3. - Con ordinanza del 25/06/2021 n. -OMISSIS- la domanda cautelare è stata accolta atteso che “la complessità della situazione di fatto e di diritto emergente dagli atti di causa appare meritevole di approfondimento in pubblica udienza” .
4. - Il ricorrente ha depositato una memoria in vista dell’udienza fissata per la discussione nel merito del ricorso, all’esito della quale la causa è stata posta in decisione.
5. - Il ricorso è infondato.
Secondo condivisa e consolidata giurisprudenza – riferita al quadro normativo previgente alle modifiche disposte dall'art. 48 del d.l. 6