TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-03-15, n. 202304555
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Testo completo
Pubblicato il 15/03/2023
N. 04555/2023 REG.PROV.COLL.
N. 11228/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11228 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato N V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A R in Roma, via Giovanni Paisiello n. 27;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; Prefettura di -OMISSIS- – U.T.G., in persona del Prefetto in carica, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
del provvedimento prot. n.-OMISSIS-, emesso dal Ministero dell’Interno in data 18 luglio 2017, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza presentata dal ricorrente in data 26 febbraio 2015;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 10 marzo 2023 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del provvedimento prot. n.-OMISSIS-, emesso dal Ministero dell’Interno in data 18 luglio 2017, con il quale è stata rigettata la domanda di cittadinanza italiana presentata dall’odierno ricorrente in data 26 febbraio 2015, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, risultando a carico dell’istante i seguenti precedenti:
- in data 19 giugno 2006, sentenza di condanna divenuta irrevocabile in data 11 ottobre 2006, per guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche ex art. 186 C.d.S.;
- in data 23 marzo 2002, ritiro della patente di guida da parte dei Carabinieri di -OMISSIS-;
Lamenta in sintesi il ricorrente l’illegittimità dell’atto impugnato per violazione dell’art. l’art. 8 comma 1, della legge n. 91/1992 e dell’art. 3 della legge n. 241/90, nonché per eccesso di potere sotto i profili del difetto di motivazione e di istruttoria, atteso che il reato contestato non rientrerebbe nei delitti che precludono la concessione della cittadinanza italiana allo straniero e non avendone d’altra parte l’Amministrazione valutato l’intervenuta estinzione ex art. 167 c.p.; inoltre, il rifiuto, per espresso dettato normativo, non avrebbe potuto essere emanato essendo trascorsi due anni dalla richiesta.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in ragione dell’infondatezza delle doglianze ivi proposte.
Con ordinanza n. 7021 del 21 novembre 2018 è stata respinta la domanda cautelare proposta con il ricorso, non essendo il provvedimento impugnato idoneo ad arrecare, nell’immediato, un pregiudizio grave e irreparabile agli interessi della parte ricorrente, ben potendo comunque la stessa continuare a permanere sul territorio nazionale.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato del giorno 10 marzo 2023 la causa è passata in decisione.
Il ricorso è infondato e va respinto.
Sul punto il Collegio osserva quanto segue in merito alla natura del provvedimento di concessione della cittadinanza alla luce della giurisprudenza in materia, di recente sintetizzata dalla Sezione (TAR Lazio, sez. V bis, n. 2943, 2944, 2947, 3018, 3471, 5130 del 2022), secondo cui l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone un’amplissima discrezionalità in capo all’Amministrazione, come si ricava dalla norma, attributiva del relativo potere, contenuta nell’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, ai sensi del quale la cittadinanza “può” essere concessa.
Tale discrezionalità si esplica, in particolare, in un potere valutativo in ordine al definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale, in quanto al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti – consistenti, sostanzialmente, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo (che consente, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del Paese di cui si chiede di entrare a far parte), e nella possibilità di assunzione di cariche pubbliche – ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo; si tratta infatti di determinazioni che