TAR Roma, sez. 3T, ordinanza cautelare 2021-10-14, n. 202105500

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, ordinanza cautelare 2021-10-14, n. 202105500
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202105500
Data del deposito : 14 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/10/2021

N. 08913/2021 REG.RIC.

N. 05500/2021 REG.PROV.CAU.

N. 08913/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8913 del 2021, proposto da


Bolt di S P S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato G C E, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Gse - Gestore dei Servizi Energetici Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati S F, A G, A P, A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dello Sviluppo Economico non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del procedimento di verifica, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 28/2011 e del D.M. 31 gennaio 2014, relativo all'impianto fotovoltaico n. 125614, di potenza pari a 183,04 KW, sito in Viale G. Luraghi – Consorzio Il Sole, 1, nel Comune di Pomigliano D'Arco (NA);

della comunicazione del Gestore dei Servizi Energetici prot. n. GSE/P20210016173 del 09.06.2021 notificata in pari data con la quale viene comunicato alla ricorrente la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti di cui al Decreto Ministeriale 19 febbraio 2007, nonché l'obbligo di restituzione degli incentivi percepiti per un importo non specificato;

- della successiva nota protocollo n. P20210020836 del 02.08.2021, notificata in pari data, con cui si chiede la restituzione degli incentivi erogati;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gse - Gestore dei Servizi Energetici Spa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2021 il dott. L D G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato, ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare, che, dalle risultanze del procedimento di verifica, appare attendibile l’accertamento di un’avvenuta alterazione della configurazione impiantistica, da cui discenderebbe l’incremento registrato della produzione energetica;

tenuto conto anche, su tale piano, della mancata ottemperanza, da parte della società ricorrente, alla richiesta di integrazione documentale in sede procedimentale.

Ritenuto dunque che sussistono i presupposti di cui al citato articolo 55 per la concessione della tutela cautelare.

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