TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2018-03-12, n. 201800131
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Testo completo
Pubblicato il 12/03/2018
N. 00131/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00376/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 376 del 2016, proposto dalla società cooperativa sociale "Giovanni Falcone", in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dagli avvocati S D P e C V, con domicilio eletto presso lo studio S D P, in Campobasso, traversa via Crispi, n. 70/A;
contro
Regione Molise in persona del Presidente p. t., Presidente della Regione Molise in qualità di Commissario “ad acta” per il Piano di Rientro dai Disavanzi del Settore Sanitario, Sub-Commissario “ad acta” per l'Attuazione del Piano di Rientro dai Disavanzi del Settore Sanitario presso la Regione Molise, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente in carica, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica, Ministero della Salute, in persona del Ministro in carica, Presidenza del Consiglio - Conferenza Permanente per i Rapporti Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, in persona del legale rappresentante p. t., tutti rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati in Campobasso, via Garibaldi n. 124;
nei confronti di
A.S.Re.M. - Azienda Sanitaria Regionale del Molise, in persona del legale rappresentante p. t., non costituitasi in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare
dei seguenti atti: 1) il decreto n. 52 del 12 settembre 2016 del Presidente della Regione Molise - Commissario “ad acta” per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del Settore Sanitario avente il seguente oggetto "Accordo sul programma Operativo Straordinario 2015-2018 della Regione Molise. (Rep. Atti n. 155/CSR del 3 agosto 2016). Provvedimenti"; 2) i relativi allegati, vale a dire l’Accordo Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano recante "Accordo concernente l'intervento straordinario per l'emergenza economica finanziaria del servizio sanitario della Regione Molise e per il riassetto della gestione del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell'art. 1, comma 604, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190" (Rep. Atti n. 155/CSR del 3 agosto 2016) e l’unito Programma Operativo Straordinario 2015-2018 della Regione Molise" con i relativi allegati; 3) tutti gli atti presupposti, conseguenziali o comunque connessi anche se allo stato non conosciuti;
Visti il ricorso e i relativi allegati, nonché le successive memorie e le note della ricorrente;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e le memorie di Regione Molise, Commissario “ad acta” per il Piano di Rientro dai Disavanzi del Settore Sanitario, Sub-Commissario “ad acta” per l'Attuazione del Piano di Rientro dai Disavanzi del Settore Sanitario nella Regione Molise, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio - Conferenza Permanente Rapporti Stato, Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2018, il dott. O C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
I – La ricorrente società cooperativa sociale è titolare di una struttura socio-sanitaria accreditata istituzionalmente con DCA n. 13 del 21.5.2012 e con DCA n. 81 del 31.12.2012, quale struttura residenziale ad alta attività terapeutico-socio-riabilitativa (CRP) per n. 14 posti-letto in regime residenziale per utenti regionali, n. 4 extraregionali e n. 3 posti-letto in regime semiresidenziale per utenti di esclusiva competenza psichiatrica. La medesima, invero, gestisce da 27 anni una comunità di riabilitazione psicosociale residenziale nel Comune di Gambatesa. Ora, si duole della drastica riduzione dei posti letto (da 14 a 6) disposta dalla Regione ed insorge, con il ricorso notificato il 28.11.2016 e depositato il 2.12.2016, per impugnare i seguenti atti: 1) il decreto n. 52 del 12 settembre 2016 del Presidente della Regione Molise, nella qualità di Commissario “ad acta” per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del Settore sanitario, avente ad oggetto "Accordo sul Programma Operativo Straordinario 2015-2018 della Regione Molise (Rep. Atti n. 155/CSR del 3 agosto 2016) - Provvedimenti" e i relativi allegati, vale a dire l’Accordo Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano recante "intervento straordinario per l'emergenza economica finanziaria del Servizio Sanitario della Regione Molise e per il riassetto della gestione del Servizio Sanitario Regionale, ai sensi dell'art. 1, comma 604, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190" (Rep. Atti n. 155/CSR del 3 agosto 2016) e l’unito Programma Operativo Straordinario 2015-2018 della Regione Molise" con i relativi allegati; 3) tutti gli atti presupposti, conseguenziali o comunque connessi. Deduce i seguenti motivi di diritto: violazione e falsa applicazione del D.P.R. 1.11.1999, progetto obiettivo “Tutela salute mentale 1998-2000”, violazione della L.R. n. 30/2002, recante tutela della salute mentale, violazione del Regolamento regionale n. 1 del 26.1.2006, violazione del decreto del Commissario “ad acta” per il piano di rientro dal disavanzo sanitario n. 68/2015 recante le linee di riorganizzazione del dipartimento di salute mentale, violazione della delibera di G.R. n. 783/2009, recante la disciplina per l’accreditamento di strutture, violazione del Piano sanitario regionale 2008-2010 approvato con L.R. n. 34/2008, violazione degli artt. 1, 3 e 7 della legge n. 241/1990, violazione del principio del legittimo affidamento del privato, mancata previsione di misure transitorie, eccesso di potere, contraddittorietà, irrazionalità, illogicità, difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento, errore nei presupposti.
Con successiva memoria, la ricorrente ribadisce e precisa le proprie deduzioni e conclusioni.
Si costituiscono le Amministrazioni intimate, per resistere nel giudizio. Eccepiscono l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
Con ordinanza collegiale n. 2/2017, questa Sezione accoglie la domanda cautelare della ricorrente.
Con una successiva memoria, le Amministrazioni resistenti deducono l’improcedibilità del ricorso, alla luce della sopravvenuta entrata in vigore dell’art. 34-bis del D.L. n. 50/2017 (convertito nella legge 21.6.2017 n. 96) che ha travasato nella norma primaria il P.O.S. del Molise.
Con due nuove memorie, la ricorrente ribadisce e precisa le proprie deduzioni e conclusioni, deducendo altresì l’incostituzionalità dell’art. 34-bis del D.L. n. 50/2017. Con apposita istanza, insiste per la conferma della misura cautelare.
Con l’ordinanza collegiale n. 213/2017, questa Sezione conferma la misura cautelare già accordata con l’ordinanza n. 2/2017.
All’udienza del 7 marzo 2018, la causa è introitata per la decisione.
II – Il ricorso è ammissibile e fondato.
III – La competenza territoriale appartiene a questo T.a.r., poiché tutti i provvedimenti impugnati, per la