TAR Genova, sez. I, sentenza 2022-07-20, n. 202200626

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2022-07-20, n. 202200626
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202200626
Data del deposito : 20 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/07/2022

N. 00626/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00151/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 151 del 2022, proposto da
-OMISSIS-S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato M N P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Interno-Ufficio Territoriale del Governo di Genova, in persona del Ministro in carica, e Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC, in persona del Presidente, per legge con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato e con domicilio nei suoi uffici in Genova, viale Brigate Partigiane, n. 2;

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,

- dell’informazione interdittiva prot. 89500 emessa dal Prefetto di Genova in data 16.12.2021;

- della comunicazione di avvenuta segnalazione e dell’inserimento nel casellario della relativa annotazione integrativa emessa dalla Autorità Nazionale Anticorruzione (Fasc.

ANAC

4223/2019) in data 20.12.2021;

nonché di ogni altro atto istruttorio, presupposto, connesso, conseguente;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per il Ministero dell’Interno-Ufficio Territoriale del Governo di Genova e per l’Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1 giugno 2022 il dott. Alessandro Enrico Basilico e viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. La ricorrente ha impugnato il diniego di aggiornamento dell’esito dell’informazione interdittiva antimafia emessa nei suoi confronti nel 2019.

2. In punto di fatto, occorre rilevare che, con nota prot. 56136 del 02.08.2019, il Prefetto di Genova ha emesso, nei confronti della società ricorrente, un’informazione interdittiva antimafia ritenendo sussistente il pericolo d’infiltrazione da parte della criminalità organizzata.

3. La società ha impugnato il provvedimento dinanzi a questo TAR (il ricorso è stato iscritto a ruolo con r.g. n. 735/2019 ed è tuttora pendente).

4. In seguito, con istanza del 16.04.2021, poi integrata con nota del 13.09.2021, l’amministratore unico e legale rappresentante della società ha chiesto al Prefetto il riesame dell’interdittiva.

5. Con provvedimento n. 89500 del 16.12.2021, il Prefetto ha respinto l’istanza, sostenendo che «permangono, allo stato, elementi per ritenere che la stessa impresa sia tuttora esposta al pericolo di infiltrazione da parte della criminalità organizzata».

6. A seguito della conferma dell’interdittiva, con nota del 20.12.2021, l’ANAC ha comunicato di aver ricevuto la relativa segnalazione e di aver inserito nel casellario la dovuta annotazione integrativa.

7. La società ha impugnato dinanzi a questo TAR il diniego e la comunicazione dell’ANAC, chiedendo altresì la concessione di misure cautelari.

8. Si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato per il Ministero dell’interno, resistendo all’impugnativa.

9. Alla camera di consiglio del 25.03.2022, a seguito della rinuncia della ricorrente all’istanza cautelare, è stata fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito.

10. Nel prosieguo del giudizio, le parti hanno depositato ulteriori scritti difensivi, approfondendo le rispettive tesi.

11. All’udienza pubblica del 01.06.2022, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

12. Con il primo motivo, si deduce: violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 159 del 2011, con particolare, ma non esclusivo, riguardo all’art. 92, così come modificato dal d.l. n. 152 del 2021, per omessa instaurazione del contraddittorio;
violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 24 Cost.;
violazione e falsa applicazione del “giusto procedimento” di cui alla legge n. 241 del 1990;
eccesso di potere per difetto di istruttoria e vizio della motivazione.

In particolare, la ricorrente lamenta che il diniego di aggiornamento sia stato adottato sulla base di elementi sopravvenuti rispetto all’interdittiva emessa nel 2019, frutto di una nuova istruttoria della Prefettura, senza instaurare il dovuto contraddittorio procedimentale con l’interessato, mediante invio del “preavviso di rigetto” dell’istanza di riesame.

13. Il motivo è fondato.

14. Con l’art. 48, co. 1, lett. a), n. 2) del d.l. n. 152 del 2021, il legislatore ha apportato delle significative modifiche alla disciplina del procedimento di rilascio delle informazioni antimafia, inserendo, nel corpo dell’art. 92 del d.lgs. n. 159 del 2011, i nuovi commi 2-bis, 2-ter e 2-quater.

15. In via preliminare, è opportuno precisare che, dal punto di vista temporale, la normativa è applicabile al caso di specie (circostanza su cui, per il vero, le parti non dissentono), in quanto il decreto legge è entrato in vigore il 07.11.2021, dunque prima dell’emissione del provvedimento impugnato, avvenuta il 16.12.2021, senza che rilevi il fatto che l’istanza di revisione sia stata presentata in un momento anteriore, dato che la legittimità degli atti amministrativi deve essere apprezzata con riguardo alle circostanze di fatto e diritto esistenti al momento della loro adozione.

Per la stessa ragione, oltre che in ossequio all’art. 15, co. 5, della legge n. 400 del 1988 (secondo cui «le modifiche eventualmente apportate al decreto-legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest’ultima non disponga diversamente»), la disciplina cui fare riferimento è quella dettata dal d.l. n. 152 del 2021 nel suo testo originario, dunque senza tenere conto delle modifiche apportate dalla legge di conversione n. 233 del 2021, la quale è entrata in vigore in un secondo tempo, il 01.01.2022, e ha apportato degli emendamenti di “mera modifica”, e non sostituivi o soppressivi, del testo originario (sul punto, si v., tra le più recenti, Cons. St., sent. n. 1108 del 2022;
negli stessi termini si v. anche, nella giurisprudenza ordinaria, Cass. civ., sez. III, sent. n. 9386 del 2016).

16. In particolare, per quanto rileva in questo giudizio, in sede di conversione non vi sono state modifiche significative del nuovo co.

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