TAR Potenza, sez. I, sentenza 2023-11-16, n. 202300668

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2023-11-16, n. 202300668
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 202300668
Data del deposito : 16 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/11/2023

N. 00668/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00308/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 308 del 2023, proposto dalla Gatto e Volpe S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. L V, PEC ludovicovisone@puntopec.it, domiciliata ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;

contro

-Comune di Lagonegro, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. G D T, PEC giuseppedomenico.torre@pec.ordineavvocatitrani.it, domiciliato ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
-Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Anna Carmen Possidente, PEC anpossid@cert.regione.basilicata.it, con domicilio fisico in Potenza Via Vincenzo Verrastro n. 4 presso l’Ufficio Legale dell’Ente;

Ricorso ex artt. 31, commi 1, 2 e 3, e 117 Cod. Proc. Amm.

per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio, serbato dal Comune di Lagonegro e dalla Regione Basilicata sull’istanza del 20.4.2023, volta ad ottenere: la rettifica della Tavola 6 di azzonamento e viabilità del PRG in scala 1:1000, introdotta con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 452 del 28.5.1996, in quanto contrastante con l’identica Tavola 6 in scala 1:2000 del PRG, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 144 del 12.2.1975;
e conseguentemente anche la rettifica del certificato di destinazione urbanistica, rilasciato dal Comune di Lagonegro il 4.11.2022, del terreno foglio n. 58, particella n. 1424, di proprietà della Gatto e Volpe S.r.l., avente la superficie complessiva di 2.359 mq., nella parte in cui prevede l’inedificabilità assoluta di 1.932 mq.;

nonché per l’adozione di una pronuncia ex art. 31, comma 3, cod. proc. amm.,

sulla fondatezza della predetta istanza;


Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lagonegro e della Regione Basilicata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023 il Cons. P M e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

In seguito all’istanza del 27.10.2023, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Lagonegro in data 4.11.2022 ha rilasciato alla Gatto e Volpe S.r.l. il certificato di destinazione urbanistica del terreno foglio n. 58, particella n. 1424, di sua proprietà, attestante l’inedificabilità assoluta di 1.932 mq..

Pertanto, la Gatto e Volpe S.r.l.:

-con istanza del 18.11.2022 ha chiesto al Comune di Lagonegro la rettifica del predetto certificato di destinazione urbanistica, in quanto il vincolo di inedificabilità assoluta era stato impresso dal PRG, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 144 del 12.2.1975, nell’area a valle dell’Ospedale di Lagonegro e non nell’area a monte, dove si trova il suddetto terreno foglio n. 58, particella n. 1424: con nota del 4.1.2023 il Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale ha confermato il citato vincolo di inedificabilità assoluta, richiamando la Tavola 6 di azzonamento e viabilità del PRG in scala 1:1000 (cioè 1 cm. della predetta Tavola corrisponde a 10 m. reali), introdotta con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 452 del 28.5.1996;

-con nota del 10.1.2023 ha precisato al Comune che non poteva tenersi conto della predetta Tavola 6 di azzonamento e viabilità del PRG in scala 1:1000, introdotta con D.P.G.R. n. 452 del 28.5.1996, sia perché il predetto D.P.G.R. aveva statuito che “rimane valido quanto stabilito dal D.P.G.R. n. 144 del 12.2.1975”, sia perché la variazione del PRG avrebbe dovuto essere pubblicata, per la presentazione delle osservazioni, ed adottata dal Consiglio Comunale di Lagonegro: con nota del 23.2.2023 il Responsabile dell’Ufficio Tecnico ha ribadito la legittimità del suddetto certificato di destinazione urbanistica del 4.11.2022;

-con istanza del 20.4.2023, dopo aver ribadito quanto già rilevato nella predetta nota del 10.1.2023, ha chiesto al Comune di Lagonegro ed alla Regione Basilicata la rettifica della Tavola 6 di azzonamento e viabilità del PRG in scala 1:1000, introdotta con D.P.G.R. n. 452 del 28.5.1996, in quanto contrastante con l’identica Tavola 6 in scala 1:2000 (cioè 1 cm. di tale Tavola corrisponde a 20 m. reali) del PRG, approvato con D.P.G.R. n. 144 del 12.2.1975;

-e con il presente ricorso, notificato il 22.6.2023 e depositato il 26.6.2023, ha impugnato il silenzio inadempimento, formatosi sulla predetta istanza del 20.4.2023, deducendo la violazione degli artt. 2 e 3 L. n. 241/1990 e chiedendo anche, ai sensi dell’art. 31, comma 3, cod. proc. amm., la declaratoria della fondatezza della citata istanza del 20.4.2023, richiamando l’orientamento giurisprudenziale (precisamente la Sentenza C.d.S. Sez. IV n. 49 del 13.1.2015), ai sensi del quale, in caso discordanza tra la parte normativa e la parte grafica degli strumenti urbanistici, va applicata la parte normativa, in quanto la parte grafica può solo chiarire e non modificare quanto è stato stabilito nel testo scritto.

Si è costituito in giudizio il Comune di Lagonegro, il quale, oltre a sostenerne l’infondatezza, ha anche eccepito l’inammissibilità del ricorso, per l’omessa impugnazione delle suddette note del Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale del 4.1.2023 e del 23.2.2023.

Si è pure costituita in giudizio la Regione Basilicata con memoria di stile.

Nella Camera di Consiglio dell’8.11.2023 il ricorso è passato in decisione.

In via preliminare, va disattesa l’eccezione di inammissibilità, sollevata dal Comune di Lagonegro, in quanto con la suindicata istanza del 18.11.2022 e la successiva nota del 10.1.2023, alle quali ha risposto Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale con le note del 4.1.2023 e del 23.2.2023, la società ricorrente aveva chiesto esclusivamente al Comune di Lagonegro la rettifica del citato certificato di destinazione urbanistica del terreno foglio n. 58, particella n. 1424, del 4.11.2022;
mentre con l’istanza del 20.4.2023 la società ricorrente ha chiesto al Comune di Lagonegro ed alla Regione Basilicata la rettifica della Tavola 6 di azzonamento e viabilità del PRG in scala 1:1000, introdotta con D.P.G.R. n. 452 del 28.5.1996.

Nel merito il ricorso è infondato, in quanto secondo il condivisibile orientamento giurisprudenziale (cfr. C.d.S. Sez. VI Sent. n. 3803 del 10.7.2001;
TAR Catanzaro Sez. I Sent. n. 710 del 22.4.2015;
TAR Lazio Sez. II bis Sent. n. 5310 del 28.6.2006;

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