TAR Roma, sez. III, ordinanza collegiale 2017-07-06, n. 201707989
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Pubblicato il 06/07/2017
N. 07989/2017 REG.PROV.COLL.
N. 05567/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 5567 del 2017, proposto da:
E G, rappresentata e difesa dall'avvocato D S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. S R in Roma, via Ignazio Giorgi n. 41;
contro
CNR - Consiglio Nazionale Ricerche, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
L M T non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
TOTALE E/O PARZIALE DELLA GRADUATORIA DEL 05.04.2017 per la nomina dei vincitori della selezione per titoli ai sensi dell'art. 15 comma 6 del CCNL 2002-2005 sottoscritto in data 7 aprile 2006, per complessivi ottanta posti per il profilo professionale di Dirigente di Ricerca - I livello da assegnare al personale dipendente del CNR, di cui al bando 364.172 - Macro Area Dipartimentale: “Ingegneria, ICT e Tecnologie per l'Energia e i Trasporti” (posti n. quindici)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del CNR - Consiglio Nazionale Ricerche;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2017 il dott. C V e uditi per le parti i difensori: Avv. Esposti in sostituzione dell'Avv. S. Suriano e l'Avvocato dello Stato F. Basilica;
RITENUTO che la complessità delle questioni introdotte e la natura stessa dell’impugnativa - tale da coinvolgere numerosi concorrenti controinteressati all’accoglimento del ricorso e potenzialmente interessati a svolgere le proprie deduzioni difensive nel presente giudizio - rendono opportuno rimettere ogni decisione alla più appropriata sede di merito;
RITENUTO, ai fini istruttori, che il convenuto CNR, entro il termine di gg. 90 dalla comunicazione a cura della segreteria della Sezione ovvero, ove anteriore, dalla notificazione di essa a cura del ricorrente, debba provvedere al deposito di apposita relazione nella quale sia fornito puntuale riscontro alle specifiche censure svolte in ricorso in ordine alle asserite incongruità, contraddittorietà e disparità di trattamento che connoterebbero le valutazioni espresse dalla Commissione esaminatrice, sui singoli titoli evidenziati dalla ricorrente;
CONSIDERATA altresì la necessità di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i concorrenti (sia vincitori che non vincitori), inseriti nella graduatoria in oggetto (escluso ovviamente il solo controinteressato già raggiunto dalla notifica individuale);
RITENUTO che, ai sensi dell’art. 41 cod. proc. amm., il numero dei concorrenti in questione sia tale da rendere particolarmente difficile la chiamata delle persone a cui estendere il presente giudizio, sicché la ricorrente è autorizzata a provvedere alla notificazione secondo la speciale modalità che segue:
A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del CNR dal quale risulti:
1.- l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2.- il nome del ricorrente e l’indicazione dell’amministrazione intimata;
3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
4.- l’indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione nella graduatoria;
5.- l’indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6.- l’indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;
B.- In ordine alle prescritte modalità, il CNR ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:
a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.
Si prescrive, inoltre, che il CNR resistente:
c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l’elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);
d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell’elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un’apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”;in particolare, l’attestazione di cui trattasi recherà, tra l’altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
e.- dovrà, inoltre, curare che sull’home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.
Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 20 (venti) dal primo adempimento;
Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l’importo, che parte ricorrente dovrà versare all’Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 150,00 (euro centocinquanta/00) per l’attività di pubblicazione sul sito;