TAR Salerno, sez. II, sentenza 2016-01-21, n. 201600150

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza 2016-01-21, n. 201600150
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201600150
Data del deposito : 21 gennaio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00105/2015 REG.RIC.

N. 00150/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00105/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 105 del 2015, proposto da:
D M, rappresentato e difeso dall'avv. A P, con domicilio eletto presso A P in Salerno, c/o Segreteria T.A.R.;

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr. Salerno, domiciliata in Salerno, corso Vittorio Emanuele N.58;

per l'esecuzione del giudicato formatosi sul decreto cron.2716/12,rep.214/12 reso dalla Corte d'Appello di Salerno


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2015 il dott. Maurizio Santise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


LETTO il ricorso, notificato nei tempi e nelle forme di rito, con il quale parte ricorrente lamenta l’inottemperanza, da parte dell’intimato Ministro, al decreto della Corte di appello di Salerno, meglio distinto in epigrafe, recante condanna al pagamento dell’equo indennizzo per eccessiva durata del processo;

RITENUTO che, alla stregua della documentazione versata agli atti di causa ed alla stessa dichiarazione di parte trasfusa nel processo verbale di udienza, l’Amministrazione ha, in pendenza di lite, provveduto alla satisfattiva erogazione delle somme rivendicate, con consequenziale cessazione della materia del contendere;

RITENUTO che le spese di lite debbano liquidarsi giusta l’ordinario canone della soccombenza virtuale, considerando peraltro la particolare semplicità della controversia e la serialità del contenzioso, nei sensi di cui al dispositivo che segue.

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