TAR Salerno, sez. II, sentenza 2016-01-21, n. 201600150
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N. 00150/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00105/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 105 del 2015, proposto da:
D M, rappresentato e difeso dall'avv. A P, con domicilio eletto presso A P in Salerno, c/o Segreteria T.A.R.;
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr. Salerno, domiciliata in Salerno, corso Vittorio Emanuele N.58;
per l'esecuzione del giudicato formatosi sul decreto cron.2716/12,rep.214/12 reso dalla Corte d'Appello di Salerno
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2015 il dott. Maurizio Santise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
LETTO il ricorso, notificato nei tempi e nelle forme di rito, con il quale parte ricorrente lamenta l’inottemperanza, da parte dell’intimato Ministro, al decreto della Corte di appello di Salerno, meglio distinto in epigrafe, recante condanna al pagamento dell’equo indennizzo per eccessiva durata del processo;
RITENUTO che, alla stregua della documentazione versata agli atti di causa ed alla stessa dichiarazione di parte trasfusa nel processo verbale di udienza, l’Amministrazione ha, in pendenza di lite, provveduto alla satisfattiva erogazione delle somme rivendicate, con consequenziale cessazione della materia del contendere;
RITENUTO che le spese di lite debbano liquidarsi giusta l’ordinario canone della soccombenza virtuale, considerando peraltro la particolare semplicità della controversia e la serialità del contenzioso, nei sensi di cui al dispositivo che segue.