TAR Napoli, sez. I, decreto cautelare 2022-03-07, n. 202200383
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Pubblicato il 07/03/2022
N. 00383/2022 REG.PROV.CAU.
N. 01195/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1195 del 2022, proposto da
Centro Diagnostico Pasteur S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato R L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud, Regione Campania, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
E/O LA RIFORMA
PREVIA SOSPENSIVA ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE
a. Del provvedimento prot. n. 0257593 del 28/12/2021, avente ad oggetto “determinazione saldo amministrativo contabile macroarea assistenza specialistica ambulatoriale anno 2011-2016” con cui viene accertato un credito della intimata Azienda Sanitaria verso l'odierna ricorrente di € 46.965,86 notificato via pec il 28/12/2021
b. dell'atto di comunicazione di avvio del procedimento protocollo 209 del 1/2/2022
c. per quanto lesivo del verbale dei Tavoli tecnici che indica il limite di spesa annuale applicabile alle singole strutture previsto dalla Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 2451/2003 per la verifica del rispetto del tetto di spesa per l'intera macroarea di riferimento, di cui si conosce l'esistenza in quanto indicato a pag. 3 del provvedimento impugnato ma non il contenuto
d. per quanto lesiva della Deliberazione del Direttore Generale n. 509 del 22/06/2018 avente ad oggetto “Definizione Regressione Tarìffaria Unica Anno 2011- Macro - Area di Assistenza Specialistica Ambulatoriale".
e. per quanto lesiva della Deliberazione del Direttore Generale n. 796 del l5.10.2018 aveme ad oggetto "Definizione Regressione Tariffarìa Unica Anno 2012 -Macro - Area di Assistenza Specialistica Ambulatoriale", modificata con deliberazione del Direttora Generale n. 195 del 27.02.2019 ad oggetto presa d'atto del Decreto del Commissario ad Aera n. 123 del 10.12.2012 inerente la definizione per l'esercizio 2012 dei limiti di spesa o dei relativi contratti gli erogatori privati di Assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera-Presa d'atto dcl Decreto del Commissario ad Acta n. 4 del 14.0l.2013 inerente l'attuazione del Decreto commissariale n. 66 del 19.06.2012· Adempimenti.
f. per quanto lesiva della Deliberazione del Direttore Generale n. 286 del 25.03.2019 avente ad oggetto "presa d'atto del decreto del commissario ad acta n, 88 del 24 luglio 2013 - definizione regressione tariffaria unica anno 2013 – maçro - area di assistenza specialistica ambulatoriale", modificata con deliberazione del Direttore Generale n. 5115 del 28/05/2019 avente ad oggetto "Rettifica delibera 2l!6/2019-ridefinizione regressione tariffaria unica anno 2013- macro-area di assistenza “specialistica ambulatoriale", modificata con deliberazione del Direttore Generale n, 585 del 20.06.2019 avente ad oggetto "rettifica ed integrazione della deliberazione del direttore generale n. 516 del 28.05.2019 - ridefinizione regressione tariffaria unica anno 2013- macro - area di assistenza specialistica ambulatoriale modificata con deliberazione del Direttore Generale n. 914 del 04.11.2019 avente ad oggetto "rettifica ed integrazione della deliberazione del direttore generale n. 585 del 20.06.2013 - ridefinizione regressione tariffaria unica anno 2013 - macro - area di assistenza specialistica ambulatoriale"
g. per quanto lesiva della Deliberazione dei Direttore Generale n, 586 del 20.06.2019 avente ad oggetto "Presa d'atto del decreto del commissario ad acta n. 129 del 31.10.2014 - definizione regressione tariffaria unica anno 2014 - macro - area di assistenza specialistica ambulatoriale", modificata con deliberazione del Direttore Generale n, 644 del 09.07.2019 avente ad oggetto rettifica delibera 586/2019 - ridefinizione regressione tariffaria unica anno 2014- macro - area di assistenza specialistica ambulatoriale"
h. per quanto lesiva della Deliberazione del Direttore Generale n, 645 del 09.07.2019 avente ad oggetto "definizione regressione tariffaria unica anno 2015 – macro-area dì assistenza specialistica ambulatoriale ".
i. per quanto lesiva della Deliberazione del Direttore Generale n, 1070 del 17.12.2019 avente ad oggetto "presa d'atto del decreto del commissario ad acta n. 89 dei 08/08/2016 - definizione regressìone tariffaria unica anno 2016- macro -area di assistenza specialistica ambulatoriale/assistenza termale"
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Ritenuto che non sussistono i presupposti di danno grave ed irreparabile in quanto le note delle ASL si limitano a prospettare come conseguenza della mancata sottoscrizione delle nuove convenzioni attuative delle delibere impugnate prevedono soltanto la sospensione dei rapporti di accreditamento;
Ritenuto altresì che nel mese di aprile sarà rivista la assegnazione delle risorse destinate alle strutture accreditate, come previsto dagli atti impugnati:
Ritenuto inoltre che può reputarsi, alla luce di una costante giurisprudenza valida una clausola di rinuncia alle liti future se limitata alle controversie ragionevolmente prevedibili in quanto relative a questioni interpretative dei patti contrattuali, la cui riformulazione è stata determinata proprio a seguito di precedenti contenziosi. In tal caso, in effetti, sussiste una piena coerenza tra la rinuncia alle liti pendenti e l’impegno a non riproporle in futuro su quelle clausole negoziali appositamente aggiunte o modificate anche allo scopo di fare chiarezza sui punti problematici emersi in precedenza (Consiglio di Stato, Sez. III, sent. del 7 dicembre 2021, n. 8161).
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