TAR Milano, sez. I, sentenza 2020-05-29, n. 202000963

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza 2020-05-29, n. 202000963
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202000963
Data del deposito : 29 maggio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/05/2020

N. 00963/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01009/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1009 del 2015, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato S V, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Santa Tecla, 4;

contro

Ministero dell'Interno - Questura di Milano, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1, è domiciliato;

per l'annullamento

del provvedimento n. 17589/2014 Imm., notificato in data 23 febbraio 2015, con il quale il Questore di Milano ha disposto il rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Milano;

Visti tutti gli atti della causa, in particolare i documenti e la memoria depositati dal Ministero dell’Interno;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2020 la dott.ssa Rosanna Perilli e trattenuta la causa in decisione sulla base degli atti depositati, ai sensi dell’articolo 84, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. In data 4 ottobre 2013 il cittadino marocchino -OMISSIS-ha ottenuto dalla Questura di Milano un permesso di soggiorno per attesa occupazione con scadenza al 14 settembre 2014.

In data 12 luglio 2014 il signor -OMISSIS- ha inoltrato alla Questura di Milano istanza per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, allegando di avere in corso, con la ditta -OMISSIS-, un rapporto di lavoro domestico, a far data dal 17 febbraio 2014.

Con preavviso di diniego del 15 settembre 2014, notificato in data 21 settembre 2014, la Questura di Milano ha comunicato al signor -OMISSIS- di non poter accogliere l’istanza in quanto, da un accertamento effettuato presso la banca dati dell’I.N.P.S., la sua posizione contributiva è risultata ferma al mese di gennaio del 2012.

In data 30 settembre 2014 il signor -OMISSIS- ha presentato una memoria con la quale confermava di lavorare regolarmente e senza soluzione di continuità presso la ditta -OMISSIS- di Milano, a far data dal 17 febbraio 2014.

Con successiva memoria dell’11 dicembre 2014, il signor -OMISSIS- ha allegato di avere in corso un nuovo rapporto di lavoro domestico, alle dipendenze del signor -OMISSIS-, a far data dal 7 ottobre 2014.

In seguito alla presentazione di dette osservazioni, la Questura di Milano ha effettuato nuove verifiche presso le banche dati dell’I.N.P.S. e dell’Agenzia delle entrate, dalle quali è emersa, oltre che l’assenza di tracciabilità del precedente datore di lavoro, anche l’incapacità reddituale del nuovo datore di lavoro.

Con provvedimento del 16 gennaio 2015, notificato in data 23 febbraio 2015, la Questura di Milano ha pertanto negato al signor -OMISSIS- il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, ritenendo che le giustificazioni addotte in sede procedimentale non fossero in grado di contrastare l’accertata carenza del requisito reddituale.

1.1. Con ricorso notificato in data 9 aprile 2015, depositato in data 8 maggio 2015, il signor -OMISSIS-ha domandato l’annullamento del provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, contestandone il difetto di motivazione in ordine alla mancata considerazione del rapporto di lavoro instaurato successivamente alla presentazione dell’istanza di rinnovo.

1.2. Il Ministero dell’Interno ha resistito al ricorso con memoria di stile e con il deposito di una nota informativa redatta dall’Ufficio immigrazione della Questura di Milano.

1.3. Con ordinanza del 28 maggio 2015, n. 716, questo Tribunale ha rigettato la domanda cautelare proposta dal ricorrente per mancanza del requisito del fumus boni iuris .

1.4. In vista della trattazione del merito del giudizio, il Ministero dell’Interno ha depositato documenti ed una memoria.

1.5. Alla camera di consiglio del 13 maggio 2020 la causa è stata trattenuta in decisione sulla base degli atti depositati, ai sensi dell’articolo 84, comma 5, del decreto legge 19 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. Il ricorso è infondato.

L’articolo 4, comma 3, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, subordina l’ingresso dello straniero nel territorio dello Stato alla <<…disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno…>>.

L’articolo 13, comma 2 del d. P.R. 31 agosto 1999, n. 394, prevede che <<Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, fermo restando quanto previsto dall’articolo 22, comma 11, del testo unico, la documentazione attestante la disponibilità di un reddito da lavoro o da altra fonte lecita, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi a carico può essere accertata d’ufficio sulla base di una dichiarazione temporaneamente sostitutiva resa dall’interessato con la richiesta di rinnovo>>.

La Questura di Milano ha correttamente applicato, nel caso di specie, l’articolo 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 svolgendo un supplemento di istruttoria relativo al nuovo rapporto di lavoro domestico instaurato dal ricorrente successivamente alla presentazione dell’istanza di rinnovo (Consiglio di Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 651).

L’esisto sfavorevole di tale accertamento, per cui anche il nuovo datore di lavoro risulta sprovvisto di capacità reddituale, non ha tuttavia consentito alla Questura di formulare un giudizio prognostico favorevole in ordine alla possibilità di acquisire in breve tempo il requisito reddituale carente, secondo la logica incrementale che, a tutela della dignità dell’individuo, consente di tenere conto degli elementi sopravvenuti anche ove il permesso di soggiorno sia stato richiesto sulla base di un primo rapporto di lavoro risultato fittizio.

Non sussiste pertanto il difetto di motivazione prospettato dal ricorrente, il quale non ha neppure allegato elementi fattuali dai quali la Questura potesse ricavare la natura irregolare del secondo rapporto di lavoro domestico.

L’accertata fittizietà del primo rapporto di lavoro domestico non ha consentito alla Questura neppure di ritenere che lo straniero abbia perduto il posto di lavoro e dunque di rilasciargli il permesso di soggiorno per attesa occupazione, già rilasciatogli per il medesimo motivo in data 4 ottobre 2013.

In conclusione il ricorrente è risultato sprovvisto dell’ineludibile requisito soggettivo del possesso di un reddito minimo idoneo al suo sostentamento e dunque alla sua effettiva integrazione sul territorio italiano, per cui il ricorso deve essere rigettato.

3. La condizione di debolezza economica del ricorrente giustifica la compensazione delle spese del giudizio, in deroga alla regola della soccombenza.

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