TAR Brescia, sez. I, sentenza 2017-11-15, n. 201701354

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2017-11-15, n. 201701354
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201701354
Data del deposito : 15 novembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/11/2017

N. 01354/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01058/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1058 del 2008, proposto da:
C.M.T. Due Srl oggi Fallimento C.M.T. Due S.r.l. in liquidazione, in persona del curatore, rappresentata e difesa dall'avvocato M U B, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, Via Ferramola, 14;

contro

Comune di Palazzolo Sull'Oglio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato S V, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, Via Diaz, 9;

per l'annullamento

- DEL PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER L’

EDILIZIA IN DATA

30/6/2008, RECANTE IL DINIEGO DEFINITIVO DELL’ISTANZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PISCINA COPERTA;

- DI OGNI ALTRO ATTO PRESUPPOSTO, CONNESSO E/O CONSEGUENTE E INFRAPROCEDIMENTALE, INCLUSA LA NOTA DI COMUNICAZIONE EX ART. 10-BIS DELLA L. 241/90, IL PARERE SFAVOREVOLE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA, E IL PARERE NEGATIVO DELL’UFFICIO TECNICO.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Palazzolo Sull'Oglio;

Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2017 il dott. S T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

A. La ricorrente riferisce di essere proprietaria di un immobile in Vicolo Duranti a Palazzolo, identificato al mappale 46 del Fg. 16 del N.C.E.U. del Comune.

Rappresenta in punto di fatto di aver presentato, in data 15/6/2007, domanda di permesso di costruire in sanatoria per la realizzazione di una piscina coperta. L’intervento è stato effettuato su un edificio in stato di degrado e ha contemplato la chiusura su quattro lati con serramenti in legno e vetro e la posa di una copertura di policarbonato, mentre la struttura portante era costituita da sei pilastroni metallici.

B. Espone altresì che, dopo l’acquisizione di documentazione integrativa (tra cui il parere della Consorzio gestore della confinante Seriola Vecchia di Chiari), in data 20/3/2008 il dirigente dell’Area servizi al territorio emetteva il preavviso di diniego, al quale CMT Due replicava formulando le proprie osservazioni. Il 29/4/2008 si svolgeva un sopralluogo nel contraddittorio delle parti per la misurazione della distanza del fabbricato dal canale irriguo Seriola Vecchia.

C. Con l’impugnato provvedimento, l’amministrazione ha negato il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, adducendo i seguenti profili ostativi:

• il sedime del fabbricato ricade su una porzione di terreno ceduto al Comune e destinato a standard pubblico, e il Piano di recupero approvato prevede sul sito la creazione di un’area a verde pubblico;

• secondo la tavola di fattibilità geologica che costituisce parte integrante del PRG, il fabbricato è ubicato in zona 3a “scarpata dei terrazzi e aree a queste adiacenti”, all’interno della quale la normativa prevede il mantenimento delle attuali destinazioni d’uso e sconsiglia l’urbanizzazione;

• l’intervento non è qualificabile come ristrutturazione di un manufatto preesistente, ma ha dato luogo a un edificio diverso per sedime, sagoma e volume;

• il fabbricato ricade in un ambito classificato come “Orli di terrazzi minori – paleoalvei e forme relitte della morfologia originaria” , per i quali l’articolo 32 delle NTA vigenti vieta qualsiasi attività o esercizio che comporti la trasformazione o l’alterazione dei profili esistenti;

• la deroga della distanza prescritta dall’art. 28 delle NTA (tra la piscina e la Seriola Vecchia) non risulta formalizzata in una convenzione con il Consorzio, rinvenendosi agli atti soltanto una bozza;

• poiché il fabbricato è riconducibile a una nuova costruzione, la relativa volumetria non è stata previste e conteggiata nel Piano di recupero approvato;

• l’intervento è difforme dall’art. 3 commi 2 e 5 della convenzione per l’attuazione del Piano di recupero, di cui all’atto notarile 30/11/2007, dato che gli interventi di bonifica richiesti dall’ARPA devono precedere tutte le opere previste dal Piano di recupero, comprese quelle di urbanizzazione, e in ogni caso queste ultime devono essere iniziate prima del rilascio di qualsiasi assenso per gli interventi previsti dal Piano di recupero.

D. Con gravame ritualmente notificato e tempestivamente depositato presso la Segreteria della Sezione la ricorrente impugna gli atti in epigrafe, deducendo i seguenti motivi in diritto:

a) Illegittimità per violazione dell’art. 10-bis della L. 241/90, in quanto il provvedimento finale enuclea profili ostativi ulteriori a quelli prospettati con il preavviso di diniego, sui quali non si è potuto sviluppare il contraddittorio e l’interessata non ha potuto formulare le proprie osservazioni;

b) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 del DPR 380/2001, dell’art. 3 della L. 241/90, dell’art. 32 delle NTA del PRG, dell’art. 3 della convenzione urbanistica sottoscritta il 30/11/2007, eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti, motivazione insufficiente, lesione del principio di proporzionalità, difetto di istruttoria, in quanto:

- premesso che l’art. 36 del T.U. dell’edilizia condiziona la sanatoria alla conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione a quello della presentazione della domanda (depositata il 15/6/2007), il Piano di recupero che contempla la formazione di un’area a verde pubblico (sulla quale insisterebbe una porzione del fabbricato) è stato approvato con deliberazione consiliare n. 108 del 24/9/2007, mentre la cessione al Comune si è perfezionata il 30/11/2007 con la stipula della convenzione;
alla luce di ciò, al Comune è preclusa ogni possibilità di valorizzare una normativa urbanistica sopravvenuta rispetto al deposito dell’istanza di sanatoria;

- in ogni caso, il punto 4) dell’art. 16 della convenzione urbanistica stabilisce che l’Ente locale non è vincolato al mantenimento della destinazione e della proprietà pubblica attribuite con il Piano e con la convenzione, e può discrezionalmente rimuoverle e modificarle orientandosi in modo diverso sull’utilizzo del bene;

- il Presidente del Consorzio ha autorizzato la costruzione del manufatto a distanza inferiore dei confini con la Roggia Vetra, previa deliberazione della Deputazione del Consorzio in data 16/10/2007, e l’accordo raggiunto ha natura definitiva;

- il Comune non ha specificato quale norma giuridica precluderebbe il riconoscimento della sanatoria a causa dei problemi idrogeologici, e in ogni caso il mantenimento delle destinazioni d’uso è soltanto “consigliato”;
peraltro, non si assiste a un reale mutamento, visto che la zona è già urbanizzata e ha già ospitato interventi edificatori, e oltretutto la piscina è una pertinenza di Villa Marzoli, esterna al piano;

- la piscina occupa il sedime originario almeno parzialmente, ha migliorato l’assetto dei luoghi anche sotto l’aspetto paesaggistico, e assume i connotati di opera pertinenziale, a servizio di Villa Marzoli classificata in zona A del PRG;

- l’art. 32 delle NTA del PRG non introduce un vincolo di inedificabilità, e comunque non si registra una trasformazione o un’alterazione dei profili dell’orlo del terrazzo esistente, come emerge dal confronto tra le tavole che rappresentano il manufatto preesistente e l’attuale struttura;

- è erronea l’affermazione della necessità di computare la volumetria aggiuntiva nel Piano di recupero approvato, poiché al momento dell’adozione del provvedimento lo stesso era in fase di iniziale esecuzione ed era in corso la demolizione di fabbricati industriali, con possibile recupero di parte della volumetria attribuita;

- l’obbligo di anteporre gli interventi di bonifica a tutte le opere contemplate dal Piano è inserito nella convenzione, sottoscritta in esecuzione di un Piano approvato dopo l’inoltro della domanda di sanatoria;
in ogni caso, la disposizione di cui all’art. 3 comma 2 della convenzione non può che riferirsi – alla luce dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità – alle zone già interessate da edifici produttivi industriali di cui è prevista la dismissione, e nella specie l’intervento è localizzato in una zona esterna al complesso produttivo, adiacente a un immobile residenziale di cui costituisce pertinenza.

E. Si è costituito in giudizio il Comune di Palazzolo sull’Oglio, chiedendo la reiezione del gravame.

F. Con sentenza n. 440 del 30/5/2016, il Tribunale di Milano ha dichiarato il fallimento della Società ricorrente. Tuttavia, il curatore fallimentare si è costituito in giudizio il 28/9/2016, depositando istanza di fissazione di udienza e copia del provvedimento del giudice delegato del 23/9/2016 che lo autorizza a coltivare il giudizio.

G. Alla pubblica udienza dell’8/11/2017 il gravame introduttivo è stato chiamato per la discussione e trattenuto in decisione.

DIRITTO

La Società ricorrente censura il provvedimento comunale di rigetto dell’istanza di sanatoria per l’avvenuta realizzazione di una piscina coperta.

Il gravame è infondato e deve essere respinto, per le ragioni di seguito precisate.

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