TAR Napoli, sez. V, sentenza 2024-05-17, n. 202403249

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2024-05-17, n. 202403249
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202403249
Data del deposito : 17 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/05/2024

N. 03249/2024 REG.PROV.COLL.

N. 02361/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2361 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Renato Labriola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Castel Volturno, Sottocommissione Elettorale Circondariale di Capua, non costituiti in giudizio;
U.T.G. - Prefettura di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;



per l'annullamento

del verbale della sottocommissione Elettorale Circondariale di Capua n. 137 prot. n. 11904/2024 rilasciato in copia conforme in data 13.05.2024 con il quale si “(…) DELIBERA 1) di non ammettere la lista dei candidati alla carica di consigliere comunale recante il contrassegno “CASTEL VOLTURNO CITTA'”, collegata alla candidatura alla carica di sindaco relativa al sig.-OMISSIS-, come sotto generalizzati e nell'ordine seguente per mancanza del numero minimo di sottoscrittori validi (…)”;

del verbale della sottocommissione Elettorale Circondariale di Capua n. 137 prot. n. 11904/2024 rilasciato in copia conforme in data 13.05.2024 nella parte in cui esclude il Sig. -OMISSIS- dall''elenco dei candidati della lista recante il contrassegno “CASTEL VOLTURNO CITTA’” con la seguente motivazione “Dagli accertamenti d''ufficio sulle certificazioni del casellario giudiziale, nel frattempo pervenute, non sono state rilevate condizioni di incandidabi!ità ad eccezione" che per il candidato -OMISSIS-, espunto dalla lista in quanto sono risultate cause ostative alla candidatura ai sensi dell''art. 10 c. 1, lett. d) d.lgs. 235/2012.”;

per l'ammissione della lista elettorale denominata “CASTEL VOLTURNO CITTA’”, per le elezioni comunali del 8 e 9 giugno 2024 del sindaco e del consiglio comunale del Comune di Castel Volturno;

del signor -OMISSIS- come candidato della lista elettorale denominata “CASTEL VOLTURNO CITTA’” per le elezioni comunali dell’8 e 9 giugno 2024 del sindaco e del consiglio comunale del Comune di Castel Volturno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Caserta;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella udienza pubblica speciale elettorale del giorno 17 maggio 2024 la dott.ssa Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che in subiecta materia il giudizio è ordinariamente definito con sentenza in forma semplificata (ex art. 129, comma 6, c.p.a.);

Considerato che il ricorso, proposto ai sensi dell’art. 129 c.p.a., contesta l’esclusione del candidato ricorrente unitamente all’esclusione

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi