TAR Palermo, sez. III, ordinanza cautelare 2014-12-19, n. 201401040

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, ordinanza cautelare 2014-12-19, n. 201401040
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201401040
Data del deposito : 19 dicembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03738/2014 REG.RIC.

N. 01040/2014 REG.PROV.CAU.

N. 03738/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3738 del 2014, proposto da:


“Società agricola Mch” S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. M e S L, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. G Lca in Palermo, via E. Amari, n. 112;


contro

Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliata in Palermo, via A. De Gasperi, n. 81;

nei confronti di

Coffari Maria Assunta e Valenza Aldo Giacinto, nella qualità di titolari della omonima ditta, non costituitisi in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto 9 Giugno 2014 del Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'agricoltura avente ad oggetto: "Graduatoria delle domande di aiuto ammissibili ed elenco di quelle escluse, modificato a seguito delle richieste di riesame. Bando 2013, regime esenzione n. X 413/2010 Reg. CE n. 800/2008 - Misura 311 Azione A "Agriturismo" del PSR Sicilia 2007/2013 pubblicato sulla GURS n. 39 Parte I del 19 settembre 2014 n. 39, con il quale la domanda della ricorrente società Agricola Mch s.r.1. è stata inserita nell'allegato B tra le domande non ammissibili;

- nonché di tutti gli atti conseguenti e successivi anche se non conosciuti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per l’Amministrazione intimata;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2014 la dott.ssa A L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto che:

- sussiste il periculum in mora avuto riguardo alla mancata ammissione a finanziamento della iniziativa della ricorrente;

- ad una prima sommaria cognizione, il ricorso appare assistito da adeguato fumus boni juris avuto riguardo alla circostanza documentata dalla ricorrente che la iniziativa non ricade in zona SIC/ZPS e che, conseguentemente, non era necessaria la valutazione d’incidenza richiamata nella motivazione del provvedimento impugnato;

- l’istanza cautelare di cui al ricorso in epigrafe va accolta ai fini della ammissione con riserva alla procedura in questione.

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