TAR Palermo, sez. I, sentenza breve 2024-06-26, n. 202402067
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Testo completo
Pubblicato il 26/06/2024
N. 02067/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00751/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 751 del 2024, proposto dal CONSORZIO INTEGRA SOCIETA’ COOPERATIVA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati C V, E S e Fabio Dell’Anna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
- Italferr S.p.A.;
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , entrambe rappresentate e difese dall’avv. Fabio Cintioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via Mariano Stabile n. 182, sono per legge domiciliati;
nei confronti
per l'annullamento
previa sospensione e, comunque, previa concessione di idonee misure cautelari,
- della nota-provvedimento ITALFERR in data 24/4/2024, prot. INTEGRA n. 9453-24/04/2024-PA20210245GLC.FPP.MZM.RM.VNM, recante “Progettazione esecutiva ed esecuzione in appalto dei lavori di miglioramento strutturale per conseguire l’adeguamento sismico dei viadotti del primo lotto funzionale Caltagirone - Niscemi necessari per il ripristino della linea Caltagirone - Gela - CIG 864190559B-CUP J64G18000140001- Convenzione n. 3424/2022 – Redazione progetto esecutivo – Tariffe contrattuali – Riscontro nota prot. C-1966 del 09/04/2024 rif. PA20210245”;
- di ogni altro atto antecedente, presupposto, preordinato, preparatorio, consequenziale e/o comunque connesso, con particolare (ma non esclusivo) riferimento: -i) all’atto, non conosciuto, recante l’”intesa con la Committenza” RFI, di cui è menzione nella suddetta nota ITALFERR del 24/4/2024, prot. INTEGRA n. 9453/2024; -ii) alla nota-provvedimento ITALFERR in data 24/10/2023, prot. INTEGRA n. 25104-24/10/2023-PA20210245 AC.FPP.MZM.RM.VNM, e all’atto recante l’”intesa con la Committenza” RFI in esso richiamato, non conosciuto, con cui è stato richiesto al Consorzio Integra di redigere il Progetto esecutivo “con i prezzi unitari come da Elenco prezzi unitari offerti dall’Appaltatore di cui all’allegato 5 alla Convezione n. 3424-2022”, in virtù “di quanto rappresentato all’art. 8 comma 1 della Convenzione- ‘Invariabilità dei prezzi”; -ii) alla nota-provvedimento ITALFERR prot. n. 0103425.24U del 6/5/2024, recante la conferma della precedente nota ITALFERR prot. n. 96491.24.U del 24/4/2024 qui impugnata, e l’invito a formalizzare “la trasmissione della documentazione economica” di progetto, redatta con Elenco prezzi unitari 2020;
nonché per
l’accertamento e la dichiarazione della nullità e/o dell’inefficacia
delle clausole contenute sia nella “Convenzione” 21 dicembre 2022 n. 3424/2022, sottoscritta tra RFI-Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. e Consorzio Integra Soc. Coop., sia nelle “Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di lavori delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane” (di cui alla Disposizione di gruppo n. 230/AD del 17 luglio 2017), richiamate dalla suddetta “Convenzione” n. 3424/2022 o comunque applicate alla fattispecie da RFI e/o da ITALFERR, nonché delle “intese” tra ITALFERR e RFI menzionate negli atti impugnati, nella misura in cui esse escludano il diritto dell’Appaltatore (di cui si chiede l’accertamento e la dichiarazione) al ripristino dell’equilibrio del contratto tramite il recepimento in esso e nel progetto esecutivo del prezzario (nel caso di RFI "tariffario") vigente al momento dell’approvazione del progetto esecutivo medesimo, in relazione alla sopravvenienza di circostanze straordinarie e imprevedibili tali da alterare il suddetto equilibrio originario del contratto,
e per la conseguente condanna
di RFI e ITALFERR al ripristino dell’equilibrio del contratto tramite il recepimento in esso e nel progetto esecutivo del prezzario (nel caso di RFI "tariffario") vigente al momento dell’approvazione del progetto esecutivo medesimo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle società Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. e di Italferr S.p.a.;
Vista la memoria depositata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Vista la memoria depositata da Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. e Italferr S.p.a.;
Vista la documentazione depositata dalla parte ricorrente;
Visti gli articoli 55 e 60 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2024 il consigliere Maria Cappellano e uditi il difensore di parte ricorrente e il difensore delle resistenti società, come specificato nel verbale (presente il difensore delle Amministrazioni statali alla chiamata preliminare);
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
A. – Con il ricorso in esame il Consorzio istante ha impugnato le note del 24 ottobre 2023 e del 24 aprile 2024 con le quali Italferr ha rigettato la richiesta di revisione dei prezzi dell’appalto avanzata dal Consorzio, rispettivamente, il 20 ottobre 2023 e il 9 aprile 2024; ed ha chiesto: a) la declaratoria di nullità e/o inefficacia delle clausole della Convenzione e delle Condizioni Generali di contratto per gli appalti di lavori delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, nella parte in cui escludono il diritto dell’appaltatore ad applicare l’Elenco Prezzi 2022; b) la condanna delle società intimate al ripristino dell’equilibrio contrattuale.
Espone in punto di fatto che:
- la predetta ha partecipato alla procedura aperta, indetta da RFI con bando