TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2020-03-16, n. 202003268
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Testo completo
Pubblicato il 16/03/2020
N. 03268/2020 REG.PROV.COLL.
N. 09690/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9690 del 2015, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M G C, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Studio Bdl in Roma, via Bocca di Leone, 78;
contro
Ministero dell'Interno-Dipart.Vigili del Fuoco-Soccorso Pubblico - Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, previa sospensiva
del decreto prot. n. 1306 del 12.05.15 recante la comunicazione dell'esclusione del ricorrente dal concorso a 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del corpo nazionale dei vigili del fuoco indetto con d.m. 5140 del 06.11.2008
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno-Dipart.Vigili del Fuoco-Soccorso Pubblico - Difesa Civile;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2020 il dott. R V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è stato escluso dalla procedura concorsuale di cui in epigrafe per “-OMISSIS-".”.
Avverso tale negativa determinazione è insorta la parte ricorrente con il ricorso giurisdizionale oggetto del presente scrutinio.
Alla camera di consiglio del giorno 15 settembre 2015 il Collegio ha disposto una verificazione.
Alla successiva camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2015 la parte ricorrente ha rinunciato alla chiesta sospensiva.
Alla udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Osserva il Collegio.
L’organo della verificazione ha provveduto agli accertamenti richiesti in data 5 novembre 2015, accertamenti in cui non era presente il consulente di parte.
Nel termine assegnato il verificatore ha prodotto la prevista relazione.
La stessa risulta puntualmente motivata e compiutamente articolata confermando le ragioni di inidoneità al servizio.
Sul punto la parte ricorrente non ha prodotto alcuna memoria di replica ed il Collegio non ha motivo per disattendere i risultati cui è pervenuto l’ausiliare.
Conseguentemente, alla luce delle ragioni espresse dall’organo verificatore, che il Collegio condivide, il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.