TAR Trieste, sez. I, sentenza 2014-05-05, n. 201400183

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, sentenza 2014-05-05, n. 201400183
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 201400183
Data del deposito : 5 maggio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00499/2006 REG.RIC.

N. 00183/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00499/2006 REG.RIC.

N. 00557/2006 REG.RIC.

N. 00045/2007 REG.RIC.

N. 00427/2007 REG.RIC.

N. 00158/2008 REG.RIC.

N. 00546/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 499 del 2006, proposto dalla:
Societa' Italiana per l'Oleodotto Transalpino Spa.-S.I.O.T., rappresentata e difesa dagli avv.ti A P, M C, M P e S G, con domicilio eletto presso il terzo, in Trieste, via San Nicolo' 19;

contro

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Trieste, piazza Dalmazia 3;
Ministero della Salute, Min. Sviluppo Economico (Ex Min. Attivita' Produttive), Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia, Provincia di Trieste, Comune di San Dorligo della Valle, Ente Zona Industriale di Trieste - E.Z.I.T.;



sul ricorso numero di registro generale 557 del 2006, proposto dalla:
Societa' Italiana per l'Oleodotto Transalpino Spa-S.I.O.T., rappresentata e difesa dagli avv.ti A P, M C, M P e S G, con domicilio eletto presso il terzo, in Trieste, via San Nicolo' 19;

contro

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Trieste, piazza Dalmazia 3;
Ministero della Salute, Min. Sviluppo Economico (Ex Min. Attivita' Produttive), Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia, Provincia di Trieste, Comune di San Dorligo della Valle, Ente Zona Industriale di Trieste - E.Z.I.T., Comune di Trieste, Comune di Muggia;



sul ricorso numero di registro generale 45 del 2007, proposto da:
Societa' Italiana per l'Oleodotto Transalpino Spa.-S.I.O.T., rappresentata e difesa dagli avv.ti A P, M C, M P e S G, con domicilio eletto presso il terzo, in Trieste, via San Nicolo' 19;

contro

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Trieste, piazza Dalmazia 3;
Ministero della Salute, Min. Sviluppo Economico (Ex Min. Attivita' Produttive), Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia, Provincia di Trieste, Comune di San Dorligo della Valle, Ente Zona Industriale di Trieste - E.Z.I.T., Comune di Trieste, Comune di Muggia, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria Porto Trieste, Autorita' Portuale di Trieste, Icram-Ist.Centr.Ricerca Scien. Tecnolog. Applicata al Mare;



sul ricorso numero di registro generale 427 del 2007, proposto dalla:
Societa' Italiana per l'Oleodotto Transalpino Spa - S.I.O.T., rappresentata e difesa dagli avv.ti M C, S G, A P e M P, con domicilio eletto presso l’ultimo, in Trieste, via San Nicolo' 19;

contro

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Trieste, piazza Dalmazia 3;
Ministero della Salute, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Friuli-Venezia Giulia, Provincia di Trieste, Comune di Trieste, Comune di San Dorligo della Valle, Comune di Muggia, Apat - Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e Per i Servizi Tecnici, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Friuli Venezia Giulia, Iss - Istituto Superiore di Sanita', Asl 101 - Triestina, Autorita' Portuale di Trieste, Capitaneria di Porto di Trieste, Icram - Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare, Enea - Ente Per Le Nuove Tecnologie, L'Energia e L'Ambiente, Ispesl - Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza Sul Lavoro, C.C.I.A.A. di Trieste;
Acegas Aps Spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti A C, G B e M D, con domicilio eletto presso la prima, in Trieste, c/o Acegas-V.Teatro 5;

nei confronti di

Ezit - Ente Zona Industriale di Trieste, Sviluppo Italia Aree Produttive Spa;



sul ricorso numero di registro generale 158 del 2008, proposto dalla:
Societa' Italiana per l'Oleodotto Transalpino Spa - S.I.O.T., rappresentata e difesa dagli avv.ti S G, A P, M P e M C, con domicilio eletto presso il terzo, in Trieste, via San Nicolo' 19;

contro

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Trieste, piazza Dalmazia 3;
Ministero della Salute, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Friuli-Venezia Giulia, Provincia di Trieste, Comune di San Dorligo della Valle, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Friuli Venezia Giulia, Apat - Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e Per i Servizi Tecnici, Iss - Istituto Superiore di Sanita', Enea - Ente Per Le Nuove Tecnologie, L'Energia e L'Ambiente, Autorita' Portuale di Trieste, Comune di Trieste, Comune di Muggia, Icram-Ist. Centrale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare;

nei confronti di

Acegas-Aps Spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti A C, G B e M D, con domicilio eletto presso la prima in Trieste, c/o Acegas-V.Teatro 5;
Ezit-Ente Zona Industriale di Trieste, Sviluppo Italia Aree Produttive Spa;



sul ricorso numero di registro generale 546 del 2008, proposto dalla:
Societa' Italiana per l'Oleodotto Transalpino Spa -S.I.O.T., rappresentata e difesa dagli avv.ti S G, A P, M P e M C, con domicilio eletto presso il terzo, in Trieste, via San Nicolo' 19;

contro

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Trieste, piazza Dalmazia 3;
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Friuli-Venezia Giulia, Provincia di Trieste, Comune di San Dorligo della Valle, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Friuli Venezia Giulia, Apat-Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e Per i Servizi Tecnici, Iss - Istituto Superiore di Sanita', Enea - Ente Per Le Nuove Tecnologie, L'Energia e L'Ambiente, Autorita' Portuale di Trieste, Comune di Trieste, Comune di Muggia, Icram - Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata al, Ministero della Salute;

nei confronti di

Acegas Aps Spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti A C, G B e M D, con domicilio eletto presso la prima in Trieste, c/o Acegas-V.Teatro 5;
Ezit-Ente Zona Industriale di Trieste, Sviluppo Italia Aree Produttive Spa;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 499 del 2006:

-dei provvedimenti adottati nella conferenza di servizi decisoria, dd. 7 settembre 2006 nonchè del relativo verbale, comunicato con lettera dd. 18 settembre 2006, nella parte in cui ha deliberato l'estensione della perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale SIN di Trieste all'area di parco serbatoi della SIOT, dettando prescrizioni;

-della conferenza di servizi istruttoria del 29 maggio 2006, nonchè del relativo verbale, di tutti i provvedimenti a dette conferenze connessi e presupposti in particolare la lettera di invito, i relativi ordini del giorno e i pareri eventualmente resi dai partecipanti concernenti l'area SIOT e, più in generale, la sua posizione in rapporto al Sito di interesse nazionale;

-del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, 24 febbraio 2003, prot. n. 639/RIBO/MDI/B, nella parte in cui afferma la non definitività della perimetrazione e stabilisce le modalità della eventuale nuova perimetrazione del suddetto SIN;.

quanto al ricorso n. 557 del 2006:

-dei provvedimenti adottati nella conferenza di servizi decisoria, convocata presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 7 settembre 2006 nonchè del relativo verbale, nella parte in cui ha deliberato l'estensione della perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di Trieste all'area del parco serbatoi della Siot;

-della conferenza di servizi istruttoria del 29 maggio 2006, nonchè del relativo verbale, e di tutti i provvedimenti a dette conferenze, in particolare della lettera di invito, i relativi ordini del giorno e i pareri eventualmente quivi resi dai partecipanti concernenti l'area SIOT e, più in generale, la sua posizione in rapporto al Sito di interesse nazionale - Trieste;

-del decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, 24 febbraio 2003, prot. n. 639/RIBO/MDI/B, nella parte in cui afferma la non definitività della perimetrazione e stabilisce le modalità della eventuale nuova perimetrazione del suddetto SIN;

-dei provvedimenti adottati nella citata conferenza di servizi decisoria, in data 7 settembre 2006, nella parte in cui ha deliberato di richiedere alla Società SIOT di presentare il Piano caratterizzazione delle aree di propria competenza all'interno del sito di bonifica di interesse nazionale di Trieste;

quanto al ricorso n. 45 del 2007:

-dei provvedimenti adottati nella conferenza di servizi decisoria, convocata presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 31 ottobre 2006 nonchè del relativo verbale e degli allegati A,B,C,D, E, F,G, H, e I,, nella parte in cui riguardano la SIOT;

-della conferenza di servizi istruttoria del 20 ottobre 2006, del relativo verbale, e di tutti gli atti a dette conferenze comunque connessi e presupposti e in particolare la lettera di invito, i relativi ordini del giorno, il documento preparatorio alla Conferenza dei Servizi dd. 30.102006, nonchè dei pareri eventualmente resi dai partecipanti, concernenti la SIOT;.

quanto al ricorso n. 427 del 2007:

-del decreto direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, prot. 3624/QdV/DI/B dd. 18 maggio 2007;

-del verbale della Conferenza di Servizi dd. 18 maggio 2007, nonchè degli allegati A, B, C, L, M, N alla stessa, comunicati con lettera prot. 11220/QdV/DI/VII-VIII, ricevuta in data 12 giugno 2007;

-della conferenza di servizi istruttoria dd. 30 novembre 2006, nonchè del relativo verbale;

-delle lettere di invito dd. 9 novembre 2006 e del 15 novembre 2006;

-dei relativi ordini del giorno e dei parere eventualmente resi dai partecipanti concernenti l'area SIOT;

-del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, 24 febbraio 2003, prot. n. 639/RIBO/MDI/B, nella parte in cui afferma la non definitività dela perimetrazione e stabilisce le modalità dell'eventuale nuova perimetrazione del suddetto SIN..

quanto al ricorso n. 158 del 2008:

Quanto al ricorso introduttivo:

-della nota del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio dd. 21.2.2008;

-della Conferenza di Servizi decisoria dd. 26.7.2007, del relativo verbale e del decreto finale di adozione;

-della Conferenza di servizi istruttoria dd. 21.5.2007 e del relativo verbale, nonchè della lettera di invito datata 9.5.1007, del documento consegnato in corso di Conferenza istruttoria, i relativi ordini del giorno e i pareri resi dai partecipanti concernenti l'area SIOT;

-delle Conferenze di Servizi decisorie dd. 7.9.2006, 31.10.2006 e 18.5.2007, del decreto direttoriale di adozione di quest'ultima, dei relativi verbali e atti connessi e presupposti, e in particolare della lettera di invito, i relativi ordini del giorno, le relative Conferenze di Servizi istruttorie e i pareri qui resi;

Quanto ai motivi aggiunti depositati in data 19.5.2008:

-del Decreto direttoriale del Ministero dell'Ambiente prot. n. 4109/QdV/DI/B dd. 7 novembre 2007, contenente il provvedimento finale di adozione, ex art. 14 ter legge 7 agosto 1990, n. 241 delle determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi decisoria relativa al sito di bonifica di interesse nazionale di Trieste del 26 luglio 207;

-del verbale dd. 26 luglio 2007, degli allegati allo stesso verbale,;

- di tutti gli atti agli stessi presupposti e in particolare della Conferenza di Servizi istruttoria dd. 21 maggio 2007, del relativo verbale, di tutti i provvedimenti a dette Conferenze connessi e presupposti, e in particolare della lettera di invito del 9 maggio 2007, del documento preparatorio consegnato nel corso della Conferenza dd. 21 maggio 2007, dei relativi ordini del giorno e dei pareri eventualmente resi dai partecipanti concernenti l'area SIOT e, in generale la sua posizione in rapporto al "Sito di interesse nazionale"-Trieste;

-della Conferenza di Servizi istruttoria dd. 4 aprile 2008 nonchè del relativo verbale, e di tutti i provvedimenti della Conferenza, della lettera di invito del 20 marzo 2008 e del documento preparatorio consegnato nel corso della medesima Conferenza di servizi istruttoria dd. 4 aprile 2008;

-delle Conferenze di Servizi decisorie dd. 7 settembre 2006, 31 ottobre 2006 e 18 maggio 2007, del decreto direttoriale di adozione di quest'ultima, dei relativi verbali e atti connessi e presupposti, ed in particolare delle lettere di invito, dei relativi ordini del giorno, delle relative Conferenze di Servizi istruttorie e dei pareri qui resi concernenti la SIOT e più in generale la sua posizione rispetto al SIN;.

quanto al ricorso n. 546 del 2008:

Quanto al ricorso introduttivo :

-del decreto del Ministero dell'Ambiente e tutela dd. 30.7.2008, della Conferenza di Servizi istruttoria dd 4.4.2008, del relativo verbale, dei provvedimenti connessi a detta Conferenza, della lettera di invito dd. 20.3.2008, del documento preparatorio consegnato nel corso della Conferenza dd. 4.4.2008, dei relativi ordini del giorno,dei pareri resi dai partecipanti concernenti l'are SIOT;
delle Conferenza dei Servizi decisorie dd. 7.9.2006, dd.31.10.2006, 18.5.2007, del decreto direttoriale di adozione dd. 18.5.2007, della Conferenza dei Servizi dd. 26.7.2007 e del decreto direttoriale di adozione dd. 7.11.2007, dei relativi verbali e atti connessi, in particolare delle lettere di invito, dei relativi ordini del giorno, delle relative Conferenze dei Servizi istruttorie e dei pareri, nonchè della lettera del Ministero dell'Ambiente dd. 21.2.2008.

Quanto ai motivi aggiunti depositati in data 12.12.2011:

-della nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse idriche, prot. 29401/TRI/DI/VII del 28 settembre 2011, trasmessa a mezzo fax in pari data, avente ad oggetto “SIN di Trieste – Attività di manutenzione preventiva”.

Quanto ai motivi aggiunti depositati in data 11.5.2012:

-della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. 5442/TRI7DI/VII dd. 29.2.2012, avente ad oggetto"Sito di interesse Nazionale di Trieste- Scavo per il controllo ed eventuale manutenzione preventiva da effettuare sulla linea di trasferimento "C";

Quanto ai motivi aggiunti depositati in data 30.9.2013:

-della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. 0038496/TRI dd. 4.6.2013, avente ad oggetto "Sito di interesse Nazionale Trieste" Tal Società Italiana per l'Oleodotto Transalpino spa - esecuzione scavi finalizzati al controllo di alcuni tratti delle proprie linee di trasferimento del greggio- Riscontro alla nota"(doc. 10 dep. 25 luglio 2013);

-della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. 0042141/TRI dell'8.7.2013 ad oggetto " Sito di interesse Nazionale Trieste" Tal Società Italiana per l'Oleodotto Transalpino spa - esecuzione scavi finalizzati al controllo di alcuni tratti delle proprie linee di trasferimento del greggio- Riscontro alle note del 3 aprile e 30 maggio c.a.";.


Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e dell’Acegas Aps Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti delle cause;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2014 il presidente Umberto Zuballi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Sulla presente controversia si sono susseguiti sei ricorsi e tre motivi aggiunti, tutti coinvolgenti la ricorrente SIOT e una serie di provvedimenti adottati nei suoi confronti a partire dal 2006 per giungere infine al 2013.

La ricorrente società gestisce, assieme ad una società austriaca e a una società tedesca, l'oleodotto transalpino fra Trieste la Germania e l'Austria. La SIOT all'interno del sito d’interesse nazionale di Trieste gode di alcune aree di proprietà e altre in concessione dall'autorità portuale, dove sono collocati i terminal e lo specchio d'acqua antistante, le linee di adduzione alla stazione antincendio su terraferma e il deposito attrezzi, godendo altresì di una servitù di passaggio per i tubi di trasferimento su altre aree di enti pubblici e privati. La ditta osserva come il greggio viene trasferito dal terminal marino attraverso quattro tubazioni al parco di 32 serbatoi e pompato attraverso l'oleodotto transalpino verso le raffinerie di Germania, Austria e Repubblica ceca. La SIOT non svolgere alcuna attività industriale laddove la zona dei serbatoi risulta estranea al sito d’interesse nazionale, attraverso il quale peraltro passano le tubazioni. All'interno del sito si trovano invece il terminale a mare e parte delle aree di trasferimento.

2. Il Ministero dell'ambiente ha adottato nei confronti della SIOT una serie di provvedimenti, a cominciare dalla conferenza di servizi decisoria del 7 settembre 2006, oggetto dei primi due ricorsi, la conferenza di servizi decisoria del 31 ottobre 2006, oggetto del terzo ricorso, la conferenza di servizi decisoria del 18 maggio del 2007 con relativo decreto stessa data, oggetto del quarto ricorso n. 427 del 2007, la lettera del 21 febbraio del 2008 oggetto del quinto ricorso n. 158 del 2008, la conferenza di servizi decisoria del 26 luglio 2007 e il successivo decreto del 7 novembre 2007, oggetto del ricorso per motivi aggiunti nel giudizio 158 del 2008, la conferenza di servizi di 18 giugno 2008 e il decreto del 30 luglio 2008 oggetto del sesto e ultimo ricorso n. 546 del 2008, la nota del ministero del 28 settembre 2011, oggetto dei primi motivi aggiunti all'ultimo ricorso, la nota del 29 febbraio 2012 oggetto dei secondi motivi aggiunti all'ultimo ricorso e infine la nota del Ministero dell’ambiente 5 giugno 2013 e la successiva del 8 luglio 2013 impugnate con i terzi motivi aggiunti all’ultimo ricorso.

La SIOT illustra sia la situazione di fatto sia gli interventi già svolti per evitare ogni inquinamento nella zona interessata. Ricostruisce poi le vicende che hanno portato all'istituzione del Sito d’interesse nazionale di Trieste SIN perimetrato con decreto ministeriale del 24 febbraio 2003.

3. A grandi linee tutti gli atti impugnati riguardano due zone distinte: il sito d’interesse nazionale SIN di Trieste all'interno del quale la ditta dispone di aree di proprietà, di aree in concessione dall'autorità portuale e di servitù di passaggio. Nelle prime cause è emersa la questione della stessa estensione del sito d’interesse nazionale.

La seconda zona interessata dalle presenti cause riguarda il parco serbatoi TANK FARM di proprietà della ditta ricorrente esterno del sito d’interesse nazionale.

Prima di esaminare i sei ricorsi e i motivi aggiunti va da subito evidenziato come la situazione si è evoluta sia dal punto di vista fattuale che giuridico per cui l'interesse permane unicamente per alcune delle cause mentre per altre è sopravvenuta una carenza d’interesse, come si illustrerà in seguito.

4. In relazione al primo ricorso rubricato al n 499 del 2006 la ditta spiega che era stata effettuata una conferenza di servizi istruttoria del 29 maggio 2006 e infine si giunse all'atto impugnato, cioè il verbale della conferenza dei servizi decisoria del 7 settembre 2006 convocata dal Ministero dell'ambiente. A detta conferenza non era presente né il Ministero dello sviluppo economico né la Regione mentre la provincia di Trieste, il comune di San Dorligo della Valle e la SIOT non venivano neppure convocati.

La conferenza dei servizi estendeva il perimetro del sito d’interesse nazionale comprendendovi anche le aree del parco serbatoi della società ricorrente. La conferenza dei servizi stabiliva poi alcuni precisi oneri a carico dell'odierna ricorrente.

Vengono impugnati in questa sede tutti i provvedimenti nella parte in cui s'è deliberata l'estensione della perimetrazione del sito di interesse nazionale all'area del parco serbatoi della ditta ricorrente, nonché gli atti della conferenza di servizi istruttoria del 29 maggio e il relativo verbale e tutti i provvedimenti comunque connessi e presupposti, la lettera di invito, l’ordine del giorno e i pareri resi dai partecipanti e infine il decreto del ministero dell'ambiente del 24 febbraio 2003 nella parte in cui afferma che la perimetrazione del sito non era definitiva e fissava le modalità di una nuova perimetrazione.

A sostegno del ricorso citato la SIOT deduce i seguenti motivi di ricorso:

A. Violazione dell'articolo 252 del decreto legislativo 152 del 2006, violazione dell'articolo 14 ter della legge 241 del 1990, contraddittorietà e illogicità. L'articolo 252 prevede che all'individuazione dei siti d’interesse nazionale si provvede con decreto del ministro dell'ambiente d'intesa con le regioni interessate, mentre nel caso la regione Friuli Venezia Giulia non è intervenuta alla conferenza di servizi, il cui ordine del giorno tra l'altro non menzionava l'estensione del sito d’interesse nazionale. Analoga considerazione riguarda la perimetrazione del sito per la quale non sono stati acquisiti i prescritti pareri laddove il comune di San Diego della Valle non è stato nemmeno invitato.

Infine neppure la società ricorrente è stata invitata a partecipare alla conferenza di servizi. Inoltre, per quanto concerne le questioni non inserite all'ordine del giorno di detta conferenza di servizi, non si è formato nemmeno l'assenso tacito.

B. Violazione degli articoli 240 e 252 del decreto legislativo 152 del 2006 nonché del decreto ministeriale 16 maggio 1989, difetto di motivazione e d’istruttoria. La motivazione dell'estensione del sito non risulta conforme a quanto previsto dalla norma. Si menziona, infatti, il rischio di incidente rilevante ma non si parla di inquinamento di particolare gravità. Le caratteristiche che la legge prevede per un sito d’interesse nazionale non sussistono nel caso.

C. Violazione dell'articolo 249 del decreto legislativo 152 del 2006, difetto di motivazione e d’istruttoria, contraddittorietà, falso presupposto di fatto e violazione del principio di proporzionalità.

L'estensione del sito si fonda su due fatti: l'attentato terroristico del 1972, che era già stato valutato in precedenza, e lo sversamento di greggio avvenuto nell'agosto del 2006 che va considerato un episodio di portata limitata e non giustifica l'inclusione nel sito d’interesse nazionale. Inoltre la conferenza dei servizi non aveva la cognizione completa dell'area.

D. Violazione e falsa applicazione degli articoli 242 e 249 del decreto legislativo 152 del 2006, difetto d’istruttoria e falso presupposto di fatto. In seguito all'episodio terroristico del 1972 la ditta aveva deciso di disinquinare tutti i siti. Ciò vale anche per l'episodio relativo al 2006.

E. Sviamento di potere, in quanto in precedenza si era già stabilito di realizzare una barriera fisica che impedisse alle acque di falda di immettersi nel mare. La realizzazione del diaframma sarebbe sufficiente per evitare ogni pericolo di inquinamento, mentre gravare ulteriormente sulla società ricorrente non appare corretto.

F. Illegittimità derivata e incompetenza del ministero dell'ambiente e delle amministrazioni statali in relazione ai poteri di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 152 del 2006, ulteriore violazione degli articoli 242 249 sopra citati, difetto di istruttoria e di motivazione.

Il provvedimento impugnato pone a carico della società ricorrente una serie di obblighi relativi alla messa in sicurezza di emergenza e all'effettuazione della caratterizzazione che costituiscono già attuazione dell'avvenuta estensione del sito d’interesse nazionale. Si tratta cioè di un'estensione che deriva da un vizio di incompetenza.

5. Con il secondo ricorso rubricato al n 557/06 la SIOT impugna i provvedimenti adottati nella conferenza dei servizi decisoria del 7 settembre 2006 per quella parte in cui chiedono alla stessa ditta di presentare un piano di caratterizzazione delle aree di propria competenza e della fascia interessata al passaggio dell’oleodotto all'interno del sito di bonifica di interesse nazionale di Trieste.

A sostegno deduce i seguenti motivi di ricorso:

A. Violazione degli articoli 242, 244, 252 e 253 del decreto legislativo 152 del 2006, difetto d’istruttoria, falso presupposto di fatto e difetto di motivazione. In base al principio “chi inquina paga” è necessario individuare in via preliminare il responsabile dell'inquinamento, il che nel caso non è stato fatto.

B. Difetto d’istruttoria, irragionevolezza, contraddittorietà e difetto di motivazione

Il provvedimento impugnato pone a carico della società ricorrente una serie di obblighi relativi alla messa in sicurezza di emergenza e all'effettuazione della caratterizzazione che costituiscono già attuazione dell'avvenuta estensione del sito di interesse nazionale. Si tratta cioè di un'estensione illegittima in quanto derivante da un vizio di incompetenza.

6. Con il terzo ricorso rubricato al n 45/07 la ditta SIOT impugna i provvedimenti adottati nella conferenza di servizi decisoria del 31 ottobre 2006, i relativi verbale e allegati e gli atti della conferenza di servizi istruttoria del 30 ottobre 2006.

A sostegno deduce la violazione dei principi generali in materia di conferenza dei servizi per il mancato inserimento all'ordine del giorno delle delibere assunte, il difetto di istruttoria, la contraddittorietà e l’illogicità, oltre che la violazione dei principi in materia di partecipazione. Inoltre deduce la violazione e falsa applicazione dell'articolo 240 del decreto legislativo 152 del 2006 nella parte in cui gli atti gravati impongono alla ditta l'adozione di misure di messa in sicurezza di emergenza e per quanto riguarda le prescrizioni relative all'area.

Il provvedimento impugnato pone a carico della società ricorrente una serie di obblighi relativi alla messa in sicurezza di emergenza e all'effettuazione della caratterizzazione che costituiscono già attuazione dell'avvenuta estensione del sito di interesse nazionale. Per tale aspetto deduce l’illegittimità derivata, illogicità, irragionevolezza e illogicità.

7. Con il quarto ricorso rubricato al n 427/07 la ditta SIOT impugna il decreto del ministero dell'ambiente del 18 maggio 2007 riguardante l’adozione delle determinazioni conclusive della conferenza dei servizi decisoria del 18 maggio 2007, il verbale di detta conferenza, gli allegati e gli atti presupposti, in particolare quello di cui alla conferenza di servizi istruttoria del 30 novembre 2006.

A sostegno deduce i seguenti motivi di ricorso.

In via di diritto rileva l’illegittimità dell'estensione della perimetrazione del sito di interesse nazionale per la mancanza dell'intesa regionale e l’incompetenza del dirigente nell'assumere il provvedimento, in sostanza ricalcando le censure di cui ai precedenti gravami. Deduce poi l'assenza delle condizioni di inquinamento e l’illegittimità delle prescrizioni di messa in sicurezza del sito assunte in violazione del principio “chi inquina paga”.

8. Con il quinto ricorso rubricato al n 158/08 la ditta impugna la nota del ministero dell'ambiente del 21 febbraio del 2008 riguardante il controllo preventivo all'isolamento esterno della linea di trasferimento C - area dell'autorità portuale - nonché la conferenza di servizi decisoria del 26 luglio 2007, gli atti presupposti tra cui la conferenza di servizi istruttoria del 21 maggio 2007 con tutti gli atti connessi.

Contesta in particolare la prescrizione del Ministero relativa alle aree all'interno del sito di interesse nazionale, in particolare dove impongono il piano di caratterizzazione e le misure di messa in sicurezza di emergenza.

Considera illegittima la parte del provvedimento relativa allo scavo di controllo del rivestimento esterno di una parte della tubazione per violazione degli articoli 183 seguenti del decreto legislativo 152 del 2006, contraddittorietà e irragionevolezza;
deduce poi il difetto di istruttoria in relazione alla seconda parte del provvedimento relativo alle prescrizioni di messa in sicurezza di emergenza e di caratterizzazione anche per la violazione dei principi del procedimento dell'articolo 21 bis della legge 241 del 1990.

Deduce poi l’illegittimità della prescrizione relativa alla messa sicurezza di emergenza delle aree di proprietà ovvero in concessione ricadenti nel sito di interesse nazionale, per incompetenza e violazione degli articoli 240 e seguenti del ripetuto D Lgs 152 del 2006 nonché del principio “chi inquina paga”. Infine deduce l’illegittimità delle prescrizioni che impongono l'obbligo di caratterizzazione per violazione degli articoli 292 e seguenti del decreto legislativo 152 del 2006, inoltre eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, irragionevolezza e contraddittorietà.

Con i motivi aggiunti al quinto ricorso impugna il decreto del ministero dell'ambiente del 7 novembre 2007 e con cui si approva il provvedimento di adozione delle determinazioni conclusive della conferenza dei servizi decisoria del 26 luglio 2007. I motivi ricalcano quelli di cui al ricorso principale.

9. Con il sesto ricorso rubricato al n 546 del 2008 la ditta ricorrente impugna il decreto del ministero dell'ambiente del 30 luglio 2008 riguardante le determinazioni conclusive della conferenza di servizi decisoria relativa al sito di bonifica di interesse nazionale del 18 giugno 2008, il verbale della citata conferenza di servizi ivi compresi gli allegati, tutti gli atti presupposti e in particolare la conferenza di servizi istruttoria del 4 aprile 2008, la lettera di invito del 20 marzo 2008, il documento preparatorio del 4 aprile 2008, l’ordine del giorno e i pareri;
impugna altresì la conferenza di servizi decisoria del 7 settembre 2006, la conferenza di servizi decisoria del 31 ottobre 2006, la conferenza di servizi del 18 maggio del 2007 e il decreto del ministero dell'ambiente del 18 maggio del 2007, la conferenza del 26 luglio del 2007, il decreto del 7 novembre del 2007, il verbale, gli atti presupposti e l'ordine del giorno riguardanti la ditta ricorrente e la sua posizione rispetto al sito di interesse nazionale SIN nonché la lettera del ministero dell'ambiente del 21 febbraio 2008.

In via di diritto deduce l’illegittimità della diffida alla ditta ricorrente di realizzare nelle aree di competenza situate all'interno del sito interesse nazionale qualsiasi intervento che interferisca con le matrici ambientali del suolo e sottosuolo e le acque sotterranee, eccesso di potere per difetto d’istruttoria, violazione del principio di proporzionalità e di legalità, del principio di tipicità degli atti amministrativi e infine sviamento di potere.

Considera illegittima la prescrizione che chiede alla ditta di effettuare la prova di tenuta dell’oleodotto nell'area Italcementi, il difetto di istruttoria, falso presupposto di fatto, difetto di motivazione, irragionevolezza e contraddittorietà.

Deduce poi l’illegittimità delle prescrizioni che impongono alla ditta l'obbligo di presentare il piano di caratterizzazione delle aree di competenza per violazione degli articoli 240, 244, 252 e 253 del decreto legislativo 152 del 2006, difetto di istruttoria, falso presupposto di fatto, difetto di motivazione, irragionevolezza e contraddittorietà.

Le prescrizioni relative alla messa in sicurezza di emergenza del suolo e delle acque di falda sarebbero poste in violazione degli articoli 240, 242, 244, 245, 250 e 252 del decreto legislativo 152 del 2006, del principio “chi inquina paga” affette da difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, contraddittorietà, sviamento e perplessità.

Deduce poi l’illegittimità delle prescrizioni riferite allo stato sull'area di proprietà dell'autorità portuale per violazione degli articoli 183, 186, 242, 243, 245, 250, 252 e 253 dei citato D Lgs 152 del 2006, contraddittorietà con precedenti provvedimenti, irragionevolezza e difetto di istruttoria.

Deduce poi l’illegittimità della richiesta del Ministero dell'ambiente alla ditta di trasmettere i risultati della caratterizzazione dell'area di competenza per violazione dell'articolo 252 del medesimo D Lgs 152 del 2006.

La società illustra in dettaglio la vicenda concludendo per l'annullamento di tutti gli atti impugnati.

10. Nel ricorso per motivi aggiunti depositato il 12 dicembre 2011 la SIOT impugna la nota del ministero dell'ambiente del 28 settembre 2011 riguardante il sito di interesse nazionale e l'attività di manutenzione preventiva.

Ribadisce in sostanza quanto già sostenuto nel ricorso introduttivo in particolare il fatto che la ditta ricorrente non è responsabile dell'inquinamento laddove l'onere della prova spetta all'amministrazione. Inoltre le prescrizioni del Ministero dell'ambiente sono illegittime nella parte in cui subordinano il parere favorevole all’esecuzione dei lavori di manutenzione alla preventiva messa in sicurezza di emergenza del suolo e delle acque di falda e in cui ribadiscono l'obbligo di attivare gli interventi di messa in sicurezza di emergenza dei suoli e della falda;
anche in tal caso verrebbe violato il principio “chi inquina paga”.

Deduce poi l’illegittimità delle prescrizioni riferite allo scavo sull'area del depuratore per violazione di varie norme del decreto legislativo 152 del 2006, contraddittorietà, irragionevolezza e difetto d’istruttoria.

11. Con i secondi motivi aggiunti impugna la nota del ministero dell'ambiente del 29 febbraio 2012 riguardante il sito di interesse nazionale in relazione allo scavo per il controllo della manutenzione preventiva da effettuare sulla linea di trasferimento, nella parte in cui ha espresso parere favorevole ai lavori di manutenzione preannunciati subordinandoli peraltro a determinate prescrizioni.

A sostegno deduce l’illegittimità delle prescrizioni nelle parti in cui ordinano di presentare un piano di caratterizzazione delle aree di competenza all'interno del sito interesse nazionale per violazione degli articoli 242 seguenti del D Lgs 152 del 2006, difetto di istruttoria, falso presupposto di fatto, difetto di motivazione, irragionevolezza e contraddittorietà. Anche l'obbligo di mettere in sicurezza con interventi di emergenza sui suoli e sulla falda sarebbe illegittimo.

Altrettanto viziata sarebbe la prescrizione riguardante lo scavo per violazione delle medesime norme sopra citate.

12. I terzi motivi aggiunti contestano la nota del Ministero dell'ambiente del 5 giugno 2013 avente ad oggetto l'esecuzione di scavi finalizzati al controllo di alcune linee di trasferimento del greggio nonché la nota dell'8 luglio 2013 riguardante altri scavi con le stesse finalità.

La ditta deduce l’illegittimità delle prescrizioni che ordinano alla SIOT di presentare un piano di caratterizzazione delle aree di competenza, per violazione delle medesime norme art. 242 e seguenti del D Lgs 152 del 2006, sempre per i motivi sopra riassunti.

In successive memorie la società ricorrente ha ulteriormente ribadito le proprie argomentazioni.

13. Resiste in giudizio il Ministero che contesta tutti i ricorsi;
peraltro il ministero stesso non ha depositato nuove memorie in vista della pubblica udienza.

Resiste altresì in giudizio nelle cause in cui è costituita l’ACEGAS APS spa rilevando come gli inquinamenti non sono in alcun modo riferibili alla stessa, nemmeno nell'area del depuratore interessata agli scavi effettuato dalla ditta ricorrente.

14. Parte ricorrente con apposita memoria unica per tutti i ricorsi depositata il 22 marzo 2014 replica alle deduzioni avversarie, sottolineando la sua posizione di soggetto incolpevole dell’inquinamento.

Osserva di mantenere interesse al ricorso in relazione solo all’eventuale caratterizzazione delle aree a mare, alla lesività degli ordini di caratterizzazione, considerata l’efficacia degli stessi fino all’atto ministeriale del 29 luglio 2013, ai vari ordini di messa in sicurezza di emergenza disposti sia in generale sia in ordine agli scavi, alle ulteriori prescrizioni adottate dal Ministero dell’ambiente in occasione degli scavi effettuati per le verifiche sulle tubazioni.

Infine nella pubblica udienza del 23 aprile 2014 tutte le cause sono state introitate per la decisione.

DIRITTO

1. Sulla serie di ricorsi e sui motivi aggiunti, che vanno esaminati congiuntamente e decisi con unica pronuncia per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, vanno posti ad avviso di questo collegio alcuni punti fermi.

Innanzitutto risulta chiaramente che la ricorrente SIOT non può essere ritenuta responsabile dell'inquinamento esistente nel sito di interesse nazionale, in quelle parti cui ha la proprietà o la gestione ovvero su cui esercita una servitù di passaggio;
infatti, dall'intera documentazione di provenienza pubblica in particolare dal Ministero dell'ambiente emerge chiaramente come la responsabilità dell'inquinamento da idrocarburi nelle zone considerate discende da risalenti operazioni e attività del tutto estranee alla società odierna ricorrente.

Ne consegue che alla fattispecie deve e può essere applicata solo la normativa che non riguarda il responsabile dell'inquinamento.

2. La questione su cui si soffermava precipuamente il primo ricorso, ma anche in parte quelli successivi relativa all'estensione del Sito di interesse nazionale di Trieste (SIN) risulta risolta sulla base dell'ultimo documentazione depositata in causa, in quanto nella lettera del 12 luglio 2013 del Ministero dell'ambiente risulta chiaramente precisato che il parco serbatoi (Tank farm) della SIOT è esterno al sito di interesse nazionale di Trieste. La stessa parte ricorrente nella memoria depositata il 22 marzo 2014, a pagina tre, chiaramente esprime la sopravvenuta carenza d’interesse sulla relativa impugnazione.

3. Rimangono da risolvere le questioni relative ai piani di caratterizzazione imposti alla ditta ricorrente da una serie di provvedimenti tra cui alcune conferenze di servizi. Anche in tal caso però va rilevato come la nota del ministero dell'ambiente del 19 giugno 2012, depositata in causa, ha precisato che ai fini della caratterizzazione rilevano solo le aree di proprietà e in concessione interessate dal passaggio delle tubazioni per il trasporto di greggio dal terminal marino. In tal modo è stata risolta con sopravvenuta carenza d’interesse anche la questione delle aree marine e della loro caratterizzazione, che comunque risultava dubbia anche rispetto alle precedenti provvedimenti.

In sostanza rimangono di interesse le parti dei ricorsi e dei motivi aggiunti relative all'obbligo per la ditta ricorrente di presentare un piano di caratterizzazione delle aree a terra, in proprietà ovvero in concessione e della fascia attraversata dall'oleodotto, della messa in sicurezza di emergenza di dette aree, e quelle relative ad alcune prescrizioni dettate in occasione di alcuni lavori di manutenzione, in particolare scavi, effettuate dalla SIOT.

4. Va poi estromessa dai tre ricorsi in cui si è costituita il n 427/07, il n 158/08 e il n. 546/08, l’Acegas Aps spa, chiamata in causa per una mera ipotesi difensiva, tra l’altro marginale e irrilevante, non suffragata da alcun elemento probatorio, di una sua eventuale responsabilità per l’inquinamento del sito su cui si colloca l’inceneritore, interessato solo da una servitù di passaggio delle tubazioni della

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