TAR Bari, sez. I, sentenza 2017-11-23, n. 201701207
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Pubblicato il 23/11/2017
N. 01207/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00880/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 880 del 2015, proposto da:
Congrega Maria Ss.ma Addolorata di Margherita di Savoia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati G T, F B, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Muscatello in Bari, Strada Torre Tresca n.2/A;
contro
Comune di Margherita di Savoia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato A L, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Nicolai, n.29;
per l'annullamento
- del bando relativo alla procedura aperta indetta dal Comune di Margherita di Savoia per l’affidamento mediante finanza di progetto in concessione per la riqualificazione, progettazione, costruzione dell’ampliamento e gestione del cimitero comunale (prot. n. 5436 del 18.3.2015), e di tutti gli atti ad esso presupposti, connessi e consequenziali, ancorché allo stato ignoti alla ricorrente, ivi compresi il disciplinare di gara;lo studio di fattibilità allegato al suindicato bando;
la determinazione del Servizio lavori pubblici n. 93 del 17 febbraio 2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Margherita di Savoia;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2017 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la memoria depositata il 21.11.2017, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese di giudizio;
rilevato che le altre parti, all’udienza del 22.11.2017, hanno aderito, dandone atto a verbale, a tale richiesta, anche in ordine alla regolamentazione delle spese;
ritenuto che non sussistono motivi ostativi all’adozione della pronuncia richiesta;