TAR Ancona, sez. I, sentenza 2021-10-12, n. 202100721
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Pubblicato il 12/10/2021
N. 00721/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00346/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 346 del 2021, proposto da
A O T, rappresentato e difeso dall'avvocato M R M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Unica Regionale - ASUR Marche, rappresentata e difesa dall'avvocato M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria Unica Regionale - ASUR Marche - Area Vasta n. 2 - Dip. Prev. Serv. Igiene Allevamenti;
Azienda Sanitaria Unica Regionale - ASUR Marche - Area Vasta n. 3 - Dip. Prev. Serv. Igiene Allevamenti;
Azienda Sanitaria Unica Regionale - ASUR Marche - Responsabile della Corruzione e Trasparenza;
nei confronti
P F;
per l'annullamento
- dell’atto del responsabile della Corruzione e Trasparenza della Asur Marche del 25/6/2021 avente ad oggetto: “sua istanza di riesame dd.13.05.2021 ns prot. n. 17823/2021 e sua istanza successiva dd 10./06/2021 – riscontro”;
- dell’atto del Responsabile della Corruzione e Trasparenza della Asur Marche del 1/6/2021 prot. n. 0019981 avente ad oggetto: “sua istanza di riesame dd 13.05.2021 ns prot n. 17823/2021 sig. Aristide Tesei – incompetenza R.P.C.T”.
e di ogni atto anteriore, presupposto, connesso e/o consequenziale o successivo ancorchè non conosciuto ed in particolare:
- dell’atto dell'Ausur Marche Area Vasta n. 3 prot. n. 40742/DP/VET del 14/4/2021 avente ad oggetto: “istanza di accesso agli atti formulata da Tesei Aristide pervenuta con prot. ASUR n. 11095 del 24.03.2021 – Riscontro”;
- dell’atto dell'Asur Marche Area Vasta n. 2 prot. n. 0072772 del 23/4/2021 avente ad oggetto: “istanza di accesso agli atti formulata da Aristide Tesei – riscontro”;
- dell’atto Asur Marche Area Vasta n. 3 del 21/0/2021 prot. n. 0055732 avente ad oggetto: “richiesta di accesso agli atti del 17.03.2021 e conseguente vs diniego del 14.04.2021 e del 23.04.2021”;
e per l'accertamento e la declaratoria
del diritto di accesso e l'emanazione dell'ordine di esibizione dei documenti richiesti ex art. 116 comma 4 c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale - ASUR Marche;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2021 il dott. G M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente presentava, all’ASUR Marche, un’istanza di accesso datata 17/3/2021 con cui, senza indicare alcun specifico interesse, chiedeva copia dei seguenti documenti:
- autorizzazioni ex art. 3 del D.L. n. 181/2010 rilasciate negli anni 2018, 2019, 2020 agli allevamenti avicoli delle Provincie di Ancona e Macerata;
- copia dei verbali delle ispezioni effettuate negli allevamenti intensivi delle Provincie di Ancona e Macerata per gli anni 2018, 2019 e 2020;
- copia di eventuali verbali attestanti irregolarità rilevate nelle ispezioni degli stabilimenti avicoli delle Provincie di Ancona e Macerata per gli anni 2018, 2019 e 2020.
Nell’istanza venivano richiamate le seguenti disposizioni normative: art. 3 D.Lgs. n. 195/2005;art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 33/2013;art. 5, comma 3, DPR n. 184/2006;artt. 21, comma 2 e 23, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006;art. 24, comma 7, Legge n. 241/90;Legge n. 195/2005.
L’istanza veniva riscontrata con nota del 14/4/2021 prot. n. 40742/DP/VET con cui:
- il ricorrente veniva invitato a consultare le informazioni pubblicate on-line (fornendo le relative indicazioni per l’accesso) concernenti le autorizzazioni rilasciate agli allevamenti avicoli;
- veniva respinta l’istanza di accesso a copia dei verbali ispettivi e di accertamento di eventuali irregolarità poiché l’amministrazione non la riteneva riconducibile all’accesso civico generalizzato, in applicazione dell’art. 28 del proprio Regolamento (che esclude tale forma di accesso a pratiche specifiche e dettagliate riguardanti posizioni individuali di terzi). Tali atti avrebbero pertanto dovuto essere acquisiti attraverso l’accesso documentale ai sensi della Legge n. 241/1990, previa allegazione di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti.
Riscontro di analogo tenore veniva comunicato con nota ASUR – Area Vasta 2, del 23/4/2021 prot. 72772. Questa comunicazione conteneva anche l’avvertimento circa la possibilità di presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione, della Corruzione e della Trasparenza (di seguito RPCT).
Il ricorrente presentava un’ulteriore nota integrativa del 23/4/2021 con cui:
- dichiarava di esercitare un interesse generalizzato all’accesso ai sensi delle Leggi n. 33 e 195;
- dichiarava di essere titolare anche di un interesse specifico in relazione ad un ricorso presentato al Tar Marche, contro un allevamento avicolo, conclusosi con sentenza di rigetto n. 187/2021 che egli era intenzionato ad appellare;
- chiariva che l’accesso alle autorizzazioni ex art. 3 del D.L. n. 181/2010 si riferiva a quelle rilasciate in deroga al limite ordinario di densità di allevamento;atti non acquisibili attraverso l’Anagrafe Nazionale Zootecnica (BDN).
Seguiva ulteriore riscontro dell’ASUR - Area Vasta 3, prot. 55732 del 21/5/2021 con cui:
- veniva sostanzialmente respinta l’istanza di accesso documentale (Legge n. 241/1990) poiché non era stato indicato alcun collegamento diretto tra la documentazione richiesta e la vicenda che aveva dato luogo alla sentenza TAR Marche n. 187/2021;
- veniva ribadita l’inapplicabilità delle altre forme di accesso generalizzato come già comunicato con le precedenti note;
- veniva comunque fornito l’elenco degli allevamenti presenti sul territorio di competenza per i quali era stata rilasciata l’autorizzazione ex art. 3 del D.L. n. 181/2010;
- veniva inoltre fornito l’elenco degli allevamenti sottoposti a controllo ufficiale nel triennio 2018-2020.
Nel frattempo il ricorrente, con istanza del 13/5/2000, si era rivolto anche al RPCT per sollecitare un riesame sulla scorta delle seguenti considerazioni:
- l’accesso alle autorizzazioni ex art. 3 del D.L. n. 181/2010 era necessario al fine di tutela del benessere animale e del consumatore finale e avrebbe pertanto dovuto essere consentito ai sensi dell’art. 5, comma 2, della Legge n. 33/2013 (accesso civico generalizzato);
- l’accesso a copia dei verbali ispettivi e di accertamento di eventuali irregolarità non avrebbe recato pregiudizio alla posizione di terzi poiché l’attività ispettiva sugli allevamenti intensivi rientra nel Piano di monitoraggio e controllo allegato al Decreto autorizzativo della Regione Marche a cui l’ASUR partecipa;
- il ricorrente è comunque titolare di un interesse specifico avendo intrapreso un contenzioso amministrativo avverso un allevamento avicolo in prossimità della propria abitazione. L’acquisizione dei dati relativi agli altri allevamenti delle Province di Ancona e Macerata costituisce, pertanto, un mezzo utile per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante;
- in ragione di quanto sopra va pertanto escluso l’intento di esercitare un controllo generalizzato sull’attività dell’ASUR.
Seguiva un primo riscontro del 1/6/2021 prot. 1/6/2021 con cui il RPCT, rilevata la sussistenza di un interesse qualificato e differenziato in capo al ricorrente, qualificava l’istanza come accesso documentale ai sensi della Legge n. 241/1990, dichiarandosi incompetente al riguardo.
Con istanza del 4/6/2021, il ricorrente si rivolgeva nuovamente al RPCT citando recenti sentenze di questo Tribunale (cfr. nn. 430, 431 e 432 del 17/5/2021) pronunciate su analoghe istanze di accesso che, illegittimamente, l’amministrazione aveva ricondotto esclusivamente a quello documentale senza pronunciarsi sull’ammissibilità delle altre forme di accesso azionate dal richiedente. Veniva inoltre richiamata la sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 10/2020, circa le possibilità di accesso riconducibili cumulativamente a più discipline (documentale, civico semplice e civico generalizzato). Il RPCT veniva pertanto invitato a ripronunciarsi in forza delle proprie competenze.
Quest’ultimo, con nota 25/6/2021 prot. 23129, escludeva la sussistenza dei presupposti per ricondurre l’istanza del 17/3/2021 (con successiva nota integrativa del 23/04/2021), alla fattispecie dell’accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013, poiché non diretta allo scopo di “favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”. In ogni caso all’esercizio di tale forma di accesso osterebbe la tutela di interessi economici e commerciali nonché il diritto alla riservatezza di soggetti terzi (cfr. artt. 5, comma 3 e 5-bis, comma 2, lett. c, del D.Lgs. n. 33/2013;art. 19, paragrafo 2, lett. a, del Regolamento aziendale approvato con determina n. 529/2018).
L’