TAR Milano, sez. II, sentenza 2010-07-06, n. 201002777
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N. 02777/2010 REG.SEN.
N. 03023/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3023 del 2005, proposto da:
CHITA IMMOBILIARE 2° s.r.l., con sede in Tempio Pausania, in persona dell’A.U. signor F S, rappresentata e difesa dall’avv. G M U e dall’avv. T G, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Milano, corso Monforte 16
contro
COMUNE di B, in persona del Sindaco pro tempore , dott. G S, rappresentato e difeso dagli avv.ti B P del foro di Lodi e D P del foro di Milano, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Milano, via Corridoni 35
per l'accertamento
negativo del credito vantato dal Comune a titolo di sanzione, ex art. 3 legge n. 47/1985, per il tardivo versamento della seconda rata del contributo correlato ad una concessione edilizia (€ 33.870,28), nonché di interessi legali per il ritardato versamento, riferiti al periodo 14.10.1998/25.8.2001 (€ 2.825,02) ed al periodo 25.8.2001 / 7.10.2003 (€ 2.214,56);con la condanna del Comune al risarcimento del danno.
Visto il ricorso, notificato il 14 ottobre, depositato il 14 novembre 2005;
Vista la memoria di costituzione del Comune;
Viste le memorie delle parti;
Visti atti e documenti di causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 26 maggio 2010, relatore il dott. Carmine Spadavecchia, l’avv. Giovanelli e l’avv. Passerini;
Considerato quanto segue in
FATTO e DIRITTO
1. La Società ricorrente è subentrata, in seguito a voltura, nella concessione edilizia 14.10.1998 (pratica n. 69/97, prot. n. 2565/97) rilasciata alla Mirco Immobiliare s.r.l. per la costruzione di un complesso residenziale composto da ville a schiera, appartamenti e box in via Falcone e Borsellino, sull’area censita ai mappali 87, 96 e 98 del foglio 13.
2. Il contributo concessorio, determinato in £ 131.164.000, è stato in parte (£. 65.582.000) pagato al ritiro della concessione edilizia;per il resto (£. 65.582.000), garantito da polizza fideiussoria 7.10.1998, rilasciata dalla Vittoria Assicurazioni s.p.a. senza beneficio di preventiva escussione del contraente.
3. Il Comune, con nota 30 luglio 2001 (prot. n. 2841/01), ha chiesto alla ricorrente di versare la seconda rata (£. 65.582.000) con gli interessi legali (£. 5.470.000) riferiti al periodo 14.10.1998/25.8.2001;e, con nota 2 settembre 2003 n. 2790/03, ha chiesto alla Vittoria Assicurazioni s.p.a. di pagare allo stesso titolo (rateo scaduto e interessi) la somma di € 37.238,11 (pari all’intera somma garantita, £. 72.104.200).
4. La Società, dopo avere versato detto importo (€ 37.238,11) il 7 ottobre 2003, ha chiesto al Comune lo svincolo della polizza fideiussoria.
5. Con nota 10 novembre 2003 n. 3723/03 il Comune ha chiesto alla Società il pagamento della sanzione, ex art. 3 legge n. 47/1985, per il tardivo versamento della seconda rata del contributo, pari al 100% del relativo importo (€ 33.870,28), nonché gli interessi legali per il tardivo versamento, riferiti al periodo 25.8.2001 / 7.10.2003 (€ 2.214,56).
6. La ricorrente, dopo avere contestato la pretesa del Comune in sede stragiudiziale (lettera 27.11.2003, cui il Comune ha replicato con nota 1.12.2003), con il presente ricorso ha chiesto al Tribunale di accertare l’insussistenza del debito relativo alla sanzione ed agli interessi legali, questi ultimi relativamente sia al periodo 14.10.1998/25.8.2001 (€ 2.825,02), sia al periodo 25.8.2001 / 7.10.2003 (€ 2.214,56).
7. Sostiene la Società: - che il Comune aveva l’onere di attivare la fideiussione immediatamente, appena scaduto il termine di pagamento, mediante richiesta scritta alla società assicuratrice ai sensi dell’art. 5 della polizza, evitando di aggravare la posizione del debitore;la violazione del dovere di diligenza imposto al creditore dall’art. 1227, secondo comma, del codice civile infirmerebbe pertanto la legittimità della sanzione;- che il Comune avrebbe illegittimamente applicato le sanzioni previste dall’art. 3 della legge n. 47/1985, anziché quelle (di più ridotta entità) previste dal d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380 (testo unico in materia edilizia), già vigente nel momento di applicazione della sanzione;- che alla luce dei fatti esposti (versamento della prima rata;garanzia fideiussoria della seconda rata;pagamento della stessa nell’ottobre 2003) la condotta del Comune sarebbe contrassegnata da sviamento. La Società chiede inoltre il risarcimento del danno relativo alle ulteriori spese sopportate per il rinnovo della garanzia fideiussoria a seguito del rifiuto opposto dal Comune allo svincolo della polizza.