TAR Venezia, sez. I, sentenza 2019-05-28, n. 201900657
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Pubblicato il 28/05/2019
N. 00657/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01665/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1665 del 2013, proposto da:
G D, rappresentato e difeso dagli avvocati L T e P S, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato P S in Jesolo, piazza Brescia, 10/C/4 e domicilio digitale
ex lege
come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Collegio dei Geometri della Provincia di Vicenza, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato D L L, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Bassano Del Grappa, via Vittorelli, 57 e domicilio digitale
ex lege
come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
F C, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
1) del provvedimento di liquidazione parcella datato 25 giugno 2013 e comunicato l’1.8.2013 con PEC in pari data Prot. n. 2429/2013, con riferimento all’avviso di parcella spese e competenze dell’attività professionale relativa alla ristrutturazione di fabbricato in Lonigo (Concessione Edilizia n. 12701, pratica n. C 99/0143);
2) provvedimento di liquidazione parcella datato 25 giugno 2013 e comunicato l’1.8.2013 con PEC in pari data Prot. n. 2429/2013, con riferimento all’avviso di parcella spese e competenze dell’attività professionale relativa alla costruzione di una casa bifamiliare in Lonigo (Concessione Edilizia n. 7453, pratica n. C 01/0095);
3) provvedimento di liquidazione parcella datato 25 giugno 2013 e comunicato l’1.8.2013 con PEC in pari data Prot. n. 2429/2013, con riferimento all’avviso di parcella spese e competenze dell’attività professionale relativa alla redazione di una perizia di stima del danno subito da un immobile sito in San Bonifacio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Collegio dei Geometri della Provincia di Vicenza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2019 il dott. G G A D e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Espone il ricorrente di avere svolto una complessa attività – descritta a pag. 2 del ricorso e comprendente, ex aliis , rilievi, progetti, particolari costruttivi, direzione lavori, varianti in corso d’opera assistenza cantieri et coetera - dal 2001 al 2004 per conto della ditta proprietaria F C.
Rappresenta, dunque, di aver quantificato il suo compenso nel 2006 ma che il cliente avrebbe manifestato dubbi sulla congruità dello stesso e che le trattative dirette alla definizione bonaria non avrebbero avuto esito.
Dunque l’esponente rappresenta di essersi rivolto al Collegio dei Geometri di Vicenza per ottenere la liquidazione delle proprie parcelle in relazione agli incarichi espletati e, a distanza di tempo e a seguito di numerosi incontri con un componente della commissione parcelle, incontri funzionali all’adeguamento delle parcelle medesime all’orientamento del componente delegato, ha ottenuto i provvedimenti oggetto di impugnazione dai quali - secondo la prospettazione della parte ricorrente - conseguirebbe il completo stravolgimento delle parcelle sia sotto il punto di vista delle voci di compenso richieste sia sotto il punto di vista dell’ammontare dello stesso.
Pertanto, parte ricorrente ha avversato gli atti in epigrafe chiedendone l’annullamento.
1.1. Si è costituito in giudizio il Collegio dei Geometri della Provincia di Vicenza, chiedendo il rigetto dell’impugnativa.
Non si è costituito in giudizio in giudizio F C.
1.2. In vista dell’udienza pubblica le parti costituite hanno entrambe depositato la rispettiva memoria e replica.
1.3. All’udienza pubblica del 3 aprile 2019, presenti i difensori delle parti, come da verbale, i quali si sono riportati alle conclusioni già prese chiedendone l’accoglimento, il Collegio si è riservato di provvedere e ha trattenuto il ricorso in decisione.
DIRITTO
1. Premesso che formano oggetto di impugnazione tre provvedimenti di liquidazione di parcelle adottati dal resistente Collegio professionale, si ritiene opportuno evidenziare in limine litis come in passato sia risultato non del tutto pacifica in giurisprudenza la questione dell’appartenenza alla giurisdizione amministrativa delle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei pareri di congruità relativi alle parcelle professionali emessi dagli Ordini o Collegi professionali.
Tuttavia, appare ormai consolidato l’orientamento secondo cui le predette controversie sono da ricondurre alla potestas iudicandi del Giudice amministrativo.
In particolare, la giurisdizione amministrativa in relazione alle vicende contenziose instaurate da un iscritto nei confronti dell’Ordine o Collegio professionale in relazione al parere dal medesimo rilasciato sulla liquidazione degli onorari si fonda sulla natura di ente pubblico non economico del medesimo Ordine o Collegio e sul carattere di tale parere, da ritenere un atto soggettivamente ed oggettivamente amministrativo, emesso nell'esercizio di poteri autoritativi , che non si esaurisce in una mera certificazione della rispondenza del credito alla tariffa professionale ma implica la valutazione di congruità del quantum (arg. ex Cass. civ., sez. VI., 15 gennaio 2018, n. 712 in relazione al parere rilasciato dal Consiglio dell'ordine degli avvocati sulla liquidazione degli onorari di un proprio iscritto;cfr. anche Cass. civ., Sez. Un., 24 giugno 2009 n. 14812;Cass. civ., Sez. Un., 12 marzo 2008, n. 6534).
Si può, a questo punto, entrare in medias res , esaminando le censure racchiuse nel ricorso.
2. In relazione alla parcella relativa alla concessione edilizia prot. n. 12701 pratica C99/0143, parte ricorrente ha dedotto due censure.
2.1. Lamenta innanzitutto l’ eccesso di potere per carenza di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento del presupposto, illogicità. Violazione della legge 2.3.1949, n. 144 .
In estrema sintesi, il ricorrente si duole del mancato esame di una serie di compensi (come individuati a pag. 5 del ricorso: voci 1/a-b-c-d-e, 2, 3, 3/a-b-c-d-e-f-g-h-i-l-m-p, 3/s, 3/u, 4/a, 5), che secondo il Collegio resistente dovevano essere richiesti ai precedenti proprietari dell’immobile, e non all’odierno controinteressato.
Lamenta parte ricorrente, in sintesi, che tale valutazione - concernente l’individuazione, in sede di liquidazione delle parcelle, del soggetto obbligato al pagamento - non compete al Collegio professionale.
Inoltre, alle pagg. 6-7 del ricorso, l’esponente comunque argomenta in ordine alla assunzione in capo all’odierno controinteressato della veste di soggetto obbligato alla liquidazione delle competenze professionali in favore dello stesso esponente, evocando corredo documentale a supporto della propria tesi.
Parte resistente ha argomentato nel senso della inammissibilità e dell’infondatezza della doglianza.
2.1.1. Il motivo è fondato nei termini in appresso specificati.
Innanzitutto, deve evidenziarsi che il motivo non è generico, e quindi inammissibile, come eccepito dalla parte resistente, posto che l'inammissibilità per genericità dei motivi di ricorso è configurabile nel caso in cui non risulti possibile individuare o anche soltanto desumere le censure formulate sulla base del contenuto dell'atto e dei fatti posti a base del contenuto dell'atto e dei fatti esposti dal ricorrente e, quindi, il giudice non sia assolutamente posto in grado di comprendere il petitum e la causa petendi e, in stretta correlazione a tale circostanza, l'intimato non sia in condizione di svolgere la propria attività difensiva, sicchè costituisce e deve essere coerentemente intesa in termini di extrema ratio (cfr. T.A.R. Valle D’Aosta, sez. unica, 19 dicembre 2018, n. 62).
Nel caso di specie il motivo in esame contiene una specifica descrizione degli elementi idonea a garantire al Collegio di effettuare una compiuta disamina e alla parte resistente di approntare una puntuale difesa, come in effetti è avvenuto, il che evidenzia l’infondatezza della dedotta eccezione.
Venendo al merito della censura, occorre evidenziare che costituisce ius receputum nella giurisprudenza di legittimità, il principio in base al quale la parcella anche se corredata dal parere del competente Consiglio dell’ordine di appartenenza del professionista, mentre ha valore di prova privilegiata e carattere vincolante per il giudice ai fini della pronuncia dell’ingiunzione, eventualmente richiesta dal professionista, non ha - costituendo semplice dichiarazione unilaterale del professionista - valore probatorio nel successivo giudizio di opposizione, nel quale il creditore opposto assume la veste sostanziale di attore e su di lui incombono i relativi oneri probatori ex art. 2697 cod. civ., ove vi sia contestazione da parte dell'opponente in ordine all'effettività ed alla consistenza delle prestazioni eseguite o all'applicazione della tariffa pertinente ed alla rispondenza ad essa delle somme richieste (cfr. Cass. civ., sez. VI, 18 giugno 2018, n. 15930;Cass. civ., sez. VI, 2 maggio 2018, n. 10408).
Peraltro, al fine di determinare il suddetto onere probatorio a carico del professionista e di investire il giudice del potere-dovere di verificare la fondatezza della contestazione mossa dall'opponente, non è necessario che quest'ultima abbia carattere specifico, essendo sufficiente anche una contestazione di carattere generico (cfr. Cass. civ., sez. II, 4 ottobre 2016, n. 19800).
Il Collegio ritiene che detto quadro interpretativo ben possa essere esteso al caso in esame, caratterizzato dalla richiesta di liquidazione di parcelle al Collegio professionale da parte dell’esponente.
Ne consegue che, a giudizio del Collegio, non poteva l’organo associativo esaminare e valutare profili - quali quelli concernenti l’individuazione del soggetto passivo del rapporto obbligatorio nascente dal contratto fra il professionista ed il cliente - che rientrano nella funzione di accertamento riservata al plesso giurisdizionale ordinario, in presenza di eventuale contestazione, nei termini anzidetti, da parte dell'opponente.
Quanto appena evidenziato deve predicarsi in riguardo allo specifico caso in esame, caratterizzato dalla vicenda derivativa avente ad oggetto beni immobili (terreno ed edificio) in relazioni ai quali le prestazioni professionali risultano essere state espletate;nel caso che occupa, dunque, l’organo associativo non avrebbe dovuto travalicare il limite del mero riscontro formale di coerenza circa l’esistenza del rapporto professionale sottostante.
Risulta, pertanto, inconferente il compendio argomentativo con il quale la parte resistente ha evidenziato come da nessuno dei documenti prodotti dalla parte ricorrente (alcuni, afferma la stessa parte resistente, non dimessi nell’ambito del procedimento) risulti la “prova” dell’incarico conferito all’esponente da parte del controinteressato in relazione ad alcune prestazioni professionali.
Parimenti inconferente risulta il richiamo, sempre da parte del resistente, alla disciplina di cui alla legge 2 marzo 1949, n. 144, in quanto i plurimi richiami contenuti in detta fonte al “committente” e agli “accordi” intervenuti non può essere letta nel senso di demandare all’organo associativo accertamenti e verifiche (di natura particolarmente complessa, nel caso in esame) su profili schiettamente privatistici, si ribadisce riservati al giudice ordinario.
Inoltre, ben conosce il Collegio la giurisprudenza (richiamata dalla parte resistente) che ha ritenuto legittimo l’operato di un Ordine professionale che aveva accertato la mancanza del sottostante contratto d’opera professionale e aveva rigettato la richiesta di visto di congruità .
E’ ben vero che nell’esame di quella fattispecie la giurisprudenza ha ritenuto come non poteva esimersi l’Ordine medesimo dal rilevare detta mancanza ;e tuttavia, ritiene il Collegio, trattasi di fattispecie assai distante dal caso in esame, ove emerge prima facie la sussistenza di rapporti fra le parti (ricorrente e controinteressato), il cui esatto perimetro oggettivo deve essere (eventualmente) definito dal giudice ordinario.
Inoltre, anche la legittima preoccupazione espressa dalla difesa della parte resistente sugli effetti esterni del provvedimento dell’Ordine o Collegio professionale non deve essere enfatizzata, ben potendo (nell’eventualità) l’ingiunto - come sopra detto - limitarsi alla contestazione nei termini sopra ricordati (dunque anche genericamente ) per onerare della prova ex art. 2697 cod. civ. il creditore opposto.
Va sul punto ulteriormente ricordato che secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il rapporto di prestazione d'opera professionale postula il conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti , sicchè, quando sia contestata la instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull'attore l'onere di dimostrarne l'avvenuto conferimento , anche ricorrendo alla prova per presunzioni, mentre compete al giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva (cfr. Cass. civ., sez. VI, 10 maggio 2018, n. 11283);di ciò, peraltro, parte ricorrente è pienamente consapevole (cfr. pag. 6 del ricorso).
Donde la fondatezza della censura in esame (dovendosi solo precisare che in relazione alle voci indicate dal ricorrente - cfr. supra punto 2.1. - la voce 3/p della parcella non riporta alcun valore economico).
2.2. Il ricorrente ha poi lamentato l’ eccesso di potere per carenza di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento del presupposto, illogicità. Violazione della L. n. 2.3.1949, n. 144 .
L’esponente si diffonde nel puntuale e dettagliato esame, alle pagg.