TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2017-11-14, n. 201711303
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Pubblicato il 14/11/2017
N. 11303/2017 REG.PROV.COLL.
N. 03362/2003 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3362 del 2003, proposto da:
prof. D G S, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano D'Acunti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, v.le delle Milizie, 9;
contro
Inps – successore ex lege del soppresso Inpdap ex art. 21 d. l. n. 201/2011– rappresentato e difeso dall’avv. D M con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria n. 29.
per l'accertamento
del diritto di percepire e trattenere:
l’indennità di buonuscita per cessato servizio prestato presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza – così come effettivamente corrisposta al ricorrente medesimo dall’Inpdap in data 01.04.1996 (per l’importo lordo di £. 105.302.630) nonché per il riconoscimento del diritto del ricorrente alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita, maggiorata degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, nei limiti di legge, mediante la computazione della quota relativa alla indennità integrativa speciale di cui alla L. n. 87/1994;nonché del diritto del ricorrente a percepire, sull’indennità di buonuscita così come corrisposta da parte dell’Inpdap, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dall’Istituto non corrisposti relativamente al periodo intercorrente tra la cessazione del servizio di Assistente Ordinario (01.11.1992) e la data di protocollo Inpdap del provvedimento di pensionamento da parte dell’Università La Sapienza (19.02.1995);
nonchè per l’annullamento della determinazione INPDAP del 26.07.2000 pos. 8705090027K con la quale l’Istituto ha rappresentato al Prof D G di “aver dato inizio ad un procedimento di recupero a suo carico” concernente l’importo lordo di £. 105.302.630, già corrisposto al medesimo a titolo di indennità di buonuscita “per il periodo prestato in qualità di assistente ordinario presso l’Università degli Studi La Sapienza di Roma”, poiché “dal riesame del fascicolo è emerso che il suo rapporto di lavoro con l’Amministrazione di appartenenza non è definitivamente cessato, bensì è continuato, senza soluzione di continuità, con il passaggio al ruolo di professore associato”; nonché per l’annullamento della delibera n. 325 del 10.10.2001 del Comitato di Vigilanza per le Prestazioni Previdenziali ai Dipendenti Civili e militari dello Stato e loro Supplenti, con il quale è stato respinto il ricorso proposto al prof. D G avverso il citato provvedimento INPDAP del 26.07.2000, pos 8705090027K.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2017 la dott.ssa Maria Grazia Vivarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente introdotto, il Prof. D G chiede a questo Tribunale:
l'accertamento del diritto di percepire e trattenere l’indennità di buonuscita per cessato servizio prestato presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza, così come effettivamente corrisposta al ricorrente medesimo dall’Inpdap in data 01.04.1996 (per l’importo lordo di £. 105.302.630), nonché il riconoscimento del diritto alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita, maggiorata degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, nei limiti di legge, mediante la computazione della quota relativa alla indennità integrativa speciale di cui alla L. n. 87/1994;nonché l’accertamento del diritto a percepire, sull’indennità di buonuscita così come corrisposta da parte dell’Inpdap, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dall’Istituto non corrisposti relativamente al periodo intercorrente tra la cessazione del servizio di Assistente Ordinario (01.11.1992) e la data di protocollo Inpdap del provvedimento di pensionamento da parte dell’Università La Sapienza (19.02.1995);
- l’annullamento della determinazione INPDAP del 26.07.2000 pos. 8705090027K con la quale l’Istituto ha rappresentato al Prof D G di “aver dato inizio ad un procedimento di recupero a suo carico” concernente l’importo lordo di £. 105.302.630, già corrisposto al medesimo a titolo di indennità di buonuscita “per il periodo prestato in qualità di assistente ordinario presso l’Università degli Studi La Sapienza di Roma”, poiché “dal riesame del fascicolo è emerso che il suo rapporto di lavoro con l’Amministrazione di appartenenza non è definitivamente cessato, bensì è continuato, senza soluzione di continuità, con il passaggio al ruolo di professore associato”; nonché l’annullamento della delibera n. 325 del 10.10.2001 del Comitato di Vigilanza per le Prestazioni Previdenziali ai Dipendenti Civili e militari dello Stato e loro Superstiti, con il quale è stato respinto il ricorso proposto al prof. D G avverso il citato provvedimento INPDAP del 26.07.2000, pos 8705090027K.
Premesso in fatto che:
il Prof. Salvatore D G ha svolto il servizio di Assistente Ordinario presso l'Università di Roma La Sapienza a decorrere dall'01.11.1973;contemporaneamente, il medesimo D G ha svolto il servizio di Professore Incaricato presso l'Università de L'Aquila dall'1.11.1968, entrambi fino al 01.11.1992 ;
a decorrere dall'01.11.1992 il ricorrente - essendo risultato vincitore del relativo concorso pubblico libero - ha preso servizio come Professore Associato presso l'Università degli Studi La Sapienza di Roma (Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali) per la disciplina "Meccanica Razionale", giusta decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica in data 29.10.1992;
contestualmente alla presa di servizio come Professore Associato (a decorrere dall'01.11.1992) il ricorrente ha cessato sia dal servizio di Assistente Ordinario presso l'Università di Roma La Sapienza, sia dal servizio di Professore Incaricato presso l'Università de L'Aquila;
in data 11.01.1995, quindi, l'Università degli Studi di Roma ha emesso Decreto Rettorale di pensionamento definitivo d'ufficio da Assistente Ordinario. Si legge in decreto, tra l'altro, che: - "il dott. Salvatore D G non incorre nel divieto di cumulo tra pensione e trattamento di attività di cui all'art. 10 della L. 79/83 in quanto non cessato dal servizio di assistente per dimissioni ma per passaggio ad altro ruolo";- "in base agli anni di servizio resi ed agli stipendi percepiti, compete al dott. Salvatore D G la pensione normale ordinaria diretta risultante dal prospetto che segue (...)";- "è conferita al dott. Salvatore D G (....) la pensione (...) a vita. La presente liquidazione è definitiva".
il predetto Decreto è stato, quindi, successivamente inviato (in data 18.01.1995) all'INPDAP, Gestione Autonoma, Sede Provinciale, "per i provvedimenti di competenza" in ordine al "l'unito prospetto di liquidazione dell'indennità di buonuscita";
in data 18-21.07.1995, il D G ha presentato all'INPDAP formale istanza di corresponsione della liquidazione al medesimo spettante in conseguenza del proprio "pensionamento da Assistente Ordinario";
dopo aver espletato istruttoria - nel corso della quale, in data 02.02.1996, l'Inpdap ha anche richiesto alla propria Direzione Centrale Studi e Legislazione, Ufficio II Normativa, apposito parere in merito alla "richiesta di liquidazione avanzata, nonché su quale trattamento economico debba essere eventualmente calcolata" — l'Istituto ha deliberato, in data 010.4.1996, il pagamento — poi effettuato - in favore del Prof. D G dell'indennità di fine rapporto (in relazione al citato provvedimento di pensionamento da Assistente Ordinario) per l'importo lordo di £ 105.302.630 (£ 91.787.360 netto);
oltre quattro anni dopo, con missiva del 26.07.2000, ricevuta il successivo 09.08.2000, l'Inpdap ha rappresentato al Prof. D G che l'Istituto aveva "dato inizio ad un procedimento di recupero a Suo carico" concernente l'importo (lordo) di £ 105.302.630, già corrispostogli a titolo di indennità di buonuscita "per il periodo prestato in qualità di assistente ordinario presso l'Università degli Studi La Sapienza di Roma", poiché "dal riesame del fascicolo è emerso che il Suo rapporto di lavoro con l'Amministrazione di appartenenza non è definitivamente cessato, bensì è continuato, senza soluzione di continuità, con il passaggio al ruolo di professore associato";
con la predetta comunicazione l'INPDAP ha richiesto, quindi, al D G la restituzione della somma di £ 105.302.630 entro 60 giorni, precisando, altresì che "in caso di inutile decorso del termine, il recupero della somma sarà effettuato all'atto della liquidazione della buonuscita spettante dopo la definitiva cessazione dal servizio, applicando sull'importo gli interessi moratori al tasso legale";
in data 30.08.2000, il ricorrente ha proposto ricorso contro il predetto provvedimento di recupero dell’indennità di buonuscita dinnanzi al Comitato di Vigilanza per le Prestazioni Previdenziali ai Dipendenti Civili e militari dello Stato e loro Superstiti che è stato respinto con delibera n. 325 del 10.10.2001;
poi con il presente ricorso, unitamente all’annullamento, previa sospensiva, degli atti a lui sfavorevoli in epigrafe indicati, ha chiesto l’accertamento dei diritti economici di cui sopra e la condanna dell’Amministrazione alla corresponsione.
Si è costituita l’INPS, quale successore ex lege del soppresso Inpdap ex art. 21 d. l. n. 201/2011, depositando memoria a seguito delle ordinanze istruttorie collegiali N. 11821/2016 e N. 06196/2017. In particolare, l’INPS ha depositato, in data 23.6.2017, una relazione sui fatti di causa, cui ha fatto seguito memoria conclusionale del ricorrente.
Nella pubblica udienza odierna la causa è trattenuta in decisione.
DIRITTO
Deduce il ricorrente eccesso di potere per carente e/o erronea motivazione;violazione e falsa applicazione di legge (art. 30 L. n. 1032/1973);ingiustizia manifesta;Eccesso e/o sviamento di potere: illogicità manifesta e contraddittorietà con i presupposti di fatto e di diritto;Incongruenza ed ingiustizia manifesta;violazione di legge (artt. 1 e 3 L. 87/1994;eccesso di potere, illogicità manifesta, totale carenza di motivazione;violazione di legge (art. 26 L. 1032/1973), eccesso di potere;illogicità manifesta: totale carenza di motivazione.
Preliminarmente deve essere dichiarata in parte la cessata materia del contendere nei termini di seguito specificati. Dalla relazione depositata dall'INPS, in data 23.6.2017, risultano i seguenti fatti, non contestati dal ricorrente, ed anzi confermati con la memoria depositata il 21.09.2017:
- a seguito della corresponsione al prof. D G ("con mandato n. 508 del 02/04/1996") dell'indennità di buonuscita "relativa al servizio svolto in qualità di assistente ordinario presso l'Università La Sapienza" e dell'indennità di buonuscita ("corrisposta con mandato n. 6100001164 del 11/01/2010") relativa al servizio dal medesimo D G svolto come professore associato presso l'Università La Sapienza, "l'Istituto ritiene di avere completamente soddisfatto le pretese del ricorrente";
- pertanto, successivamente al maturare del diritto a pensione dello stesso quale Professore Associato (diritto maturato 1'1.11.2009) e, quindi, alla cessazione del relativo servizio, l'Inps ha corrisposto "con mandato n. 6100001164 del 11/01/2010" al medesimo D G l'intero importo dell'indennità di fine rapporto relativa al predetto (cessato) servizio di Professore Associato, rinunciando così a dare seguito a quanto ventilato nella comunicazione del 26.7.2000, nos. 8705090027K, oggetto del presente giudizio, secondo cui il recupero della somma asseritamente erroneamente liquidata e corrisposta al D G nel 1996 (a titolo di indennità di fine rapporto quale Assistente Ordinario) sarebbe stata "recuperata" dall'Inpdap medesimo "dopo la definitiva cessazione del servizio" di Professore Associato e, quindi, in occasione della relativa corresponsione dell'indennità di fine rapporto. Nessun "recupero" l'Inps ha effettuato in tale occasione, come riconosciuto nella citata "relazione" da parte dell'Istituto stesso, il quale pure ha affermato che con il pagamento delle due indennità di buonuscita (di cui la prima, quella corrisposta nel 1996 e per cui è causa, l'Inps riferisce essere stata pari a £ 105.302.630, corrispondenti ad € 54.384,26, importo perfettamente coincidente a quello dedotto in ricorso dal de Gregorio), esso ha ritenuto di "avere completamente soddisfatto le pretese del ricorrente" e, quindi, di non aver commesso alcun errore nella liquidazione e nella corresponsione dell'indennità di buonuscita del 1996 [come invece affermato nella citata nota del 26.7.2000 con la quale l'Inpdap aveva comunicato al D G che l'Istituto aveva "dato inizio ad un procedimento di recupero a Suo carico" concernente l'importo (lordo) di £ 105.302.630, già corrispostogli a titolo di indennità di buonuscita "per il periodo prestato in qualità di assistente ordinario presso l'Università degli Studi La Sapienza di Roma", richiedendo al D G la restituzione della predetta somma di £ 105.302.630 entro 60 giorni, precisando, altresì, che "in caso di inutile decorso del termine, il recupero della somma sarà effettuato all'atto della liquidazione della buonuscita spettante dopo la definitiva cessazione del servizio (...)", la quale ultima, invece, come pure documentato dall'Inps, è stata corrisposta per intero e senza alcuna detrazione per "il recupero della somma";
- ne deriva che l'Inps ha riconosciuto per fatti concludenti (ed ha confermato nella citata "relazione") il diritto del Prof. D G a percepire ed a trattenere l'indennità di buonuscita liquidata nel 1996 per il cessato servizio dal medesimo ricorrente prestato in qualità di Assistente Ordinario, così come effettivamente corrisposto dall'Istituto in data 1.4.1996.
Per contro, sulla domanda formulata dal ricorrente nelle conclusioni rassegnate in ricorso sub B) volta al riconoscimento del diritto alla riliquidazione dell'indennità di buona uscita corrisposta in data 1-2.4.1996 per il cessato servizio prestato quale Assistente Ordinario, maggiorata degli interessi legali e della rivalutazione monetaria nei limiti di legge, mediante la computazione — nella base di calcolo della indennità stessa - della quota relativa alla indennità integrativa speciale di cui alla L. n. 87/1994 e successive modificazioni (con condanna dell'Inps a corrispondere al ricorrente il relativo importo), l'Istituto nulla deduce nella "relazione" depositata. Dall'Allegato 1 alla citata relazione si evince che tale indennità integrativa speciale non è stata ricompresa nell'importo liquidato e corrisposto nel 1996.
Ritiene il collegio che la computabilità dell'indennità integrativa speciale all'interno dell'indennità di buonuscita — prevista dall'art. 3, comma 1, della legge n. 87 del 1994 a mente del quale “3. 1. Il trattamento di cui alla presente legge viene applicato anche ai dipendenti che siano cessati dal servizio dopo il 30 novembre 1984 ed ai loro superstiti, nonché a quelli per i quali non siano ancora giuridicamente esauriti i rapporti attinenti alla liquidazione dell'indennità di buonuscita o analogo trattamento” - si applica non soltanto ai dipendenti cessati dal servizio dopo l'entrata in vigore della legge che la contempla, ma anche, con ampliamento dell'ambito di applicazione, ai dipendenti che siano cessati dal servizio dopo il 30 novembre 1984. In altri termini, la normativa riportata riconosce il diritto ad ottenere il trattamento economico a tutti coloro che non hanno subito gli effetti estintivi derivanti dal decorso del tempo (Cons. di Stato n. 3841/2009). Nel caso di specie, peraltro, pur essendo il D G cessato dal servizio di Assistente Ordinario a far data dall'1.11.1992, il Decreto Rettorale di pensionamento definitivo d'ufficio è dell'11.01.1995, successivo alla data di entrata in vigore della legge n. 87/1994, come successivo (in data 18.01.1995) è l'invio del predetto Decreto all'Inps da parte dell'Università e, naturalmente, l'istanza inoltrata dal D G all'Inpdap di corresponsione della indennità (in data 18-21.7.1995), in applicazione del co. 3 dell’art. 3 L. 87/94.
Il ricorrente ha, pertanto, titolo ad ottenere la riliquidazione dell'indennità di buonuscita già liquidata con mandato n. 508 del 02/04/1996 relativa al servizio svolto in qualità di assistente ordinario presso l'Università La Sapienza.
Si può passare all’esame della domanda formulata dal Prof. D G sub c) delle conclusioni rassegnate in ricorso e volta al riconoscimento del diritto del ricorrente a percepire sull'indennità di buonuscita per il cessato servizio di Assistente Ordinario (così come corrisposta da parte dell'Inpdap in data 1-2.4.1996) gli interessi legali e la rivalutazione monetaria non corrisposti relativamente al periodo intercorrente tra la cessazione dell'indicato servizio di Assistente Ordinario 01.11.1992 e la data di protocollo Inpdap del provvedimento di pensionamento da parte dell'Università La Sapienza (19.02.1995). Risulta dalla relazione depositata dall’Inps agli atti di causa che sull'importo (lordo) liquidato a titolo di indennità di buonuscita 1'01-2.4.1996 l'Inpdap ha corrisposto gli interessi legali solo dalla data del 19,2.1995, cioè dalla data in cui il medesimo Istituto ha protocollato i documenti ricevuti dall'Università concernenti il Decreto Rettorale di pensionamento del D G ed il relativo prospetto di liquidazione.
E' evidente, tuttavia, che gli interessi sull'importo di detta indennità, nonché la relativa rivalutazione monetaria calcolata sulla stessa, spettano al D G dalla (antecedente) data di cessazione dello svolgimento del servizio di Assistente Ordinario, cioè dall'01.11.1992, non dovendo il ricorrente "scontare" i ritardi imputabili all'amministrazione statale (e/o all'ente erogatore) che ha emesso il Decreto Rettorale di pensionamento oltre due anni dopo la cessazione del servizio.
Deve tuttavia escludersi il cumulo degli interessi e della rivalutazione relativamente ai crediti previdenziali – quale l’indennità di buonuscita (cfr. Cons. Stato Sez. VI, 23-09-2014, n. 4784) in esame - maturati successivamente all'entrata in vigore dell'art. 16 comma 6 della L. 30 dicembre 1991 n. 412 a mente del quale “ L'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito ”.
Conclusivamente può essere in parte dichiarata la cessata materia del contendere ed in parte il ricorso può essere accolto, nei termini di cui in motivazione. Le spese di lite possono essere compensate per giusti motivi.