TAR Latina, sez. I, sentenza 2017-05-23, n. 201700326

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza 2017-05-23, n. 201700326
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 201700326
Data del deposito : 23 maggio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/05/2017

N. 00326/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00693/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 693 del 2016, proposto da:
M C s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato G F, con domicilio eletto presso lo studio Gianluca Avv. Falso in Latina, via G. Marconi, 12;

contro

Comune di Priverno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato L F, da intendersi domiciliato agli effetti del presente giudizio presso la segreteria della sezione;

per l'annullamento

della determinazione registro generale n.622, registro settore n.56 del 20 luglio 2016 per il contributo integrativo piano stralcio attività estrattive anno 2016.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Priverno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2017 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Premesso che con il ricorso all’esame la società ricorrente impugna un atto con il quale il comune di Priverno ha determinato per l’anno 2015 il contributo integrativo dovuto dalla ricorrente ai sensi dell’art. 10.2 della N.T.A. del Piano Stralcio del PRAE di Priverno, denunciando che il piano stralcio su cui l’atto si fonda non è mai entrato in vigore;

Premesso che alla udienza pubblica è stato rappresentato che il comune ha ritirato l’atto impugnato;

Ritenuto che non resti al Collegio che prendere atto della improcedibilà per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso;

Ritenuto, in ordine alle spese, che esse vadano poste a carico del comune in via di soccombenza cd. virtuale, in considerazione della circostanza che la sezione con la sentenza n. 770 del 1 dicembre 2016 ha accolto un ricorso del tutto analogo della stessa M C;

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