TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2011-04-08, n. 201100329

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2011-04-08, n. 201100329
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201100329
Data del deposito : 8 aprile 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00987/2010 REG.RIC.

N. 00329/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00987/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 987 del 2010, proposto da:
Cip Net Srl, rappresentata e difesa dall'avv. E B, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Loru 19;

contro

Consorzio Industriale Provinciale di Nuoro;

per l'accertamento

dell’illegittimità del comportamento omissivo tenuto dal consorzio sulla istanza per ottenimento del nulla osta per realizzazione di una centrale elettrica fotovoltaica.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 il dott. G R e udito l’avvocato Bonanno per la ricorrente;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Cip Net s.r.l. in data 26 ottobre 2009 richiedeva al Consorzio Industriale provinciale di Nuoro l’autorizzazione per la realizzazione di una centrale elettrica fotovoltaica sull’area industriale di Ottana nel Comune di Nuragugume censita al Nuovo Catasto Terreni al foglio 9 mappale 1.

L’area era scelta dalla ricorrente, poiché, a suo dire, possedeva tutte le caratteristiche necessarie per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico progettato.

Già dal 13 ottobre 2009, la Cip Net aveva stipulato un contratto di costituzione del diritto di superficie sul predetto terreno con il proprietario sig. Giuseppe Angelo Marchi.

L’istanza inoltrata restava priva di riscontro da parte del Consorzio.

La Cip Net agiva quindi per far accertare da questo Tribunale amministrativo regionale l’illegittimità del silenzio dell’amministrazione con conseguente ordine alla stessa di provvedere in merito alla richiesta del rilascio di nulla osta per la realizzazione di una centrale fotovoltaica nel sito dell’area industriale di Ottana presentata in data in data 26 ottobre 2009.

Alla camera di consiglio del 12.01.2011 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

E’giurisprudenza consolidata in materia, quella secondo cui il dovere di provvedere può scaturire non solo da puntuali previsioni legislative o regolamentari ma anche dalla peculiarità della fattispecie, nella quale ragioni di giustizia o equità impongano l'adozione di provvedimenti o comunque lo svolgimento di un'attività amministrativa, alla stregua dei principi posti in via generale dall'art. 97 della Costituzione (Cons. Stato, Sez. VI, 5 marzo 1986 n. 237;
T.A.R. Piemonte, Sez. I, 25 giugno 1992 n. 321).

La giurisprudenza ha anzi espresso l'avviso che, dopo la legge sul procedimento, l'obbligo per la pubblica amministrazione di fornire una risposta all'istanza del cittadino discenda dalla semplice presentazione della stessa, e non richieda più neanche la sussistenza di una specifica situazione legittimante (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 10 marzo 1997, n. 10).

Ciò in quanto le norme richiamate hanno definitivamente sancito l'intrinseca illegittimità del silenzio rifiuto, riconnettendolo ad una situazione, per così dire, di lesione sintomatica dell'interesse legittimo procedimentale di colui che avrebbe dovuto comunque essere destinatario di una pronuncia, non importa se positiva, negativa o interlocutoria da parte dell'autorità adita (T.A.R. Lazio, II Sez., 23 novembre 1993, n. 1440).

In merito alla sussistenza del dovere del Consorzio Industriale provinciale di Nuoro di pronunciarsi sulla istanza della ricorrente, osserva in conclusione il collegio che, come risulta dalla esposizione in fatto, non contestata nella sostanza dall'Amministrazione intimata, che ha ritenuto di non costituirsi in giudizio, con detta istanza veniva richiesto il nulla osta per la realizzazione di una centrale elettrica fotovoltaica e che, stante i principi sopra esposti, deve qualificarsi come illegittimo il silenzio serbato dall’amministrazione.

Il collegio ritiene di affermare il principio secondo cui il silenzio dell’amministrazione su una istanza ad essa rivolta è sempre censurabile, posto che dalla amministrazione stessa ci si deve attendere un comportamento conforme agli interessi pubblici alla cui cura essa è deputata e che in nessuna occasione un comportamento inerte di fronte ad istanze volte alla conclusione di procedimenti amministrativi non ultimati può dirsi conforme alla cura dell’interesse pubblico.

Nel caso di specie quindi, del tutto condivisibili sono le argomentazioni esposte dalla difesa della ricorrente con l’unico articolato motivo di diritto e fondata quindi la pretesa azionata, limitatamente all’obbligo giuridico di provvedere.

In conclusione il ricorso deve essere accolto, con ordine al Consorzio industriale provinciale di Nuoro di provvedere sulla istanza della ricorrente, definendo con provvedimento espresso il procedimento avviato, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;
in difetto sarà nominato, su richiesta della ricorrente, un commissario ad acta perché provveda in via sostitutiva, adottando tutte le determinazioni e tutti gli atti ritenuti opportuni e necessari per l'integrale esecuzione della sentenza stessa.

Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

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