TAR Ancona, sez. I, sentenza 2022-09-20, n. 202200533

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2022-09-20, n. 202200533
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202200533
Data del deposito : 20 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/09/2022

N. 00533/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00056/2004 REG.RIC.

N. 00535/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 56 del 2004, proposto da
- T I, in qualità di legale rappresentante pro tempore del “Campeggio Holiday”, rappresentato e difeso dagli avvocati L G, I M S, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Stefania Giuliani, in Ancona, Corso Mazzini 148 (Studio Cucchieri);

- B R, quale legale rappresentante pro tempore della società “S.P. Verdini Anna Maria e C. S.n.c.”;
D L e G G quali legali rappresentanti pro tempore di Campitour S.r.l., rappresentati e difesi dall'avvocato I M S, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Stefania Giuliani, in Ancona, Corso Mazzini 148 (Studio Cucchieri);

- N D, quale legale rappresentante pro tempore del campeggio “Il Nido”, rappresentata e difesa dall'avvocato L G, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Ancona, corso Stamira, 24;

contro

Comune di Senigallia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Amaranto, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Marche, in Ancona, via della Loggia, 24;

Regione Marche, Provincia di Ancona, Ministero della Economia e delle Finanze, non costituiti in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 535 del 2005, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Campitour S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato I M S, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. L G, in Ancona, corso Stamira, 24;

contro

Comune di Senigallia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Amaranto e Filippo Lubrano, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Marche, in Ancona, via della Loggia, 24, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Senigallia, Dirigente VII Settore Assetto Territorio della Provincia di Ancona, Agenzia del Demanio, Agenzia del Demanio di Ancona, non costituiti in giudizio;

Provincia di Ancona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudia Domizio e Fabrizio Basso, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale dell’Amministrazione Provinciale, in Ancona, Strada di Passo Varano - 19/A e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 56 del 2004:

della deliberazione del Consiglio Comunale di Senigallia n. 72 adottata nella seduta del 9 settembre 2003, dal seguente oggetto: "Variante di tutela e valorizzazione della fascia litoranea", non conosciuta nella sua interezza e nei suoi allegati ed elaborati, unitamente a tutti gli ulteriori atti precedenti concomitanti e successivi, anche se non conosciuti;

quanto al ricorso introduttivo n. 535 del 2005:

della deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 15 febbraio 2005, recante l’approvazione definitiva della predetta variante, e gli atti presupposti, connessi e consequenziali indicati in epigrafe;

quanto ai motivi aggiunti depositati il 13 marzo 2007:

della pubblicazione “ECOCAMP - Il campeggio ecologico e la riqualificazione ambientale della costa”;

quanto ai motivi aggiunti depositati il 24 marzo 2022:

della variante parziale al PRG “Città Resiliente”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 dell’8 novembre 2021, dei presupposti provvedimenti di Valutazione Ambientale Strategica, di adozione della Variante Parziale così come del Decreto del Presidente della Provincia n. 71 del 13/7/2021 recante il parere favorevole con prescrizioni;
nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche non conosciuto da ritenersi comunque gravato,

e per la condanna

delle amministrazioni intimate al risarcimento dei danni subiti, indicativamente ma non esaustivamente quantificati in € 3.500.000,00.

Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Senigallia e della Provincia di Ancona;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2022 il dott. T C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Con i ricorsi che pervengono alla odierna decisione i signori T I, D L, B R e N D, nella spiegata qualità di legali rappresentanti delle società indicate in epigrafe (le quali all’epoca dei fatti gestivano alcuni campeggi ubicati nel litorale di Senigallia, in Lungomare Italia), impugnano:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 9 settembre 2003, recante “ Adozione della variante parziale al p.r.g. "Variante di tutela e valorizzazione della fascia litoranea" ex art. 26 e seguenti della L.R. 34/92 ”, e gli atti presupposti, connessi e consequenziali alla stessa (ricorso n. 56/2004 R.G.);

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 15 febbraio 2005, recante l’approvazione definitiva della predetta variante, e gli atti presupposti, connessi e consequenziali indicati in epigrafe (ricorso introduttivo n. 535/2005 R.G.);

- la pubblicazione “ECOCAMP - Il campeggio ecologico e la riqualificazione ambientale della costa” (primi motivi aggiunti al citato ricorso n. 535/2005 R.G., depositati in data 13 marzo 2007);

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 dell’8 novembre 2021, nella parte in cui sono state revocate le previsioni urbanistiche impugnate con i presenti ricorsi introduttivi, e gli atti presupposti, connessi e consequenziali indicati in epigrafe (secondi motivi aggiunti al citato ricorso n. 535/2005 R.G., depositati in data 24 marzo 2022).

Va sin d’ora precisato che, mentre il ricorso n. 56/2004 R.G. è stato proposto dai signori Tombesi, D, Bacolini e Neri, il ricorso n. 535/2005 R.G. e i successivi motivi aggiunti sono stati proposti unicamente dalla società Campitour S.r.l., il cui legale rappresentante era inizialmente il sig. D, poi il sig. G G e da ultimo il sig. G G.

La società Campitour S.r.l. chiede altresì la condanna delle amministrazioni intimate al risarcimento dei danni che essa assume di aver subito per effetto delle varianti urbanistiche oggetto dei presenti giudizi.



2. In punto di fatto dai ricorsi emerge quanto segue.



2.1. I campeggi di cui all’epoca dei fatti erano titolari i ricorrenti esistevano dagli anni ’70 del XX secolo ed essi erano legittimati anche dalla variante al p.r.g. approvata nel 1990.

Nel 1995 il Comune approvava il Piano particolareggiato delle strutture turistiche ricettive (di seguito anche “P.P.S.T.R.”), il quale, per quanto di interesse in questa sede, consentiva ai campeggi esistenti di realizzare strutture ricettive “pesanti” ( bungalows ) per una superfice pari al 45% di quella delle piazzole di sosta esistenti (con successiva variante al Piano, approvata nel 2002, tale percentuale era stata ridotta al 35%).

In ragione di tali previsioni urbanistiche, i ricorrenti reputavano di poter ampliare le strutture preesistenti e la conseguente offerta turistica, dando seguito agli interventi di miglioramento funzionale già eseguiti in passato.



2.2. Nel frattempo il Comune avviava l’ iter di adozione di una variante del vigente p.r.g., il quale era stato approvato in adeguamento al Piano Paesistico Ambientale Regionale (P.P.A.R.) nel 1997. La variante in questione, definita anche nei lavori consiliari variante “di blocco” (in quanto finalizzata alla riduzione delle volumetrie edificabili nella zona compresa fra la S.S. 16 e il lungomare), veniva adottata definitivamente dal Consiglio Comunale nell’ottobre del 2000 e approvata dalla Provincia di Ancona l’8 settembre 2003.



2.3. La nuova amministrazione insediatasi all’esito delle elezioni amministrative del 2000 avviava un’ulteriore modifica al p.r.g. ancora in itinere , commissionando a due liberi professionisti esterni uno Studio di Indirizzo Operativo (S.I.O.) finalizzato a dare attuazione alle previsioni della variante del 2000. Tale Studio veniva approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 74 del 25 settembre 2002.

Il S.I.O. prevedeva, in particolare, la delocalizzazione dei campeggi ubicati nel litorale (fra cui anche quelli di proprietà dei ricorrenti) in una fascia di terreno più a monte, retrostante la linea ferroviaria, e la realizzazione, al loro posto, di un parco naturale.

Con ricorso iscritto al N.R.G. 20/2003 (anch’esso deciso all’odierna udienza pubblica) il S.I.O. veniva impugnato dai titolari dei campeggi interessati alla delocalizzazione.



2.4. Con i provvedimenti impugnati inizialmente con gli odierni ricorsi il Consiglio Comunale dapprima adottava e poi approvava la variante al p.r.g. recependo sostanzialmente il S.I.O., confermando la delocalizzazione, in un arco temporale di dieci anni, dei campeggi e consentendo nelle more unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché adeguamenti igienico-sanitario delle strutture esistenti (facendo quindi venire meno la possibilità di realizzare i bungalows ).

Tuttavia le previsioni oggetto di gravame non sono state mai attuate, di talché il Comune, con la variante approvata con deliberazione consiliare n. 95/2021, ha:

- revocato la previsione inerente la delocalizzazione dei camping ;

- previsto la possibilità di realizzare sulle strutture turistiche esistenti i seguenti interventi edilizi: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo nonché ristrutturazione edilizia, così come definiti dall’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001, nonché interventi di consolidamento statico che non alterino il volume totale degli edifici.

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