TAR Lecce, sez. I, sentenza 2021-04-15, n. 202100540

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza 2021-04-15, n. 202100540
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202100540
Data del deposito : 15 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/04/2021

N. 00540/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01101/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1101 del 2020, proposto da
I S, L M, A M S, S V A A, D P, D S, G G, D B, S B, G C, rappresentati e difesi dagli avvocati L Q, P Q, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio P Q in Lecce, via Giuseppe Garibaldi 43;



contro

Comune di Melpignano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S S D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

V A, Antonio Palma, Matteo Turco, Elisa De Giorgi, Eleonora Gaetani, Claudia Casarano, Giuseppe Gaetani, Maria Cristina Schirinzi, rappresentati e difesi dagli avvocati S S D, Michele Bonsegna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Maria Gristina Schirinzi non costituito in giudizio;



per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del verbale delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni (modello n. 67/COM) del 22/9/2020 relativo alla elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Melpignano con cui è stata proclamata l'elezione del Sindaco nella persona della sig.ra V A e dei consiglieri comunali Palma Antonio, Turco Matteo, De Giorgi Elisa, Gaetani Eleonora, Casarano Claudia, Schirinzi Maria Cristina e Gaetani Giuseppe;

- nei limiti dell'interesse, dei verbali delle sezioni n.ri 1, 2 e 3;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi compresa la convalida degli eletti da parte del Consiglio Comunale, ove nelle more intervenuta;

nonché per l'accertamento

- del diritto del ricorrente I S, previa correzione del risultato elettorale, ad essere proclamato eletto Sindaco del Comune di Melpignano;

- del diritto dei ricorrenti Greco Gianluca, Puzzovio Daniela, Blasi Diego, Salamanno Donato e Cesari Giampiero, ad essere proclamati eletti consiglieri;

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da V A, Antonio Palma, Matteo Turco, Elisa De Giorgi, Eleonora Gaetani, Claudia Casarano, Giuseppe Gaetani e Maria Cristina Schirinzi il 23\10\2020:

- di n. 3 voti illegittimamente assegnati in favore della Lista n. 1 “Melpignano Civica”, nonché per l’assegnazione di n. 1 voto illegittimamente annullato in danno della Lista n. 2 “Progetto Comune”, con la conseguente conferma dell’elezione degli odierni ricorrenti incidentali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Melpignano e di V A e di Antonio Palma e di Matteo Turco e di Elisa De Giorgi e di Eleonora Gaetani e di Claudia Casarano e di Giuseppe Gaetani e di Maria Cristina Schirinzi;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2021 il dott. A P e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con il ricorso in esame i ricorrenti, candidato il primo alla carica di Sindaco e tutti gli altri a quella di consigliere comunale nella Lista n. 1, impugnano i risultati elettorali delle elezioni amministrative del 20 e 21 settembre 2020 nel comune di Melpignano, nonché gli atti presupposti e la proclamazione degli eletti, come precisato in epigrafe e ne chiedono l’annullamento , con conseguente accertamento del loro diritto, previa correzione dei risultati elettorali ad essere proclamati rispettivamente Sindaco e consiglieri comunali del predetto comune.

A supporto delle domanda deducono i seguenti motivi di censura:

1.Nella Sezione n. 1 –a.) sarebbero state annullate due schede, l’una contenente un segno di croce nel riquadro della Lista 1 ed un piccolissimo segno di matita non significativo e l’altra contenente crocesegno su tutte e tre le liste ma con indicazione in corrispondenza della lista n, 1 del nome del candidato sindaco I S; assumono i ricorrenti che viceversa l’Ufficio Elettorale avrebbe dovuto attribuire la preferenza al ricorrente S, in quanto chiara la volontà dell’elettore in tal senso e non significativo il segno sfuggito dalla matita; b) l’Ufficio elettorale avrebbe annoverato tra le schede bianche due schede invece recanti un piccolo segno di matita sul simbolo della Lista n. 1, risultando anche in tal caso inequivoca la

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