TAR Lecce, sez. I, sentenza 2021-04-15, n. 202100540

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza 2021-04-15, n. 202100540
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202100540
Data del deposito : 15 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/04/2021

N. 00540/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01101/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1101 del 2020, proposto da
I S, L M, A M S, S V A A, D P, D S, G G, D B, S B, G C, rappresentati e difesi dagli avvocati L Q, P Q, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio P Q in Lecce, via Giuseppe Garibaldi 43;



contro

Comune di Melpignano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S S D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

V A, A P, M T, E D G, E G, C C, G G, M C S, rappresentati e difesi dagli avvocati S S D, Michele Bonsegna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Maria Gristina Schirinzi non costituito in giudizio;



per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del verbale delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni (modello n. 67/COM) del 22/9/2020 relativo alla elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Melpignano con cui è stata proclamata l'elezione del Sindaco nella persona della sig.ra V A e dei consiglieri comunali Palma Antonio, Turco Matteo, De Giorgi Elisa, Gaetani Eleonora, Casarano Claudia, Schirinzi Maria Cristina e Gaetani Giuseppe;

- nei limiti dell'interesse, dei verbali delle sezioni n.ri 1, 2 e 3;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi compresa la convalida degli eletti da parte del Consiglio Comunale, ove nelle more intervenuta;

nonché per l'accertamento

- del diritto del ricorrente I S, previa correzione del risultato elettorale, ad essere proclamato eletto Sindaco del Comune di Melpignano;

- del diritto dei ricorrenti Greco Gianluca, Puzzovio Daniela, Blasi Diego, Salamanno Donato e Cesari Giampiero, ad essere proclamati eletti consiglieri;

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da V A, A P, M T, E D G, E G, C C, G G e M C S il 23\10\2020:

- di n. 3 voti illegittimamente assegnati in favore della Lista n. 1 “Melpignano Civica”, nonché per l’assegnazione di n. 1 voto illegittimamente annullato in danno della Lista n. 2 “Progetto Comune”, con la conseguente conferma dell’elezione degli odierni ricorrenti incidentali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Melpignano e di V A e di A P e di M T e di E D G e di E G e di C C e di G G e di M C S;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2021 il dott. A P e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con il ricorso in esame i ricorrenti, candidato il primo alla carica di Sindaco e tutti gli altri a quella di consigliere comunale nella Lista n. 1, impugnano i risultati elettorali delle elezioni amministrative del 20 e 21 settembre 2020 nel comune di Melpignano, nonché gli atti presupposti e la proclamazione degli eletti, come precisato in epigrafe e ne chiedono l’annullamento , con conseguente accertamento del loro diritto, previa correzione dei risultati elettorali ad essere proclamati rispettivamente Sindaco e consiglieri comunali del predetto comune.

A supporto delle domanda deducono i seguenti motivi di censura:

1.Nella Sezione n. 1 –a.) sarebbero state annullate due schede, l’una contenente un segno di croce nel riquadro della Lista 1 ed un piccolissimo segno di matita non significativo e l’altra contenente crocesegno su tutte e tre le liste ma con indicazione in corrispondenza della lista n, 1 del nome del candidato sindaco I S; assumono i ricorrenti che viceversa l’Ufficio Elettorale avrebbe dovuto attribuire la preferenza al ricorrente S, in quanto chiara la volontà dell’elettore in tal senso e non significativo il segno sfuggito dalla matita; b) l’Ufficio elettorale avrebbe annoverato tra le schede bianche due schede invece recanti un piccolo segno di matita sul simbolo della Lista n. 1, risultando anche in tal caso inequivoca la volontà dell’elettore;

2.Nella Sezione n. 2 – a) l’Ufficio Elettorale avrebbe annullato una scheda contenente crocesegno sulla lista n. 1 con preferenza per il candidato B D ed un crocesegno anche sulla Lista n. 2, laddove proprio

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