TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-01-25, n. 202300158

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-01-25, n. 202300158
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202300158
Data del deposito : 25 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/01/2023

N. 00158/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00750/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 750 del 2022, proposto da F R T, rappresentato e difeso dall'avvocato L S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Università degli Studi di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati R V, L V e M F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

I M L P, rappresentata e difesa dall'avvocato A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- del Decreto del Rettore n. 958 del 28 febbraio 2022, con cui sono stati approvatigli atti della “procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata alla copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato di cui al comma 3 lettera a), dell'art. 24 - Legge 240 del 30.12.2010 - S.C. 12/E2 – Diritto Comparato – S.S.D. IUS/21 – Diritto Pubblico Comparato - Dipartimento di Giurisprudenza” ed è stata dichiarata vincitrice della selezione de qua la Dott.ssa Isabella

Maria L P;

- dei criteri di valutazione definiti dalla Commissione come riportati al verbale n. 1 del 26 ottobre 2021 relativamente alle lett. a), b), c) ed e) sui titoli e sul curriculum e alle lett. c) e d) sulle pubblicazioni;

- delle operazioni di selezione, delle valutazioni espresse e dei punteggi assegnati ai titoli e alle pubblicazioni, dei giudizi analitici espressi dalla Commissione e degli esiti della procedura come

attestati nei verbali n. 1 del 26 ottobre 2021, n. 1 bis del 5 novembre 2021, n. 2 del 16 novembre 2021, n. 3 del 21 dicembre 2021, n. 4 del 31 gennaio 2022, nei relativi allegati e nella relazione finale del 31 gennaio 2022;

- del rigetto tacito dell'istanza di annullamento in autotutela dell'11 marzo 2022;

- di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali pregiudizievoli della posizione dell'odierno ricorrente ivi inclusi il Decreto del Direttore di Dipartimento n. 1049 del 18 marzo 2022 che ha deliberato la chiamata e il verbale del Consiglio di Amministrazione che ha approvato la chiamata della vincitrice, nonché l'eventuale atto di presa di servizio della vincitrice;

Nonché per l'accertamento

dell'inefficacia del contratto di ricerca n. 1375/2022 prot. n. 35529 del 1° aprile 2022 stipulato con la Dott.ssa L P e/o dell'obbligo di recesso dal medesimo contratto e dell'obbligo, dell'Università resistente, di provvedere a rimodulare il punteggio assegnato ai candidati dichiarando vincitore della selezione il Dott. F R T con contestuale attribuzione dell'incarico;

In subordine, per l'accertamento dell'obbligo dell'Università resistente di disporre la rivalutazione analitica dei candidati, tenendo conto delle censure formulate nel presente ricorso, da parte di una

nuova commissione in diversa composizione.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Palermo e della dott.ssa I M L P;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2023 il dott. L G e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso ritualmente proposto il dott. F R T ha chiesto l’annullamento, tra gli altri, del Decreto del Rettore n. 958 del 28 febbraio 2022, con cui sono stati approvati gli atti della “procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata alla copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato di cui al comma 3 lettera a), dell’art. 24 – Legge 240 del 30.12.2010 - S.C. 12/E2 – Diritto Comparato – S.S.D. IUS/21 – Diritto Pubblico Comparato - Dipartimento di Giurisprudenza” ed è stata dichiarata vincitrice della selezione de qua la dott.ssa I M L P.

In fatto il ricorrente deduce che, con avviso del 22 giugno 2021, l’Università degli Studi di Palermo bandiva una procedura selettiva per l’assegnazione di 25 contratti di lavoro subordinato per ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, tra cui uno presso il Dipartimento di Giurisprudenza, per il Settore concorsuale

SC

12/E2 – Diritto Comparato, SSD IUS/21 – Diritto Pubblico Comparato, alla quale partecipavano 4 candidati, tra cui l’odierno ricorrente.

Con Decreto del Rettore n. 958 del 28 febbraio 2022, venivano approvati gli atti della procedura che indicavano come vincitrice la dott.ssa I M L P con il punteggio di 678, mentre l’odierno ricorrente si posizionava secondo in graduatoria con 534 punti.

In ragione di talune incongruenze riscontrate dal ricorrente, lo stesso presentava, in data 11 marzo 2022, istanza di annullamento in autotutela a cui l’Università non forniva riscontro.

Il ricorso è assistito dalle censure così rubricate:

I. Violazione della lex specialis - Violazione della L. n. 240/2010 e del D.M. n. 243/2011 - illegittimità dei criteri determinati dalla Commissione per illogicità, irrazionalità e disparità di trattamento - Eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria, errore e travisamento di fatti - Illegittima omessa valutazione dei titoli dell’odierno ricorrente;

II. Violazione della lex specialis - Violazione della L. n. 240/2010 e del D.M. n. 243/2011 sotto un ulteriore profilo - Illegittimità dei criteri determinati dalla Commissione per la valutazione delle pubblicazioni di cui alle lett. a) e d) per illogicità, irrazionalità e disparità di trattamento - Illegittima ed errata applicazione dei criteri di valutazione delle pubblicazioni di cui alla lett. c) - Eccesso di potere per difetto di istruttoria, errore e travisamento di fatti;

III. Illegittima ed errata valutazione della consistenza complessiva della produzione scientifica;

IV. Illegittimità del Decreto di chiamata e inefficacia del contratto di ricerca stipulato con la vincitrice controinteressata - Violazione dello Statuto di Ateneo, del Regolamento per l’assunzione dei ricercatori e del bando di concorso.

Parte ricorrente fa inoltre istanza di risarcimento dei danni subiti ritenendo leso il suo diritto all’assunzione.

Risultano costituite in giudizio sia l’Università di Palermo che la controinteressata, dott.ssa L P, che hanno chiesto il rigetto del ricorso attesa la sua infondatezza, previo esame di alcune eccezioni in rito.

Con ordinanza n. 371 del 10 giugno 2022, la Sezione ha disposto la celere fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. e, contestualmente, ordinato la cancellazione di alcune espressioni ritenute sconvenienti contenute nella memoria difensiva di parte ricorrente depositata il 6 giugno 2022.

È stata, altresì, accolta l’istanza del ricorrente di ammissione in via provvisoria al gratuito patrocinio con Decreto n. 64/2022 della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato.

In vista dell’odierna udienza di merito, le parti hanno scambiato memorie di replica ai sensi dell’art. 73 c.p.a.

All'esito dell’udienza pubblica del 10 gennaio 2023 la causa è stata posta in decisione.

In data 11 gennaio 2023, giorno successivo al passaggio in decisione del ricorso e di sua decisione nella camera di consiglio successiva all’udienza pubblica, il legale di parte ricorrente ha depositato istanza con la quale chiedeva l’oscuramento dei dati identificativi delle parti in causa “considerata la particolarità della vicenda oggetto di giudizio che coinvolge dati ed informazioni sensibili dei soggetti interessati” ;
per la delibazione della detta istanza è stata riconvocata apposita camera di consiglio per il giorno 24 gennaio 2023.

DIRITTO

1. Con il ricorso di cui in epigrafe, il dott. Trabucco agisce primariamente al fine di ottenere l’assegnazione del contratto di ricerca presso l’Università di Palermo di cui al comma 3 lettera a), dell’art. 24 - Legge 240 del 30.12.2010 - S.C. 12/E2 – Diritto Comparato – S.S.D. IUS/21 – Diritto Pubblico Comparato - Dipartimento di Giurisprudenza e, in subordine, il rifacimento dell’intera procedura con condanna al risarcimento del danno patito a seguito della ritenuta illegittima assegnazione del contratto alla controinteressata, dott.ssa L P.

2. L’infondatezza nel merito del ricorso consente di superare le eccezioni preliminari in rito sollevate dalla controinteressata, per cui può procedersi all’esame delle singole doglianze.

3. Con un primo articolato motivo di ricorso, il ricorrente ritiene che la Commissione esaminatrice abbia operato illegittimamente allorquando, nella prima seduta, ha stabilito dei criteri in contrasto con la disciplina della procedura e comunque manifestamente illogici. Così come, i punteggi assegnati sarebbero errati per omessa valutazione dei titoli dell’odierno ricorrente. Segue un analitico esame di ogni criterio di valutazione dei titoli e del curriculum del ricorrente.

3.1. I criteri di valutazione dei titoli definiti dalla Commissione alle lett. a) e b) nel verbale n. 1 sarebbero illegittimi, in quanto, in contrasto con l’art. 2 del D.M. n. 243/2011. Infatti, a dire del ricorrente, la Commissione avrebbe operato un’ingiustificata disparità di trattamento tra università italiane ed estere.

3.1.1. La censura è destituita di fondamento atteso che l'art. 2 del D.M. 25 maggio 2011 n. 243 prevede che: “Le commissioni giudicatrici delle procedure di cui all'art. 1 effettuano una motivata valutazione seguita da una valutazione comparativa, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e all'eventuale profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, del curriculum e dei seguenti titoli, debitamente documentati, dei candidati: a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero”.

Come correttamente osservato dalla controinteressata, la norma richiamata non pone dei limiti precisi alle Università sul come suddividere il punteggio tra titoli e pubblicazioni scientifiche, né si rinviene nella normativa interna all’università limite al potere discrezionale della commissione circa la predeterminazione dei criteri di valutazione, una volta rispettata la riserva del 70% del punteggio massimo alle pubblicazioni (art. 7 decreto rettorale n. 3636/2016).

Peraltro, la decisione della commissione di attribuire un punteggio superiore alle esperienze di studio svolte all’estero non appare illogica, avuto riguardo al settore scientifico concorsuale per cui partecipano i candidati, Diritto Pubblico Comparato, in cui la dimensione estera dell’attività didattica e di ricerca assume evidentemente particolare importanza.

3.2. Proseguendo oltre, il criterio di cui alla lett. b) relativo all’attività didattica sarebbe illegittimo, sotto un ulteriore profilo, in quanto non verrebbe chiarito né stabilito a monte come determinare il “mese” di attività visto che la consistenza e il carico didattico dei corsi universitari è invece stabilito sul piano normativo in “ore”.

3.2.1. In prima battuta, deve osservarsi che, anche parametrando su base oraria e non mensile l’attività di docenza svolta dai candidati, la controinteressata dimostra comunque di aver maturato un monte ore superiore a quello dichiarato dal ricorrente. Infatti, è lo stesso dott. R T ad osservare che alla controinteressata sono stati attribuiti 80 punti per 144 ore di insegnamento, a fronte di 20 punti attribuiti all’istante per un complessivo di 123 ore asseritamente espletate nel settore oggetto di concorso, S.S.D. IUS/21 Diritto Comparato, uniche ore di insegnamento ragionevolmente ritenute valutabili dalla Commissione perché afferenti al settore disciplinare bandito.

Ancora, dalla dichiarazione sostitutiva presentata dal ricorrente in sede di partecipazione al concorso, si evince che il ricorrente afferma di avere svolto un unico insegnamento di Diritto Pubblico comparato presso l’Università di Pisa nell’a.a. 2013/2014, per complessive 15 ore, e ulteriori insegnamenti presso l’Università di Cassino negli anni 2016/17, 2017/18 e 2018/19 per un totale di 36 ore.

Quindi, è proprio il ricorrente ad aver fornito le informazioni sulla cui scorta è stata valutata la sua attività di docenza (51 ore complessive di lezione). Mentre solo in sede di stesura del ricorso, il dott. R T ha precisato di avere svolto insegnamenti presso l’Università di Cassino della durata di 36 ore per ciascun anno accademico. Ovviamente, questa precisazione appare tardiva ai fini della valutazione da parte della commissione giudicatrice che si è attenuta agli artt. 3 ed 8 del bando che prevedono l’onere per i candidati di presentare l’elenco dei titoli che si intende sottoporre alla valutazione della commissione con la domanda di partecipazione.

Ciò posto, a prescindere dalla presunta non comprensibilità della modalità di valutazione prescelta dalla commissione, anche nell’interpretazione voluta e fornita dal ricorrente, il monte ore di docenza dichiarato dal ricorrente rende congruo e logico il punteggio attribuiti ai due aspiranti (80 punti per 144 ore di docenza per la dott.ssa Lo presti, 20 punti per 51 ore di docenza svolte e documentate dal ricorrente) da cui discende il rigetto della censura, ai limiti della sua stessa ammissibilità attesa la probabile carenza di interesse del ricorrente al suo accoglimento.

3.3. Con altra subcensura, il ricorrente ritiene l’illegittimità delle valutazioni e dei punteggi assegnati per i titoli di cui alla lett. c) del verbale n. 1 relativo alla attività di formazione e ricerca svolta in Italia e all’estero. Per tale voce, il ricorrente ha ottenuto il punteggio massimo di 20 punti mentre la controinteressata ha ottenuto 5 punti, nonostante la stessa abbia dichiarato un unico periodo di ricerca di 4 gg.

3.3.1. Anche questa doglianza va disattesa avendo la commissione garantito il punteggio minimo alla controinteressata per avere comunque svolto attività di ricerca, seppur minima. La Commissione giudicatrice, infatti, nel fissare i criteri di valutazione aveva stabilito alla lettera c) che sarebbero stati attribuiti ai candidati 5 punti per ogni mese di attività di formazione o ricerca svolta presso qualificati Istituti italiani o stranieri, fino ad un massimo di 20 punti.

Ragionevolmente la commissione ha valutato anche le frazioni di mese attribuendo comunque il punteggio minimo alla controinteressata.

3.4. Ancora, il ricorrente ritiene illegittimo l’operato della commissione che avrebbe omesso, nella valutazione del criterio di cui alla lett. e) del verbale n. 1 ( “relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali” ), di valutare la partecipazione del dott. R T ad una serie di convegni, che pure sono stati regolarmente indicati dal ricorrente nella domanda di partecipazione.

La Commissione nel fissare i criteri, aveva stabilito di attribuire 10 punti per l'attività di relatore a convegni internazionali e 5 punti per la stessa attività nei convegni nazionali, fino ad un massimo di 60 punti, punteggio peraltro richiesto in questa sede dal ricorrente.

3.4.1. Anche questa censura va disattesa avendo lealmente parte ricorrente ammesso nei propri scritti di non avere trascritto “per mera dimenticanza” nell'elenco titoli i convegni non valutati dalla commissione, inseriti per contro solo in apposite sezioni nel curriculum vitae allegato alla domanda.

A tal fine si richiama l’art. 3 del bando che poneva l’obbligo in capo agli aspiranti di inoltrare “l’elenco dei titoli ritenuti utili ai fini della selezione datato e firmato (art. 8 del bando)” . Si noti come tale dicitura viene nel bando anche sottolineata e riportata in grassetto, proprio a richiamare l’attenzione dei candidati.

Appare corretta, quindi, la decisione della Commissione di non attribuire alcun punteggio a tale voce essendosi quest’ultima limitata a valutare solo i titoli espressamente indicati nella dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio.

Vero è che gli stessi, seppure senza particolari dettagli come invece richiesto sempre dall’art. 3 del bando, sono stati indicati nel curriculum, pure allegato alla domanda, ma l’esistenza di uno specifico riferimento all’obbligo del candidato di indicarli separatamente rispetto all’inoltro del curriculum, rende infondata la censura. A ciò va aggiunto che la disposizione richiamata appare ragionevole anche perché frequentemente i candidati, nelle procedure in esame, inoltrano curriculum vasti e diversi l’uno dall’altro, di talché la fase di valutazione rischia di divenire dispersiva e, peggio, non omogenea, con rallentamento dell’intera procedura.

3.5. Il ricorrente ritiene poi illogica la decisione della commissione di valutare con 60 punti del peso ponderale del titolo “relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali” , in quanto si attribuirebbe a tale attività un peso sproporzionato in confronto a quello attribuito all’attività di formazione e ricerca (attività oggetto del contratto in affidamento) di soli 20 punti.

3.5.1. A prescindere dall’evidente tentativo del ricorrente di sostituirsi alla commissione nella redazione dei criteri di valutazione, si rammenta che è inibito al Giudice amministrativo invadere la discrezionalità tecnica riservata dalla legge alle commissioni giudicatrici in siffatte procedure, in quanto le valutazioni effettuate dalla commissione nelle procedure de quibus rappresentano valutazioni tecniche sindacabili dal giudice amministrativo solo sotto il profilo della ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità (di recente, Consiglio di Stato, sez. VI, 03/05/2022, n. 3445).

Ciò posto, il Collegio non ritiene illogica la decisione presa dalla commissione di valorizzare adeguatamente l’attività di relatore in convegni dell’aspirante, essendo l’attività congressuale configurabile come attività complessa, che richiede competenze disciplinari ed organizzative non indifferenti, oltre che uno studio preliminare di diversa durata in vista dell’evento divulgativo.

3.6. Proseguendo oltre, a dire dell’istante, sarebbe errato anche il punteggio assegnato al dott. R T per il criterio di cui alla lett. f) del verbale del 26 ottobre 2021, secondo cui ai candidati spettano 10 punti per ciascun premio o riconoscimento internazionale o 5 punti per ciascun premio o riconoscimento nazionale per un massimo di 20 punti, atteso che la Commissione avrebbe omesso di valutare per tale voce i titoli del ricorrente.

Nella specie, il ricorrente lamenta che titoli del medesimo tipo e valore sono stati considerati e valutati per la controinteressata, ma non per il ricorrente che non si è visto assegnare per tale voce alcun punteggio laddove, invece, avrebbe dovuto ottenere il punteggio massimo di 20 punti, considerando le 15 borse di studio indicate.

3.6.1. Sul punto la censura deve essere respinta per quanto già chiarito al punto 3.4.1., a cui si rinvia, non avendo il ricorrente indicato siffatti titoli da valutare nella domanda di partecipazione.

4. Con il secondo motivo, poi, sono stati impugnati sia i criteri per la valutazione delle pubblicazioni definiti dalla Commissione esaminatrice alle lett. c) e d) del verbale n. 1, sia le valutazioni e i punteggi espressi dalla Commissione per le pubblicazioni dell’odierno ricorrente con riferimento al criterio di cui alla lett. b).

Nella specie, la Commissione avrebbe errato nel considerare le pubblicazioni nn. 2, 3 e 12 del dott. R T non congruenti con il settore concorsuale ed a non assegnare alcun punteggio per il criterio di cui alla lett. b). Inoltre, la pubblicazione n. 1 della controinteressata non doveva essere valutata dalla Commissione, in quanto in contrasto con l’art. 4 del bando. Infatti, non si tratterebbe di lavoro pubblicato al momento della proposizione della domanda di partecipazione della controinteressata.

4.1. Anche questa censura si presta ad un’inammissibile sostituzione dell’odierno giudicante alla valutazione offerta dalla commissione in sede di concorso per le ragioni già esposte nei punti precedenti.

Peraltro, per quanto riguarda la pubblicazione n. 1 della controinteressata, come osservato dalle parti resistenti, il suddetto lavoro risulta “Finito di stampare nel mese di giugno 2021 presso la Grafica Elettronica - Napoli” e riporta il codice ISBN (979- 12-5976-099-9) che ne conferma l’avvenuta pubblicazione prima della presentazione della domanda avvenuta il 16 luglio 2021.

Nel merito delle pubblicazioni valutate, il Collegio ritiene non abnorme né arbitraria la decisione della commissione, tenuto conto dell’ampia discrezionalità ad essa attribuita sulla valutazione dei contenuti delle pubblicazioni sottoposte dai canditati, in quanto le pubblicazioni contestate effettivamente, anche da una sola lettura dei titoli delle stesse, non appaiono pienamente pertinenti con il profilo concorsuale messo a bando (ad esempio, quanto alla pubblicazione n. 2 dal titolo “The New Prisoner’s Dilemma. The Right to Refuse Feeding or Force-feeding as a Duty?, in S. MANCUSO (cur.), The Language of Law and Food. Metaphors of Recipes and Rules, Routledge, London, 2021, 106 - 126,

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