TAR Roma, sez. II, sentenza 2014-05-26, n. 201405604
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N. 05604/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01214/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1214 del 2014, proposto da:
A M, G D P, rappresentati e difesi dall'Avv. G D P, con domicilio eletto presso Cristina Conti in Roma, via A. Crivellucci, 21;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di Cassazione – Prima Sezione Civile - n. 4826/11, depositata in data 28 febbraio 2011, adottata in materia di equa riparazione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2014 il consigliere E S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in esame gli odierni ricorrenti chiedono l’esecuzione del giudicato discendente dalla sentenza della Corte Suprema di Cassazione – Prima Sezione Civile - n. 4826/11, depositata in data 28 febbraio 2011, adottata in materia di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001, con la quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze è stato condannato al pagamento, a favore di ciascuno dei ricorrenti, della somma di € 4.170,00, oltre interessi legali dalla data della domanda, oltre alle spese processuali, liquidate, per il giudizio di merito, nella metà dell’intero, intero liquidato in complessivi € 1.750,00 da distrarsi a favore del difensore antistatario, e, per il giudizio di legittimità, nella metà dell’intero liquidato in complessivi € 900,00.
Nell’evidenziare l’avvenuta corresponsione di parte delle somme dovute – segnatamente, € 2.950 per sorte capitale e € 62,00 quanto alle spese processuali del giudizio di merito – denuncia parte ricorrente la mancata integrale esecuzione delle statuizioni contenute nella citata sentenza attraverso la corresponsione delle residue somme, chiedendo la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze a dare ottemperanza alla predetta pronuncia, sollecitando a tal fine la nomina di un Commissario ad Acta che vi provveda in sua sostituzione.
Chiedono altresì i ricorrenti la condanna dell’intimata Amministrazione al risarcimento del danno per ritardata esecuzione del giudicato ai sensi dell’art. 114 del codice del processo amministrativo.
L’intimata Amministrazione delle Finanze si è costituita in giudizio con formula di rito.
Alla Camera di Consiglio del 7 maggio 2014 la causa è stata chiamata e, sentiti i difensori presenti, trattenuta per la decisione, come da verbale.
DIRITTO
Con il ricorso in esame viene proposta azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato discendente dalla sentenza della Corte Suprema di Cassazione – Prima Sezione Civile - n. 4826/11, depositata in data 28 febbraio 2011, adottata in materia di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001, con la quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze è stato condannato al pagamento, a favore di ciascuno dei ricorrenti, della somma di € 4.170,00, oltre interessi legali dalla data della domanda, oltre alle spese processuali, liquidate, per il giudizio di merito, nella metà dell’intero, intero liquidato in complessivi € 1.750,00 da distrarsi a favore del difensore antistatario D P, odierno ricorrente, e, per il giudizio di legittimità, nella metà dell’intero liquidato in complessivi € 900,00
Nel rappresentare parte ricorrente l’avvenuta corresponsione di parte delle somme dovute – segnatamente, € 2.950,00 per sorte capitale e € 62,00 quanto alle spese processuali del giudizio di merito – denuncia la mancata esecuzione a quanto statuito da detta sentenza mediante corresponsione delle ulteriori somme dovute, chiedendo la condanna dell’intimata Amministrazione al pagamento delle somme ivi indicate, sollecitando a tal fine la nomina di un Commissario ad Acta che vi provveda in sua sostituzione, e chiedendo altresì la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno per ritardata esecuzione del giudicato ai sensi dell’art. 114 del codice del processo amministrativo.
2 - Tanto precisato, il ricorso in ottemperanza, del cui contenuto si è dato atto, va dichiarato procedibile, in quanto ritualmente notificato e depositato.
Lo stesso va, inoltre, dichiarato ammissibile stante la definitività del provvedimento giurisdizionale di cui è chiesta l’esecuzione.
Il ricorso deve, altresì, essere dichiarato fondato quanto alla richiesta di esecuzione del giudicato alla luce della denunciata mancata integrale ottemperanza alle relative statuizioni da parte dell’Amministrazione a tanto onerata mediante corresponsione delle somme ancora non corrisposte.
Conseguentemente, in accoglimento del ricorso, va ordinato al Ministero dell’Economia e delle Finanze di conformarsi al giudicato discendente dalla sentenza della Corte Suprema di Cassazione – Prima Sezione Civile - n. 4826/11, depositata in data 28 febbraio 2011, provvedendo, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza, al pagamento a favore dei ricorrenti delle somme ancora dovute ai sensi della predetta sentenza, come sopra indicate.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine sopra indicato senza che l’Amministrazione dell’Economia e delle Finanze abbia ottemperato al predetto ordine di pagamento, viene sin da ora nominato quale Commissario ad Acta il responsabile pro tempore dell’Ufficio X della Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con facoltà per lo stesso di delega ad altro soggetto dotato di adeguata competenza, il quale dovrà provvedere ad istanza di parte, anche in via sostitutiva, entro il successivo termine di giorni 60 (sessanta) dalla scadenza del termine già assegnato al Ministero intimato per provvedere al pagamento delle somme dovute ai ricorrenti, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente.
Essendo le funzioni di Commissario ad Acta assegnate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura competente per i pagamenti della legge Pinto, l’onere per le prestazioni svolte rimane interamente a carico del Ministero dell’Economia e delle Finanze e va commisurato al compenso spettante per lavoro straordinario, da calcolarsi sulla base dei parametri vigenti, previa quantificazione dell’impegno lavorativo.
3 – Con riguardo alla richiesta di applicazione della misura prevista dalla disposizione dell’art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. - secondo la quale il Collegio “salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato;tale statuizione costituisce titolo esecutivo” - ritiene il Collegio che la stessa non meriti favorevole esame, dovendo al riguardo confermarsi l’univoco orientamento espresso dalla Sezione in materia (da ultimo, ex plurimis:TAR Lazio, Roma, Sez. II, 15 novembre 2012 n. 9780) secondo il quale non è possibile far ricorso alla astreinte quando l’esecuzione del giudicato consista (come nel caso in esame) nel pagamento di una somma di denaro, essendo l’obbligo oggetto di domanda giudiziale di adempimento, in quanto di natura pecuniaria, già assistito, a termine del vigente ordinamento, per il caso di ritardo nel suo adempimento, dall’obbligo accessorio di pagamento degli interessi legali, cui la somma dovuta a titolo di astreinte andrebbe ulteriormente ad aggiungersi, così duplicandosi ingiustificatamente le misure compensative dell’entità del pregiudizio derivante all’interessato dalla violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione del giudicato, determinandosi al contempo un ingiustificato arricchimento del soggetto già creditore, oltre che della prestazione principale, di quella accessoria.
Tenuto conto delle suesposte considerazioni il Collegio ritiene, quindi, che non sussistano i presupposti per accedere alla richiesta di applicazione della misura prevista dell’art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., dovendo la tutela del ricorrente arrestarsi alla disposta nomina del Commissario ad acta.
4 - Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo tenuto conto della semplicità della controversia, seguono la soccombenza.