TAR Venezia, sez. III, sentenza 2016-12-16, n. 201601382
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Pubblicato il 16/12/2016
N. 01382/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01013/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1013 del 2016, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati G T C.F. -OMISSIS-P, M T C.F. -OMISSIS-, domiciliato presso Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati P V C.F. -OMISSIS-, M B C.F. -OMISSIS-, domiciliato presso Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale di -OMISSIS-, sez. Lavoro, n. -OMISSIS- depositata il 3/07/2015 e passata in giudicato il 4/01/2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2016 il dott. M R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. -OMISSIS-il Giudice del Lavoro di -OMISSIS-, in parziale accoglimento del ricorso proposto dall’odierno istante, “accerta(va) l’inadempimento contrattuale del Comune di -OMISSIS- e condanna(va) quest’ultimo al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, della retribuzione e degli emolumenti previsti dal contratto in data 21.12.2012, dal 1.9.2014 sino alla scadenza del contratto, oltre interessi e rivalutazione monetaria;rigetta(va), nel resto, il ricorso”.
Il Comune di -OMISSIS- decideva di dare provvisoria esecuzione al dictum giudiziale corrispondendo al ricorrente “ a titolo di risarcimento di danno patrimoniale, con decorrenza 01/09/2014 e fino alla durata in carica del Sindaco il trattamento economico fondamentale previsto per la dirigenza quantificato in € 43.310,90 annui, oltre alle quote del trattamento di famiglia ed eventuali incrementi previsti da nuovi contratti di lavoro, ed interessi come previsto in sentenza e di autorizzarne la liquidazione, detratto il trattamento economico in godimento” .
Il ricorrente reputa che i provvedimenti adottati dal Comune in pretesa esecuzione della sentenza del G.O. siano, in realtà, violativi o elusivi del giudicato, sostenendo che le somme riconosciutegli a titolo di risarcimento danni dal Giudice del Lavoro -OMISSIS- debbano essere commisurate alla retribuzione tabellare, di posizione, di risultato, nonché all’indennità di vacanza contrattuale e agli oneri contributivi e previdenziali: chiede, pertanto, che il G.A. dichiari nulli gli atti adottati dalla P.A. in violazione/elusione del giudicato, ordini al Comune di dare completa esecuzione alla sentenza del G.O. , nomini un commissario ad acta che si sostituisca alla P.A. in caso di persistente inadempimento .
Resiste il Comune di -OMISSIS- contrastando le avverse pretese.
Il ricorso in ottemperanza deve essere dichiarato inammissibile - come eccepito dal Comune di -OMISSIS- e, in ogni caso, rilevato d’ufficio da questo TAR - poiché avente ad oggetto l’esecuzione di una sentenza di condanna generica.
Secondo Cass. Sez. L, Sentenza n. 9693 del 23/04/2009 “la sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di un determinato numero di mensilità di retribuzione costituisce valido titolo esecutivo per la realizzazione del credito anche quando, nonostante l'omessa indicazione del preciso ammontare complessivo della somma oggetto dell'obbligazione, la somma stessa sia quantificabile per mezzo di un mero calcolo matematico, sempreché, dovendo il titolo esecutivo essere determinato e delimitato, in relazione all'esigenza di certezza e liquidità del diritto di credito che ne costituisce l'oggetto, i dati per acquisire tale necessaria certezza possano essere tratti dal contenuto del titolo medesimo e non da elementi esterni, non desumibili da esso, ancorché presenti nel processo che ha condotto alla sentenza di condanna, in conformità con i principi che regolano il processo esecutivo” (fattispecie, relativa all'esecuzione di una sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento al lavoratore delle retribuzioni dovute dall'agosto 2001 all'aprile 2002 in esito alla declaratoria di illegittimità del licenziamento, in cui la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha escluso che l'interpretazione del titolo giudiziale potesse estendersi all'esame delle buste paga esibite in giudizio, neppure menzionate dalla sentenza).
Come precisato da Consiglio di Stato, sentenza n. 2975 del 2016 “Col rito ‘veloce’ della camera di consiglio, in altri termini, nel corso del giudizio di ottemperanza (e in sede di giurisdizione di merito) possono essere determinati gli importi dovuti, quando si tratti di attuare specifiche statuizioni del giudice, mentre - nel caso di condanna generica - solo nell’ordinario giudizio di cognizione possono essere decise le questioni ancora controverse.
La Sezione ritiene dunque di condividere il principio già affermato da questo Consiglio, secondo cui in sede di ottemperanza non è possibile dilatare il thema decidendum, del giudizio della cui esecuzione si tratta, a questioni rimaste del tutto estranee al giudizio di cognizione.
Tale principio si applica sia quando la condanna generica (o la declaratoria sulla sussistenza di un credito) sia stata disposta dal giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva (in termini, Cons. Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2011, n. 880), sia – e a maggior ragione - quando essa sia stata disposta dal giudice civile del lavoro, che continua ad essere titolare della propria giurisdizione in ordine alle ulteriori questioni sostanziali ancora non decise (in termini, proprio con riferimento ad una controversia identica a quella in esame, Cons. Stato, Sez. VI, 21 dicembre 2013, n. 6773)”.
Nel caso di specie la sentenza del Giudice del Lavoro di -OMISSIS- ha valore di condanna generica poiché non precisa l’esatto ammontare delle somme dovute al ricorrente né detta univoci criteri di quantificazione delle somme riconosciutegli a titolo di risarcimento al danno, limitandosi a rapportare il risarcimento alle retribuzioni e agli “emolumenti” (non meglio qualificati) previsti dal contratto. Dal contenuto dispositivo della sentenza e dalla motivazione della decisione non emerge con chiarezza se la retribuzione cui rapportare il quantum debeatur sia solo quella fondamentale o anche quella accessoria né quali siano gli altri “emolumenti” cui parametrare il risarcimento: nulla si dice in ordine agli oneri contributivi e previdenziali.
Alla luce delle suesposte considerazioni, tenuto conto che occorre procedere a nuova valutazioni in fatto e/o in diritto su questioni non specificamente affrontate nella sentenza ottemperanda, implicanti il rinnovato esercizio di poteri cognitori riservati al giudice civile, il ricorso in ottemperanza deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo